Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5417 del 18/02/2022

Cassazione civile sez. lav., 18/02/2022, (ud. 12/01/2022, dep. 18/02/2022), n.5417

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANCINO Rossana – rel. est. Presidente –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15940-2016 proposto da:

ISTITUZIONE PUBBLICA DI ASSISTENZA E BENEFICENZA “OPERE PIE D’ONIGO”

(I.P.A.B.), in persona del legale rappresentante pro tempore,

domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

NILO FURLANETTO;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI,

GIUSEPPE MATANO, CARLA D’ALOISIO, ESTER ADA SCIPLINO, LELIO

MARITATO, EMANUELE DE ROSE;

– controricorrente –

e contro

S.C.C.I. S.P.A. – Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 621/2015 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 30/12/2015 R.G.N. 1150/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/01/2022 dal Presidente Estensore Relatore Dott. ROSSANA MANCINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VISONA’ STEFANO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’avvocato NILO FURLANETTO;

udito l’avvocato ANTONINO SGROI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. 621 del 2015, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda, svolta dall’Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza “Opere Pie d’Onigo”, al fine di vedersi riconoscere la sola contribuzione minore di malattia nella misura fissata per i datori di lavoro privati e le agevolazioni previste in favore dei genitori di minori con disabilità.

2. Per la Corte di merito l’indennità di maternità aveva natura previdenziale e come tale era soggetta a requisiti contributivi, diversamente da quanto preteso dall’IPAB che ne predicava la natura assistenziale; inoltre, la fusione tra INPDAP e INPS non aveva determinato, come pretendeva l’IPAB, un’assimilazione della normativa tra dipendenti pubblici in regime INPDAP, quali sono i dipendenti delle IPAB, e dipendenti con regime privatistico; infine riteneva inammissibile la prospettata questione di legittimità costituzionale, in considerazione della disomogeneità tra soggetti privati e IPAB.

3. Avverso tale sentenza ricorre l’Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza “Opere Pie d’Onigo”, con ricorso affidato ad un unico motivo, ulteriormente illustrato con memoria, cui resiste, con controricorso, l’INPS.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Con l’unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 41 Cost., del D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 22, comma 2, art. 29, comma 1, art. 35, comma 4, art. 42, comma 5-ter, artt. 57, 79 della L. n. 104 del 1992, art. 33, comma 4, e in relazione alla L. n. 903 del 1977, art. 8, la parte ricorrente contesta alla sentenza impugnata di non avere dato corso all’interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni di legge sopra riportate, negando il riconoscimento dell’esistenza di un apparato normativo derivante dal combinato disposto di tali disposizioni di legge ordinaria con le norme della costituzione (artt. 3 e 41), in riferimento ai costi legislativamente determinati, a carico dei datori di lavoro, a seconda che siano privati piuttosto che IPAB, in mancanza di ogni conferente precedente di legittimità in tema di rimborso degli oneri per le assenze del personale delle IPAB dovute a permessi e congedi per l’assistenza a familiari non autosufficienti, rimborso, attraverso l’interpretazione costituzionalmente orientata, applicabile alle IPAB, in combinato disposto con le predette disposizioni di legge, artt. 3 e 41.

5 Per la parte ricorrente, incontestata la differenza di trattamento delle IPAB, rispetto ai privati, quanto agli istituti dell’assicurazione maternità e del rimborso per assenza dovute a motivi di assistenza familiare dei dipendenti, la sentenza è censurata per la rifiutata interpretazione costituzionalmente orientata e la ritenuta disomogeneità della situazione dei produttori di servizi socio sanitari pubblici (IPAB) rispetto ai privati, profit e non profit, e l’erronea individuazione dei confini delle fattispecie da comparare, per essere rappresentata la situazione da comparare dal diverso costo del lavoro giacché i privati profit e non profit, operando nella produzione di servizi socio sanitari godono del sistema assicurativo, e del rimborso per l’assistenza dei dipendenti ai familiari, il che è negato a soggetti con natura pubblica, IPAB e Aziende Pubbliche Servizi alla Persona (APSP), che ne sono esclusi.

6. In definitiva, per la parte ricorrente, risultano violate le norme costituzionali che sanciscono concorrenza e libertà di iniziativa economica, il divieto costituzionale di discriminazione in danno di enti solo perché pubblici al cospetto della disciplina data per i privati.

7. Il ricorso è da rigettare.

8. Il mezzo d’impugnazione non prospetta vizi di violazione di legge al fine di incrinare la ricostruzione giuridica seguita dalla sentenza impugnata ma esclusivamente propugna l’applicabilità delle disposizioni dianzi citate per via di un’interpretazione costituzionalmente orientata sollecitando, in subordine, l’incidente di costituzionalità delle predette disposizioni nella parte in cui siano ritenute ad essa non applicabili, e ciò sull’assunto che le IPAB/APSP siano i soli enti a operare nel mercato dei servizi socio-sanitari, in posizione di concorrenza imprenditoriale con i privati che producono gli stessi servizi, così che la mancata applicazione, nei loro confronti, delle disposizioni citate si risolverebbe in una ingiustificata disparità di trattamento, in discriminazione ai loro danni solo in quanto enti pubblici.

9. Risulta svolta, dunque, censura al di fuori del paradigma della violazione o falsa applicazione di legge veicolando esclusivamente, con il ricorso, la doglianza della non tentata lettura costituzionalmente orientata di disposizioni delle quali non si predica né la violazione, né la falsa applicazione versando, peraltro, la parte ricorrente in carenza d’interesse quanto al preteso riconoscimento delle agevolazioni previste in favore dei genitori di minori, in generale, o di minori con disabilità.

10. Pur volendo trascurare gli evidenziati profili di inammissibilità, va in ogni caso rimarcato che l’Istituzione ricorrente, ente pubblico, è soggetta, con riferimento alle obbligazioni contributive, alla disciplina legislativa dettata per i datori di lavoro pubblici, peculiare rispetto a quella cui sono soggetti gli enti privati.

11. Questa diversità di fondo comporta obblighi, diritti, oneri affatto diversi tra l’Istituzione ricorrente e gli enti privati nei confronti dei lavoratori e degli altri soggetti pubblici e privati, ed esclude, in radice, che solo in riferimento alla contribuzione per maternità si possa astrarre dalle regole in uso per i datori di lavoro pubblici per far refluire la relativa obbligazione nell’alveo delle regole previste per i datori di lavoro privati.

12. Il portato di quanto appena rimarcato è che non possa darsi, come assume la parte ricorrente, un profilo di disparità di trattamento in riferimento alla sola misura della contribuzione per maternità – prevista per i datori di lavoro pubblici – senza avere riguardo alla globalità del trattamento che l’ordinamento applica ai datori di lavoro pubblici e privati con riferimento al settore previdenziale per poi verificare, in tale ambito, eventuali disomogeneità di trattamento, disamina, tuttavia, con il ricorso all’esame neanche prospettata e offerta allo scrutinio della Corte.

13. Segue coerente la condanna alle spese, liquidate come in dispositivo.

14. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2022

 

 

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