Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5418 del 03/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 03/03/2017, (ud. 14/12/2016, dep.03/03/2017),  n. 5418

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. DIOTALLEVI Giovanni – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ANDREAZZA Gastone – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 6742/2011 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, entrambi

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

VILLA SERENA S.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, e B.I., entrambe elettivamente domiciliate in

Roma, Via Confalonieri, 5, presso lo studio dell’Avv. Luigi Manzi,

che le rappresenta e difende, unitamente al Prof. Avv. Cesare

Glendi, giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrenti, ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Liguria, n. 16/06/09, depositata il 25/02/2010.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14

dicembre 2016 dal Relatore Cons. Iannello Emilio;

udito l’Avv. Carlo Albini per le controricorrenti, ricorrenti

incidentali;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

Del Core Sergio, il quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale e il rigetto di quello incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza depositata in data 25/2/2010 la C.T.R. della Liguria – pronunciando in controversia relativa all’impugnazione proposta dalla società Villa Serena S.r.l. avverso avvisi di accertamento ad essa notificati per la ripresa a tassazione, a fini Irpeg e Irap per l’anno 1999, del maggior reddito imponibile induttivamente determinato sulla base dei movimenti bancari ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, – in accoglimento parziale dell’appello della contribuente e in riforma della sentenza di primo grado che aveva rigettato il ricorso, ha riconosciuto costi deducibili nella misura del 36% dei ricavi accertati.

2. Avverso tale decisione propone ricorso l’Agenzia delle entrate sulla base di tre motivi, cui resistono la società contribuente e la di lei amministratrice unica, depositando controricorso, a loro volta proponendo ricorso incidentale sulla base di otto motivi.

Gli stessi hanno altresì depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Con i primi due motivi, l’Agenzia delle entrate denuncia, rispettivamente, violazione di legge (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) e vizio di motivazione (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per avere la C.T.R. posto a base della decisione impugnata il convincimento che nel caso di specie l’Ufficio avesse operato un accertamento induttivo ai sensi del comma secondo del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, da ciò – secondo la ricorrente – traendo indebite conseguenze in ordine alla considerazione di costi non dichiarati ai fini della determinazione del reddito.

5. Con il terzo motivo l’Agenzia ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 32 e 39; art. 2697, 2727 – 2729 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la C.T.R. ritenuto che, in ipotesi quale quella di specie di accertamento fondato su maggiori ricavi presunti sulla base di movimenti bancari, l’ufficio sia tenuto ad accertare in forza di mere presunzioni l’esistenza di maggiori costi non contabilizzati.

6. Con il primo motivo di ricorso incidentale la società contribuente e la sua amministratrice deducono violazione o falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, in combinato disposto con altre norme, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la C.T.R. ritenuto infondata la iterata eccezione di nullità e, anzi, di radicale inesistenza della notifica dell’avviso di accertamento impugnato, stante l’assoluta mancanza di qualsiasi relata di notifica e della sottoscrizione di un agente della notificazione e per avere comunque ritenuto tale vizio sanato per effetto della proposizione del ricorso introduttivo.

7. Con il secondo motivo i ricorrenti incidentali deducono violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, lamentando omessa pronuncia in ordine alla riproposta eccezione di difetto di legittimazione passiva in capo a B.I., destinataria diretta dell’avviso impugnato, sebbene in esso mancasse alcun addebito, sia pure a livello sanzionatorio, nei suoi confronti.

8. Con il terzo motivo deducono violazione o falsa applicazione della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9 e art. 16, comma 8, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la C.T.R. respinto altresì la reiterata eccezione di decadenza dal potere impositivo per non avere l’ufficio espressamente respinto la domanda di condono tombale presentata dalla società L. 27 dicembre 2002, n. 289, ex art. 9.

9. Con il quarto motivo denunciano violazione o falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 14, lett. a, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere altresì ritenuto inidonea a integrare causa ostativa alla operatività nella specie del condono, ai sensi della citata disposizione, la mera consegna alla società di copia integrale dei processi verbali contenenti la contestazione di specifiche violazioni.

