Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5417 del 08/03/2011

Cassazione civile sez. II, 08/03/2011, (ud. 15/12/2010, dep. 08/03/2011), n.5417

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.S. CF (Ndr: testo originale non comprensibile)

rappresentato e difeso in forza di procura speciale in calce al

ricorso, dall’Avv.to Mori Sergio del foro di Pisa e domiciliato

presso la Cancelleria della Suprema Corte;

– ricorrente –

contro

S.G., in qualità di titolare dell’omonima Ditta di

Arredamenti (Ndr: testo originale non comprensibile) (rappresentato e

difeso dall’Avv.to Carraro Luciano del foro di Venezia e dall’Avv.to

Gentile Gian Michele del foro di Roma, in virtù di procura speciale

apposta a margine del controricorso ed elettivamente domiciliato

presso lo studio del secondo in Roma, via G.G. Belli, n. 27;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia n. 142/2005

depositata il 21 gennaio 2005 e notificata in data 19 marzo 2005;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 15

dicembre 2010 dal Consigliere relatore Dott.ssa Milena Falaschi;

udito l’Avv.to Gian Michele Gentile di parte resistente;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per il

rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 15 dicembre 1994 C.S. proponeva opposizione, dinanzi al Tribunale di Venezia, avverso al decreto ingiuntivo n. 2838/94, con il quale il Presidente del Tribunale di Venezia gli ingiungeva il pagamento della somma di L. 13.542.000 (pari ad Euro 6.993,85), in favore di S.G., a saldo del prezzo per la fornitura di mobilio, di cui alla commissione sottoscritta in data 18.7.1985. L’opponente asseriva l’estinzione del credito per l’integrale pagamento del prezzo;

eccepiva, altresì, l’intervenuta prescrizione presuntiva del credito a norma dell’art. 2955 c.c., n. 5, trattandosi di vendita eseguita fra un commerciante e chi non fa commercio delle merci acquistate; in subordine eccepiva la nullità della notifica del decreto ingiuntivo in quanto effettuata dal messo di conciliazione del comune di (OMISSIS) senza la necessaria autorizzazione del Tribunale di Venezia.

Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto opposto.

Instauratosi il contraddittorio, nella resistenza dell’opposto, che peraltro proponeva domanda riconvenzionate ex art. 96 c.p.c. di risarcimento dei danni, deferendo – in via di assoluto subordine – giuramento decisorio sul fatto estintivo dell’obbligazione, all’esito dell’istruzione della causa, il Tribunale adito, dichiarava infondata l’opposizione e confermava il decreto ingiuntivo opposto, con condanna del C. alle spese del giudizio. In virtù di rituale appello interposto dallo stesso C., con il quale lamentava l’erroneità della sentenza del giudice di prime cure per travisamento nella valutazione del documento sottoscritto in data 18.7.1985 e conseguente violazione dell’art. 2697 c.c. nonchè per violazione dell’art. 215 c.p.c. stante la mancata ammissione del giuramento decisorio sull’esistenza del pagamento, la Corte di Appello di Venezia, nella resistenza dell’appellato, respingeva l’appello.

A sostegno dell’adottata sentenza, la corte territoriale evidenziava che dalle risultanze processuali, in particolare dal documento del 18.7.1985, non emergeva alcuna prova dell’intervenuto pagamento da parte dell’appellante della somma di L. 10.000.000 al momento della sottoscrizione dell’accordo, non deponendo in tal senso la dizione letterale inserita nell’atto concluso a luglio laddove si leggeva “contanti 10.000.000 a fine settembre, il rimanente a concordare consegna mobili”, definendo mere argomentazioni, irrilevanti ai fini dell’art. 1199 c.c., quelle secondo cui il venditore non avrebbe consegnato i mobili se non avesse ricevuto subito un acconto. Inoltre le tre ricevute prodotte, per un totale di L. 2.435.400, a firma B. o R.V. non potevano essere ritenute quietanze perchè non provenienti dal creditore, in assenza di dimostrazione di un rapporto organico fra l’imprenditore e colei che avrebbe sottoscritto i titoli.

