Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5419 del 27/02/2020

Cassazione civile sez. lav., 27/02/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 27/02/2020), n.5419

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

Dott. CIRIELLO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29960-2014 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati SERGIO

PREDEN, LUIGI CALIULO, ANTONELLA PATTERI, LIDIA CARCAVALLO;

– ricorrente –

contro

B.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 499/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 02/10/2014 R.G.N. 256/2011.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. B.A. ottenne, in forza di sentenza passata in giudicato, l’accertamento del diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione all’amianto, incrementando i contributi versati, dal 1976 al 1992, nel Fondo pensione lavoratori dipendenti;

2.” l’INPS ha provveduto quindi alla ricostituzione della pensione di anzianità in forza del cumulo dei periodi di assicurazione maturati in parte nella gestione autonoma dei coloni, mezzadri e coltivatori diretti, della quale il B. era titolare, ed in parte nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti suddetto;

l’Istituto ha riliquidato la pensione tenendo conto del limite massimo di 40 anni di contribuzione (ossia 2080 settimane), benchè la sommatoria accreditata nelle due gestioni, tenuto conto anche dell’aumento derivante dall’applicazione dei benefici previdenziali, ammontasse a 2340 settimane;

3. il Tribunale di Milano adito dal B. ha accolto la sua domanda volta ad accertare il diritto al godimento della pensione di anzianità calcolata sulla base di 2340 settimane di contributi;

4. la Corte di Appello, con sentenza del 2 ottobre 2014, ha confermato tale pronuncia; premesso di non ignorare la costante giurisprudenza secondo cui il limite di 2080 settimane opera anche quando il trattamento pensionistico è liquidato per effetto del cumulo dei contributi versati in gestioni diverse, la Corte ha tuttavia argomentato che “l’Istituto nulla ha dedotto nè eccepito in quel giudizio, che si è concluso con la condanna dell’INPS alla riliquidazione del trattamento pensionistico considerando anche l’accredito figurativo derivante dal riconoscimento del detto beneficio”;

5. ha proposto ricorso per cassazione l’Inps affidandosi ad un motivo; non ha svolto attività difensiva l’intimato benchè il ricorso risulti notificato all’indirizzo dello studio dell’Avv. Roberta Palotti, procuratore domiciliatario in grado d’appello del B., mediante spedizione a mezzo del servizio postale effettuata in data 9 dicembre 2014.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. il motivo di ricorso denuncia “violazione dell’art. 2909 c.c.” sostenendo che la precedente sentenza n. 3731/2008 del Tribunale di Milano, nel riconoscere al B. la rivalutazione dell’anzianità per l’esposizione all’amianto, non avrebbe sancito il diritto dello stesso “ad ottenere la liquidazione della pensione sulla base di tutta l’anzianità contributiva complessivamente maturata ed a prescindere dell’osservanza del limite legale delle 2080 settimane”;

2. il motivo è fondato;

costituisce principio consolidato che, in materia di pensione di anzianità per i lavoratori agricoli, ove il lavoratore sia titolare di una posizione assicurativa presso varie gestioni dei lavoratori autonomi ovvero presso una di queste e la gestione per i lavoratori dipendenti, il limite massimo di quaranta anni di contribuzione utilmente valutabile opera non solo nell’ambito di ciascuna delle gestioni presso cui sono versati i contributi ma anche rispetto al cumulo delle quote calcolate per ogni gestione; tale conclusione, pur non espressamente affermata dalla normativa, risponde ad una interpretazione logico-sistematica, atteso che la L. n. 213 del 1990, art. 16 nel prevedere il cumulo dei periodi assicurativi versati nelle diverse gestioni, riconduce il sistema pensionistico ad una concezione unitaria, caratterizzata da regole uniformi che si traducono in un cumulo contributivo effettivo e non meramente virtuale, con liquidazione di una pensione unica e non di pensioni diverse collegate funzionalmente (Cass. n. 18569 del 2008; Cass., n, 27677 del 2011; Cass. n. 7556 del 2014);

tale limite massimo, imposto dalla legge, non può ritenersi superabile sulla base di una precedente pronuncia giudiziale che si è limitata a riconoscere ad una serie di lavoratori, tra cui il B., il “diritto al beneficio della rivalutazione dell’anzianità contributiva ai sensi della L. n. 257 del 1992, art. 13” per i periodi di esposizione all’amianto, “con l’applicazione del coefficiente 1,5”, e conseguentemente ha condannato l’INPS “ad effettuare il ricalcolo della pensione”, ma senza in alcun modo statuire sul limite esterno legale rappresentato dai 40 anni di contribuzione e derivante dal cumulo dei versamenti in diverse gestioni;

in. altre parole, fermo il riconoscimento del diritto all’incremento dell’anzianità contributiva per il periodo di esposizione all’amianto, il giudicato presupposto non ha affatto stabilito le modalità con le quali tale provvista contributiva, unitamente a quella derivante dal cumulo di altra gestione, potesse generare una diversa misura della pensione di anzianità; in particolare, la maturazione del diritto alla rivalutazione non comportava che la pensione dovesse essere riliquidata sulla base di una contribuzione che andasse oltre il limite di legge, che in alcun modo era stato preso in considerazione nel precedente giudizio in quanto estraneo a quell’oggetto del contendere;

anche la condanna dell’Istituto nel pregresso contenzioso aveva un contenuto generico limitato all'”an”, per cui l’accertamento del “quantum” era autonomo rispetto al primo, con la conseguenza che il passaggio in giudicato della sentenza di condanna generica non poteva determinare effetti vincolanti, per il giudice del “quantum”, sulla effettiva misura del credito (cfr. Cass. n. 9290 del 2014; Cass. n. 19453 dei 2008);

3. conclusivamente il ricorso deve essere accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si uniformerà a quanto statuito e provvederà alla liquidazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 12 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2020

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