Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5419 del 26/02/2021

Cassazione civile sez. un., 26/02/2021, (ud. 17/11/2020, dep. 26/02/2021), n.5419

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Primo Presidente f.f. –

Dott. MANNA Antonio – Presidente di Sez. –

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente di Sez. –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Aldo – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 35376/2019 proposto da:

B.G.M., + ALTRI OMESSI, elettivamente domiciliati

in ROMA, CORSO DEL RINASCIMENTO 11, presso lo studio dell’avvocato

GIANLUIGI PELLEGRINO, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato GUIDO MARONE;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in

persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

– controricorrente –

e contro

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA, + ALTRI OMESSI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 7789/2019 del CONSIGLIO DI STATO, depositata

il 13/11/2019.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/11/2020 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso in via principale per

l’inammissibilità del ricorso, in subordine per il rigetto;

uditi gli avvocati Gianluigi Pellegrino, Guido Marone e Marinella Di

Cave, per l’Avvocatura Generale dello Stato.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1 – Il Tar del Lazio accolse i ricorsi proposti da numerosi aspiranti concorrenti avverso il Decreto 23 febbraio 2016, n. 105, Decreto 23 febbraio 2016, n. 106 e Decreto 23 febbraio 2016, n. 107, con cui la Direzione generale per il personale scolastico del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca aveva indetto concorsi pubblici finalizzati al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno dell’organico della scuola secondaria di I e H grado, nella parte in cui detti decreti escludevano la partecipazione dei candidati privi di abilitazione.

2 – Le sentenze avevano accolto il gravame sul rilievo dell’avvenuto annullamento da parte del Consiglio di Stato con effetti erga omnes, mediante sentenza n. 3705/18, dell’art. 3 dei bandi oggetto di impugnazione, che prevedeva l’esclusione della partecipazione al concorso dei docenti non abilitati.

3 – Il giudice d’appello, riuniti i ricorsi, negava che fosse avvenuto il supposto annullamento, rilevando che i bandii erano stati annullati in relazione a due specifici profili: a) con riguardo agli insegnanti tecnico pratici o di strumento musicale, in quanto non era stato avviato in tempo utile il percorso abilitante richiesto dal bando, con conseguente impossibilità oggettiva di parteciparvi; b) con riferimento ai dottori di ricerca, poichè il decreto impugnato omette di indicare, in violazione del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 401, fra i requisiti soggettivi di partecipazione, l’utile possesso di crediti formativi universitari, idonei, almeno in astratto, ad assorbire quelli previsti dai percorsi abilitanti.

4 – Avverso la sentenza hanno proposto ricorso i candidati in epigrafe sulla base di tre motivi.

5 – il Ministero ha resistito con controricorso.

6 – La causa è stata trattata all’odierna udienza pubblica e decisa nei termini che seguono.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1 – Con il primo motivo i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 103 Cost., artt. 6 e 76 cod. proc. amm., artt. 158 e 276 c.p.c., artt. 114 e 118 disp. att. c.p.c., anche applicabili in virtù del rinvio esterno disciplinato dall’art. 39 cod. proc. amm., dedotta come motivo di giurisdizione ai sensi dell’art. 161 c.p.c., art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1), artt. 362 e 374 c.p.c., art. 110 cod. proc. amm. e art. 111 Cost., osservando che il collegio che aveva delibato sulla questione era composto da sei consiglieri, sicchè la decisione era da considerarsi inesistente per violazione delle norme che disciplinano la costituzione dell’organo giudicante (l’art. 6, comma 2 cod. proc. amm. prevede che il Consiglio di Stato decida con l’intervento di cinque magistrati), stante l’alterazione strutturale del medesimo per vizio di numero dei suoi membri, tale da precluderne l’identificazione con l’organo delineato dalla legge (Cass. 6 maggio 2015 n. 9099, Cass. 1 aprile 2019 n. 9042) e da integrare un vizio radicale afferente alla costituzione del giudice (ipotesi di difetto di giurisdizione in senso soggettivo).

2 – Con il secondo motivo lamentano violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 103 Cost., dedotta come motivo di giurisdizione ai sensi dell’art. 161 c.p.c., art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1, artt. 362 e 374 c.p.c., art. 110 cod. proc. amm. e dell’art. 111 Cost., con conseguente difetto assoluto di giurisdizione ed eccesso di potere giurisdizionale per sconfinamento nella sfera riservata alla funzione amministrativa, avendo il Consiglio di Stato deciso la controversia in applicazione di una disposizione del bando concorsuale non più esistente, perchè espunta dall’ordinamento giuridico in ragione dei propri precedenti arresti passati in giudicato, da intendersi pertinenti alla vicenda di cui è causa sulla scorta del petitum sostanziale, evincibile dal dispositivo, in quanto attinenti all’impugnazione della lex specialis del concorso 2016 da parte di docenti muniti di laurea ma privi di abilitazione all’insegnamento.

3 – Con il terzo motivo lamentano violazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale, violazione e falsa applicazione dell’art. 6 CEDU dell’art. 47 della Carta dei diritti dell’UEE e degli artt. 24 e 103 Cost., dedotta come motivo di giurisdizione ai sensi dell’art. 161 c.p.c., art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1, artt. 362 e 374 c.p.c., art. 110 cod. proc. amm. e dell’art. 111 Cost. – eccesso di potere giurisdizionale per radicale stravolgimento delle regole sostanziali e processuali – cattivo uso del potere giurisdizionale, assumendo che la Corte, disattendendo il proprio consolidato orientamento in ordine all’efficacia erga omnes dei giudicati inerenti ai bandi concorsuali e omettendo di pronunciarsi sulle eccezioni mosse dalle parti, specificamente con riferimento al consolidarsi della posizione soggettiva dei ricorrenti in virtù del principio del c.d. assorbimento (per avere essi, ammessi con riserva, superato le prove concorsuali), aveva dato luogo a una decisione abnorme, di fatto integrante un’ipotesi di denegata giustizia.