10. Con il quinto motivo i ricorrenti incidentali deducono ancora violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, lamentando omessa pronuncia in ordine alla domanda, iterata in via gradata, di condanna dell’ufficio alla restituzione di quanto versato per adesione al condono.

11. Con il sesto motivo essi denunciano poi violazione o falsa applicazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 1 e del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, commi 2 e 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la C.T.R. rigettato il motivo con il quale si riproponeva l’eccezione di nullità dell’avviso di accertamento impugnato, in quanto basato sull’asserito presupposto della previa notificazione dei processi verbali di constatazione, in realtà non ritualmente notificati, nè allegati all’avviso medesimo.

12. Con il settimo motivo i ricorrenti incidentali deducono violazione o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 97 disp. att. c.p.c., nonchè del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 24, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la C.T.R. rigettato l’ulteriore eccezione con la quale essi denunciavano l’illegittimità dell’avviso di accertamento nella parte in cui pone a base dei pretesi maggiori ricavi versamenti e prelevamenti tratti da conti bancari intestati a soggetti diversi dalla società contribuente, facendo riferimento a un verbale della Guardia di Finanza datato 7 luglio 1999 e a “dichiarazioni rese da soggetti interessati” che in tale verbale asseritamente figurerebbero: verbale che però – rilevano – non è stato mai prodotto e che comunque essi contestano contenga dichiarazioni quali quelle menzionate in sentenza.

13. Con l’ottavo motivo i ricorrenti incidentali infine denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la C.T.R. omesso di pronunciarsi sulla riproposta eccezione di illegittimità dei provvedimenti sanzionatori adottati, per difetto di motivazione.

14. E’ fondato il terzo motivo di ricorso principale, con assorbimento dei rimanenti.

Come costantemente affermato nella giurisprudenza di questa Corte, il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, prevede una presunzione legale imponendo di considerare ricavi sia i prelevamenti, sia i versamenti su conto corrente, salvo che il contribuente non provi che questi ultimi sono stati registrati in contabilità e che i primi sono serviti per pagare determinati beneficiari, anzichè costituire acquisizione di utili (Cass. Sez. 6 – 5, Ord. n. 13035 del 24/07/2012, Rv. 623410; Sez. 5, n. 25502 del 30/11/2011, Rv. 620342).

Tale principio trova limitata deroga solo nei confronti dei lavoratori autonomi, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 6 ottobre 2014, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 53 Cost., il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, comma 1, n. 2, secondo periodo, come modificato dalla L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 402, lett. a, n. 1, limitatamente alle parole “o compensi”. Con l’inserimento di tale inciso ad opera della citata disposizione novellatrice, l’ambito operativo della presunzione relativa ai prelevamenti bancari posta dall’art. 32, comma 1, n. 2, originariamente limitato unicamente agli imprenditori, era stato esteso ai lavoratori autonomi; proprio tale estensione è stata giudicata dalla Corte delle leggi lesiva del principio di ragionevolezza nonchè della capacità contributiva, “essendo arbitrario ipotizzare che i prelievi ingiustificati da conti correnti bancari effettuati da un lavoratore autonomo siano destinati ad un investimento nell’ambito della propria attività professionale e che questo a sua volta sia produttivo di un reddito”.

Al di fuori di detta ipotesi – che nella specie evidentemente non ricorre – e sempre secondo quanto affermato da questa Corte con riferimento all’acquisizione dei movimenti di conto corrente bancario, debbono essere considerati ricavi sia le operazioni attive che quelle passive, senza che si debba procedere alla deduzione presuntiva di oneri e costi deducibili, essendo posto a carico del contribuente l’onere di indicare e provare eventuali specifici costi deducibili (v. Cass., Sez. 5, n. 15565 del 27/07/2016; Sez. 5, n. 16896 del 24/07/2014, Rv. 632140; Sez. 5, n. 14675 del 23/06/2006, Rv. 591460).

15. E’ infondato il primo motivo di ricorso incidentale.

La fattispecie concerne la notificazione a mezzo posta di atto impositivo (avviso di accertamento) per il quale, come noto, l’ordinamento prevede che tale attività possa essere compiuta secondo schemi meno rigidi rispetto alla notificazione degli atti giudiziari, anche senza il ministero dell’Ufficiale giudiziario, direttamente dagli Uffici finanziari a mezzo posta (a partire dal 15 maggio 1998, data di entrata in vigore della L. n. 146 del 1998, art. 20, che ha modificato la L. n. 890 del 1982, art. 14).

