Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5418 del 07/03/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 5418 Anno 2018
Presidente: VIRGILIO BIAGIO
Relatore: NONNO GIACOMO MARIA

sul ricorso iscritto al n. 7843/2011 R.G. proposto da
Benmoter Macchine s.r.I., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Cristoforo Colombo n.
348, sc. D, int. 14, p. IV, presso lo studio dell’avv. Paola Russo, rappresentato e difeso dall’Avv. Francesco Fallarino, giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente contro
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale
è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– controricorrente e nei confronti di
Equitalia Sestri s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore;
– intimata avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 36/39/10, depositata il 17 febbraio 2010.

Con. est.
G.W Nonno

Data pubblicazione: 07/03/2018

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 novembre
2017 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno;

RILEVATO CHE
1. con sentenza n. 36/39/10 del 17/02/2010 la CTR della Campania

sentenza della CTP di Benevento, con la quale era stata confermata la
cartella di pagamento notificata nei suoi confronti per IVA, IRPEF ed
IRAP relativamente all’anno d’imposta 2003, previa riduzione ad un
terzo delle sanzioni;
1.1. precisava la CTR che «l’omessa comunicazione dell’avviso bonario di pagamento ‘non può in alcun modo incidere sulla legittimità
della cartella notificata» atteso che «la potestà dell’amministrazione
finanziaria di iscrivere direttamente nei ruoli l’imposta IVA non versata
dal contribuente non trova ostacolo nella mancata emissione e/o notificazione dell’invito al versamento delle somme dovute di cui al d.P.R.
633/72, art. 60, atteso che l’unica funzione dell’avviso predetto è
quella di consentire al contribuente di attenuare le conseguenze sanzionatorie dell’omissione»;

2. con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi e notificato
sia all’Agenzia delle entrate che ad Equitalia Sestri s.p.a. nella qualità
di Agente della riscossione, la Benmoter Macchine s.r.l. si doleva della
decisione del giudice d’appello;

3. resisteva in giudizio la sola Agenzia delle entrate, depositando
controricorso.

CONSIDERATO CHE
1. con il primo motivo di ricorso la società ricorrente denuncia
l’omessa o falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 2, comma

2

Coni. est.
G.M. Nonno

rigettava l’appello proposto dalla Benmoter Macchine s.r.l. avverso la

2, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 462, degli artt. 13 e 19 del d.lgs. 18
dicembre 1997, n. 471, dell’art. 6, comma 5, della I. 27 luglio 2000, n.
212 e degli artt. 36 bis e 54 bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 in
relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., evidenziando
che il mancato invio dell’avviso bonario previsto dal d.P.R. n. 633 del

zionatorie conseguenti all’omesso versamento IVA, come ritenuto dalla
CTR, ma l’irregolarità insanabile del ruolo;

2. il motivo è infondato;
2.1. costituisce,’ infatti, principio giurisprudenziale pacifico, dal
quale non v’è motivi di discostarsi, quello per il quale «In tema d’IVA,
la potestà dell’Amministrazione finanziaria d’iscrivere direttamente nei
ruoli l’imposta non versata dal contribuente, così come risultante dalla
dichiarazione annuale dei redditi, non trova ostacolo nella mancata
emissione e/o notificazione dell’invito al versamento delle somme dovute di cui all’art. 60, comma 6, del d.P.R. n. 633 del 1972 (invito cui
l’ufficio risulta tenuto “ex lege” al fine di consentire al contribuente il
versamento di quanto addebitatogli entro trenta giorni dal ricevimento
dell’avviso, con applicazione della soprattassa – oggi sanzione amministrativa ex d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 – pari al sessanta per cento
della somma non versata), atteso che l’unica funzione del predetto avviso è quella di consentire al contribuente di attenuare le conseguenze
sanzionatorie della realizzata omissione, fermo restando l’obbligo di
corresponsione integrale del tributo (e degli interessi sul medesimo,
“medio tempore” maturati)» (così, da ultimo, Cass. n. 21676 del
23/10/2015; conf. Cass. n. 18140 del 22/10/2012; Cass. n. 13948 del
24/06/2011; si vedano, altresì, in materia Cass. 13759 del 06/07/2016
e Cass. 1203 del 10/06/2015);