Aggiungeva, inoltre, che la questione relativa alla mancata ammissione del giuramento decisorio sull’esistenza del pagamento era stata correttamente definita dal giudice di prime cure, in quanto formulata dall’appellato nella “denegata ipotesi che il Tribunale avesse accolto l’eccezione di prescrizione presuntiva sollevata dal C.”, che, di converso, era stata rigettata avendo il giudice di primo grado accertato aliunde il mancato pagamento.

Avverso l’indicata sentenza della Corte di Appello di Venezia ha proposto ricorso per cassazione il C., che risulta articolato su due motivi, al quale ha resistito lo Stocco, con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente contesta la interpretazione dei giudici di appello circa il contenuto dell’ordine sottoscritto in data 18 luglio 1985, deducendone la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 1362 c.c. e segg. per insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. La Corte di merito (confermando la decisione del giudice di prime cure) avrebbe erroneamente ritenuto insussistente la prova della corresponsione di L. 10.000.000 da parte del ricorrente al momento della sottoscrizione della commissione, non facendo un buon governo nè dei canoni interpretativi dell’accordo nè delle risultanze probatorie.

In linea preliminare, è necessario ricordare che, secondo un principio costituente diritto vivente nella giurisprudenza di questa Corte, l’interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata è riservata all’apprezzamento del giudice del merito, ed è censurabile soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale e per vizi di motivazione, qualora sia riscontrabile una motivazione contraria a logica ed incongrua, cioè tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione (per tutte, Cass., Sez. 3^, 21 aprile 2005, n. 8372;

Cass., Sez. 3^, 21 aprile 2005, n. 8360; Cass., Sez. 3^, 25 febbraio 2005, n. 4063; Cass., Sez. 3^, 190 luglio 2004, n. 13344; Cass., Sez. L, 20 agosto 2003, n. 12258). Inoltre, per sottrarsi al sindacato di legittimità, quella data dal giudice al contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni, per cui, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l’altra (tra le altre, Cass., Sez. 3^, 6 agosto 2004, n. 15197; Cass., 17 luglio 2003, n. 11193).

Il sindacato di questa Corte non può dunque investire il risultato interpretativo in sè, che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ai quale è esclusivamente riservata l’indagine ermeneutica e la censura neppure può essere formulata mediante l’astratto riferimento alle regole legali di interpretazione. Infatti, è imprescindibile la specificazione dei canoni in concreto violati, delle norme ermeneutiche che, in concreto, sarebbero state violate, precisando – al di là della indicazione degli articoli di legge in materia – in quale modo e con quali considerazioni il giudice di merito se ne sia discostato (tra le più recenti, Cass., Sez. L, 21 aprile 2005, n. 8296; Cass. Sez. 2^, 1 aprile 2003, n. 4905), riportando, per il principio di specificità ed autosufficienza del ricorso, il testo integrale della regolamentazione pattizia del rapporto o della parte in contestazione (Cass., Sez. 2^, 2 agosto 2005, n. 16132; Cass., Sez. 3^, n. 4063 del 2005; Cass., Sez. L, 9 febbraio 2004, n. 2394; Cass., Sez. L, 1 aprile 2003, n. 4948), anche quando ad essa la sentenza abbia fatto riferimento, riproducendone solo in parte il contenuto, qualora ciò non consenta, di per sè, una sicura ricostruzione del diverso significato che ad essa, il ricorrente pretenda in ipotesi di attribuire.