Ne consegue, secondo l’orientamento consolidato di questa Corte, che, quando il predetto Ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell’atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati – e non quelle della L. n. 890 del 1982, attinenti alla notificazione eseguita dall’ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c., – per cui, in tale ipotesi, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull’avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e che l’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione (cfr. Cass. n. 14501 del 2016; n. 15315 del 2014; n. 17598/2010; n. 9111/2012). In tale ottica, legittimante l’adozione per la notificazione degli atti impositivi di modalità meno formali rispetto a quelle proprie degli atti giudiziari, e nella fattispecie concreta, il procedimento notificatorio non può dirsi inficiato dalla mera mancanza di relata di notificazione L. n. 890 del 1982, ex art. 3 (ai sensi del quale l’Ufficiale giudiziario fa menzione dell’Ufficio postale per mezzo del quale l’atto è stato spedito) laddove è pacifico che l’atto da notificare (per come accertato nella stessa sentenza impugnata) “reca… l’indicazione dell’ufficio postale per mezzo del quale è stata spedita la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento che è poi stato allegato all’originale” (v. ex multis Sez. 5, n. 15315 del 04/07/2014, Rv. 631551; Sez. 5, n. 14501 del 15/07/2016, Rv. 640546).

16. E’ infondato anche il terzo motivo.

Questa Corte ha già avuto modo di precisare, con riferimento alla cartella esattoriale, il principio di diritto secondo cui l’emissione di cartella di pagamento in esito a presentazione di domanda di condono costituisce sostanziale rigetto della stessa e, come tale, è impugnabile ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 (v. Cass. 30 gennaio 2014, n. 2027; 7 novembre 2013, n. 25123; 6 luglio 2012, n. 11458; 16 maggio 2012, n. 7673; 22 luglio 2012, n. 16100; 21 febbraio 2008, n. 4415).

Alla base di tale conclusione vi è il rilievo secondo cui la mancata notificazione al contribuente di un provvedimento motivato di rigetto dell’istanza di condono non comporta alcuna decadenza a carico dell’Amministrazione finanziaria, nè la predetta omissione si traduce in una violazione del diritto di difesa del contribuente, il quale resta tutelato dalla facoltà, riconosciutagli dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3, ultimo periodo, di proporre, in sede di impugnazione della cartella esattoriale emessa per il recupero dell’imposta dovuta, tutte le censure deducibili avverso il provvedimento presupposto non notificatogli (Cass. 24 gennaio 2007, n. 1557).

Coerentemente con tale principio va – anche in questa sede – riconosciuto che la mancanza di provvedimento di diniego non vale a perfezionare la fattispecie condonistica, non essendo ai fini del diniego dell’effetto condonistico necessaria una manifestazione esplicita di rigetto dell’istanza di condono. Deve aggiungersi che, costituendo l’estinzione dell’obbligazione tributaria l’effetto collegato dall’ordinamento al perfezionamento della fattispecie di condono, è onere del contribuente, a fronte della pretesa dell’Amministrazione manifestatasi con l’emissione dell’atto impositivo, dimostrare l’avvenuta integrazione degli elementi costitutivi della fattispecie condonistica. L’Amministrazione fa dunque solo valere la pretesa tributaria, restando a carico del contribuente l’onere di dimostrare l’avvenuta estinzione dell’obbligazione, ovvero la sostituzione con quella condonistica (v. in termini Sez. 5, n. 15881 del 29/07/2016).