3

est.
onno

1972 non determina unicamente l’attenuazione delle conseguenze san-

2.2. nella specie, la società contribuente non può dolersi della immediata iscrizione a ruolo delle somme dovute da parte dell’Amministrazione finanziaria, essendo stata pacificamente disposta la riduzione
delle sanzioni;

contesta l’omessa pronunzia e/o l’omessa motivazione sull’eccezione di
carenza di motivazione del ruolo esattoriale con riferimento all’art. 360,
primo comma, nn. 4 e 5, cod. proc. civ., lamentando, in buona sostanza, che, analogamente alla sentenza di primo grado, anche la sentenza della CTR non’ avrebbe dedicato alcun riferimento all’eccezione
proposta;

4. posto che il vizio lamentato è chiaramente sussumibile nell’ambito dell’omessa pronuncia di cui all’art. 360, primo comma, n. 4, cod.
proc. civ., il motivo è fondato, non essendosi la CTR in alcun modo
espressa in ordine al motivo di appello dedotto da parte ricorrente, né
potendo in ogni caso pronunciarsi sul punto questa Corte in applicazione del principio espresso da Cass. n. 16171 del 28/06/2017 («Alla
luce dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del
processo come costituzionalizzato nell’art. 111, comma 2, Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell’attuale art. 384
c.p.c. ispirata a tali principi, una volta verificata l’omessa pronuncia su
un motivo di gravame, la Suprema Corte può omettere la cassazione
con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con quel motivo risulti infondata,
di modo che la statuizione da rendere viene a confermare il dispositivo
della sentenza di appello (determinando l’inutilità di un ritorno della
causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto»), implicando l’esame dello stesso
un accertamento in fatto che è precluso in questa sede;

4

Con est.
G MLN0nno

3. con il secondo motivo di ricorso, la Benmoter Macchine s.r.l.

5. con il terzo motivo di ricorso si denuncia l’omessa pronuncia ovvero l’omessa motivazione sull’eccezione del vizio di notificazione del
ruolo, con riferimento all’art. 360, primo comma, nn. 4 e 5, cod. proc.
civ., non recando la cartella di pagamento né gli estremi della notifica,

6. posto che anche in questo caso il vizio lamentato è sussumibile
nell’ambito dell’omessa pronuncia di cui all’art. 360, primo comma, n.
4, cod. proc. civ., il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, non avendo il ricorrente indicato dove e quando avrebbe sollevato in appello i relativi rilievi;

7. con il quarto motivo la società ricorrente si duole, infine, della
violazione o falsa applicazione dell’art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997 in
riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., atteso che
la CTR avrebbe dovuto rideterminare le sanzioni erroneamente applicate e quindi procedere alla loro riduzione ad un terzo in ragione del
mancato invio dell’avviso bonario;

8. il motivo, proposto in via subordinata al secondo, resta assorbito
in ragione dell’accoglimento di quest’ultimo, con il quale la ricorrente
si duole del vizio di motivazione della cartella di pagamento anche con
riferimento all’inesatta determinazione delle sanzioni;

3.

in conclusione, va accolto il secondo motivo, va dichiarato as-

sorbito il quarto, va dichiarato inammissibile il terzo e va rigettato il
primo motivo, con conseguente cassazione della sentenza impugnata
in relazione al motivo accolto e rinvio alla CTR della Campania, in diversa composizione, che provvederà anche alle spese del presente giudizio.

5

Cons est.
G.M onno

né il nominativo del soggetto che la avrebbe sottoscritta;

P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, dichiara
assorbito il quarto ed inammissibile il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria

che sulle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma il 29 novembre 2017.

Il Presidente
(Biagio Virgilio)
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/

regionale della Campania, in diversa composizione, perché decida an-

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