4 – Con riguardo al primo motivo di ricorso, va rilevato, preliminarmente, che il Ministero ha prodotto l’ordinanza collegiale n. 2938/2020, pubblicata l’11 maggio 2020, con la quale il Consiglio di Stato ha emendato l’errore materiale presente nella sentenza impugnata, espungendo il nominativo del consigliere G.S.F. dall’elenco dei magistrati componenti il collegio posto in calce alla sentenza.

5 – Il provvedimento di correzione interviene a sostituire all’erronea produzione in termini grafici del documento altra congrua rappresentazione, in modo che si stabilisca la necessaria aderenza dell’elemento rappresentativo a quello sostanziale: ciò comporta che ogni doglianza relativa al tenore del provvedimento antecedente alla correzione perde ogni rilevanza, essendo censurabile esclusivamente il provvedimento nei termini che risultano a seguito della correzione.

6 – Ne discende l’inammissibilità dei rilievi attinenti alla composizione dell’organo giudicante e al difetto di giurisdizione per vizio di costituzione del giudice, posti con il motivo in disamina, non potendosi discutere in questa sede nè di ciò che ha preceduto il provvedimento di correzione, nè dei modi con cui il potere di correzione sia stato esercitato.

7 – Costituisce, infatti, principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui “il provvedimento di correzione della sentenza ha natura amministrativa, in quanto non modifica minimamente il contenuto della pronuncia corretta, ma serve soltanto a rendere aderente l’elemento rappresentativo a quello sostanziale del decisum, con la eliminazione degli errori od omissioni del primo; non avendo natura decisoria, esso non è autonomamente impugnabile, neppure con il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost.. L’impugnazione delle parti corrette prevista dell’art. 288 c.p.c., u.c. – avendo per oggetto non il modo bensì il risultato della correzione e cioè il nuovo testo della decisione, come se questo fosse stato adottato fin dal momento dell’emissione della sentenza – va proposta con quello specifico mezzo d’impugnazione previsto per la sentenza corretta (e, perciò, ove trattisi di sentenza di primo grado, con l’appello e non con il ricorso per cassazione) e nel correlativo termine, decorrente dal giorno di notificazione del provvedimento di correzione” (Cass. n. 5138 del 16/09/1981)”, mentre resta salva l’impugnabilità della sentenza corretta, con specifico mezzo, al fine di verificare se, mediante il surrettizio ricorso al procedimento in esame, sia stato in realtà violato il giudicato ormai formatosi nel caso in cui la correzione sia stata utilizzata per incidere, inammissibilmente, su errori di giudizio (Cass. n. 16205 del 27/06/2013, n. 20309 del 26/07/2019).

8 – L’esame della sentenza impugnata, come risultante a seguito dell’intervenuta correzione, consente di escludere la sussistenza del dedotto vizio afferente alla composizione dell’organo giudicante.

9 – In relazione agli altri motivi, va premesso che, come chiarito da Corte Cost. n. 6 del 2018, “il sindacato della Corte di cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione concerne le ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione per “invasione” o “sconfinamento” nella sfera riservata ad altro potere dello Stato ovvero per “arretramento” rispetto ad una materia che può formare oggetto di cognizione giurisdizionale, nonchè le ipotesi di difetto relativo di giurisdizione, le quali ricorrono quando la Corte dei Conti o il Consiglio di Stato affermino la propria giurisdizione su materia attribuita ad altro giudice o la neghino sull’erroneo presupposto di quell’attribuzione”, con esclusione della sindacabilità di vizi di interpretazione di norme relative alle forme di tutela nelle quali la giurisdizione si estrinseca, anche nei casi di asserita interpretazione abnorme o anomala delle norme di riferimento (Cass. 25 marzo 2019 n. 8311).

10 – Per quanto attiene, specificamente, al secondo motivo di ricorso, va evidenziato che il Consiglio di Stato ha dato conto della questione relativa al presunto giudicato formatosi, osservando che la sentenza 3705/18 non aveva annullato con effetti erga omnes l’art. 3 del bando, ma aveva limitato espressamente l’annullamento ad alcune determinate categorie di soggetti, alle quali non potevano ricondursi gli odierni ricorrenti, sicchè la censura si risolve in una inammissibile contestazione dell’iter interpretativo svolto nel giudizio d’appello, estranea alle questioni di giurisdizione che possono essere sottoposte al sindacato di queste Sezioni Unite (cfr. Corte Cost. n. 6 del 2018).

11 – In ordine al terzo motivo si evidenzia che i presunti errores in procedendo e in iudicando rilevati non investono la sussistenza e i limiti esterni del potere giurisdizionale dei giudici speciali, bensì solo la legittimità dell’esercizio del potere medesimo, e, pertanto, non trasmodando in violazione dei limiti esterni della giurisdizione, non sono scrutinabili in questa sede (Cass. Sez. U. 20 marzo 2019 n. 7926).

12 – Ne consegue l’inammissibilità degli ultimi due motivi, in coerenza con la nozione di eccesso di potere giurisdizionale esplicitata dalla Corte Costituzionale, non ravvisabile neppure in caso di sentenza “abnorme” o “anomala”, ovvero di stravolgimento delle norme di riferimento (Cass. Sez. U. 14 ottobre 2019 n. 3:1023).

13 – In base alle svolte argomentazioni il ricorso va complessivamente dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento in favore del Ministero delle spese del giudizio di legittimità prenotate a debito.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento in favore del Ministero delle spese del giudizio di legittimità prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, il 17 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2021

 

 

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