17. E’ altresì infondato il quarto motivo.

Secondo consolidato orientamento, cui questa Corte intende dare continuità, in mancanza di ragione alcuna per discostarsene, “in tema di condono fiscale, la consegna al contribuente di un processo verbale di constatazione, redatto all’esito di una verifica della Guardia di Finanza “con esito positivo”, rende inoperante la definizione automatica per l’anno a cui si riferisce, prevista dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, analogamente alla notifica del predetto verbale, atteso che, a tal fine, rileva la funzione e non la provenienza dell’atto, mentre l’attestazione di avvenuta consegna del verbale al contribuente, risultante dalla sottoscrizione per ricevuta, è idonea a soddisfare la medesima esigenza di certezza sottesa alla notificazione, ossia la piena conoscenza dell’atto da parte del destinatario” (v. ex multis Cass. n. 16680/2016; 26702/14; conf. nn. 1554/12, 14366/11, 24913/05).

Non può non rilevarsi, invero, che anche l’avvenuta consegna del p.v.c. presuppone e manifesta comunque un’attività prodromica all’avviso di accertamento, come tale ostativa alla definizione automatica; detta definizione presuppone infatti l’assenza di qualsiasi attività accertativa ed è basata sulla spontanea dichiarazione del contribuente.

18. E’ anche infondato il sesto motivo.

In base al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, ed al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56, se la motivazione dell’avviso di accertamento fa riferimento ad un altro atto non conosciuto nè ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

Secondo pacifico indirizzo, però, non ricorre la violazione di tali norme ove copia del p.v.c, richiamato dall’avviso di accertamento, sia stata sottoscritta e consegnata al rappresentante legale della società contribuente (come nella specie è pacifico sia avvenuto).

Tale interpretazione della norma è coerente allo Statuto dei diritti del contribuente. Come affermato da questa Corte, infatti, in tema di motivazione per relationem degli atti d’imposizione tributaria, la L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, nel prevedere che debba essere allegato all’atto dell’amministrazione finanziaria ogni documento richiamato nella motivazione di esso, non intende certo riferirsi ad atti di cui il contribuente abbia già integrale e legale conoscenza per effetto di precedente notificazione; infatti, un’interpretazione puramente formalistica si porrebbe in contrasto con il criterio ermeneutico che impone di dare alle norme procedurali una lettura che, nell’interesse generale, faccia bensì salva la funzione di garanzia loro propria, limitando al massimo le cause d’invalidità o d’inammissibilità chiaramente irragionevoli (v. ex multis Cass., Sez. 5, n. 407 del 14/01/2015, Rv. 634243; Sez. 5, n. 18073 del 02/07/2008).

19. Il settimo motivo è inammissibile.

Il rilievo secondo cui il verbale della G.d.f. del 7 luglio 1999 non contiene dichiarazioni quali quelle menzionate in sentenza, da un lato, supera e assorbe la doglianza relativa alla omessa produzione dell’atto (che, del resto, altro non è che uno dei p.v.c. ai quali l’avviso di accertamento rimanda, legittimamente motivando per relationem, per quanto sopra detto) consentendo di interpretare la censura come diretta a far valere non la mancanza di prova di quanto affermato in sentenza ma, diversamente, l’erronea valutazione del materiale istruttorio acquisito al giudizio; dall’altro, così intesa, si espone a un duplice alternativo rilievo di inammissibilità: a) ove interpretabile nel senso della radicale negazione della esistenza delle dichiarazioni di terzi menzionate, la censura si risolverebbe infatti nella prospettazione di un errore di fatto revocatorio, come tale non sindacabile nella presente sede; b) ove invece interpretabile nel senso della contestazione della interpretazione data al contenuto di tali dichiarazioni, sì tratterebbe bensì della prospettazione di un vizio di valutazione della prova (peraltro suscettibile di essere dedotto con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e non quale error in procedendo ai sensi del n. 4), ma si rivelerebbe con ogni evidenza generico e comunque privo del requisito di autosufficienza, mancando alcuna specificazione del contenuto di tali dichiarazioni idonee a consentire l’apprezzamento della ipotizzata illogicità della lettura datane dal giudice di merito.

Varrà al riguardo rammentare che, secondo pacifico indirizzo, il ricorrente che, in sede di legittimità, denunci il difetto di motivazione su un’istanza di ammissione di un mezzo istruttorio o sulla valutazione di un documento o di risultanze probatorie o processuali, ha l’onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova o il contenuto del documento trascurato od erroneamente interpretato dal giudice di merito, provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse, che, per il principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, la S.C. deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (v. Sez. 6 – L, Ord. n. 17915 del 30/07/2010, Rv. 614538, e succ. conf.).

20. Sono infine infondati anche i motivi secondo, quinto e ottavo con i quali i ricorrenti incidentali deducono vizio di omessa pronuncia in relazione ai motivi di gravame con i quali si reiteravano, rispettivamente: l’eccezione di difetto di legittimazione passiva di B.I.; la domanda, subordinata, di condanna dell’amministrazione finanziaria alla restituzione delle somme versate a titolo di condono; l’eccezione di illegittimità delle sanzioni irrogate (ancorchè pari a zero per l’applicazione del cumulo giuridico con quelle già irrogate in anni precedenti).

E’ bensì vero che la sentenza impugnata omette di pronunciarsi su ciascuno di detti temi, posti ad oggetto di specifico motivo di gravame.

Trattandosi però di questioni la cui risoluzione non richiede ulteriori accertamenti in fatto, essendo incontestati in causa i dati fattuali rilevanti, il rilievo che precede non impone il rinvio al giudice a quo, potendo questa Corte pronunciare direttamente in merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c. (v. da ultimo, ex multis, Cass., Sez. 5, n. 21968 del 28/10/2015, Rv. 637019; Sez. 6 – 3, Ord. n. 21257 del 08/10/2014, Rv. 632915).

Ebbene le questioni tutte, poste con le menzionate eccezioni e non esaminate dal giudice d’appello, devono ritenersi inammissibili o infondate.

20.1. Quanto alla prima (secondo motivo di ricorso), si ricava dalla stessa esposizione delle parti private, ed è comunque confermato dalla lettura del testo dell’atto impositivo quale trascritto nel ricorso principale, che nessun addebito, “neppure a livello sanzionatorio”, è contenuto nell’avviso di accertamento, non potendosi pertanto ravvisare alcuna prospettazione del rapporto tributario che coinvolga la posizione soggettiva di B.I., in proprio, sia pure discendente dalla sua qualità di amministratrice della società nei cui confronti esso è diretto. A tanto non potendo certo bastare, è appena il caso di soggiungere, la mera circostanza che tale avviso risulti notificato anche alla predetta, trattandosi di attività esterna alla redazione dell’atto e come tale certo inidonea alla ricostruzione del suo contenuto.

La doglianza, in ogni caso, ove intenda postulare un diverso contenuto dell’atto impositivo, si rivela priva del requisito di autosufficienza, non essendo riprodotto o trascritto in questa sede il contenuto in parte qua dell’avviso in modo tale da consentire a questa Corte dì apprezzarne la fondatezza.

20.2. Quanto alla seconda questione (quinto motivo di ricorso) appare assorbente il rilievo che il credito restitutorio vantato è estraneo al tema di lite, riguardante controversia nascente dalla impugnazione di avviso di accertamento, non risultando invece avanzata alcuna istanza di rimborso di maggiori somme indebitamente versate.

20.3. Quanto infine all’ultima questione (ottavo motivo di ricorso), circa la mancata risposta alla censura relativa all’illegittimità delle sanzioni irrogate, si rileva come gli atti amministrativi sanzionatori, sono atti vincolati e non discrezionali, pertanto, l’obbligo di motivazione è soddisfatto con l’indicazione dei comportamenti illegittimi posti in essere dal contribuente (v. ex aliis Sez. 5, n. 7519 del 15/04/2016).

21. In accoglimento del ricorso principale la sentenza impugnata va pertanto cassata.

Non richiedendosi ulteriori accertamenti di fatto, è possibile decidere anche nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., con l’integrale rigetto del ricorso introduttivo.

Considerata la peculiarità della fattispecie si ravvisano i presupposti per l’integrale compensazione delle spese di ambo i gradi del giudizio di merito.

Le parti private vanno invece condannate al pagamento, in favore dell’Agenzia ricorrente, delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso principale; dichiara assorbiti i rimanenti; rigetta il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo.

Compensa per intero le spese di ambo i gradi del giudizio di merito.

Condanna le parti private, in solido, al pagamento delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità liquidate in Euro 4.700, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2017

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