Inoltre, ancora secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione denunciabile con ricorso per Cassazione si configura solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione, non potendo detti vizi consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte. Infatti, spetta solo al giudice del merito individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra e risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova (ex plurimis, Cass., Sez. 3^, 28 luglio 2005, n. 15805; Cass., Sez. L. 7 agosto 2003, n. 11936; Cass., Sez. L, 7 agosto 2003, n. 11918). Diversamente, il motivo si risolve in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni effettuate ed, in base ad esse, delle conclusioni raggiunte dal giudice del merito, al quale, quindi, neppure può imputarsi d’avere omesso l’esplicita confutazione delle tesi non accolte e/o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio ritenuti non significativi, giacchè nè l’una nè l’altra gli sono richieste, mentre soddisfa l’esigenza di adeguata motivazione la circostanza che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente di quelle, tra le prospettazione delle parti e le emergenze istruttorie, che siano state ritenute di per sè sole idonee e sufficienti a giustificarlo (Cass., Sez. 1^, 16 luglio 2005, n. 15096; Cass., Sez. 1^, 23 gennaio 2003, n. 996; Cass., Sez. 2^, 30 marzo 2000, n. 3904).

Pertanto, la denuncia del vizio di motivazione va effettuata mediante la precisa indicazione delle lacune argomentative, ovvero delle illogicità consistenti nell’attribuzione agli elementi di giudizio di un significato estraneo al senso comune, oppure con l’indicazione dei punti inficiati da mancanza di coerenza logica, e cioè connotati dall’assoluta incompatibilità razionale degli argomenti, sempre che questi vizi emergano appunto dal ragionamento svolto dal giudice del merito, quale risulta dalla sentenza. In altri termini, il vizio di motivazione che giustifica la cassazione della sentenza sussiste qualora il tessuto argomentativo presenti lacune, incoerenze o a incongruenze così gravi da impedire l’individuazione del criterio logico posto a fondamento della decisione adottata (Cass., Sez. L, 7 febbraio 2004, n. 2357; Cass., Sez. 2^, 9 settembre 2004, n. 18134), restando escluso che con il vizio in esame la parte possa essere fatto valere il contrasto della ricostruzione con quella operata dal giudice del merito e l’attribuzione agli elementi valutati di un valore ed un significato difformi rispetto alle proprie aspettative e deduzioni.

Nel quadro di detti principi, la deduzione che la sentenza impugnata avrebbe inesattamente ricostruito il rapporto, erroneamente affermando l’insussistenza della prova circa il versamento dell’acconto di L. 10.000.000 è palesemente infondata sia perchè la interpretazione data dal Collegio distrettuale alla disposizione contrattuale, di cui si assume la violazione, è congruamente argomentata e conforme ai criteri di cui agli artt. 1362 c.c. e segg., essendo fondata sulla formulazione letterale della dichiarazione negoziale, di contenuto tale da indurre il giudice del gravame (che ha confermato la decisione del giudice di prime cure) a ritenere che circa le modalità di pagamento della fornitura concordate fra le parti, la dizione “a fine settembre” vada concordata con quella precedente “contanti 10.000.000”, mentre “il rimanente da concordare” sia da porre in relazione con “a consegna mobili”. D’altro canto, diversamente interpretando, la pattuizione sarebbe stata de tutto priva di senso compiuto, in quanto il versamento del prezzo residuo sarebbe stato rimesso ad una quanto mai confusa determinazione delle parti: integralmente “a fine settembre” oppure con dilazione “da concordare a consegna mobili”, integrando una previsione alternativa non supportata da alcun riscontro probatorio.

Del resto, a norma dell’art. 1369 c.c., con accertamento di merito, non censurabile in sede di legittimità, le espressioni con più sensi, nel dubbio, devono essere intese nel senso più coerente con la natura e l’oggetto del contratto (v. Cass., Sez. 1^, 12 febbraio 1993, n. 5754). Nè la tesi del C. secondo cui egli avrebbe concordato successivamente la corresponsione del residuo credito con versamenti dilazionati, stante la sua sopravvenuta illiquidità, è corrispondente ad alcun parametro interpretativo, essendo circostanza estranea all’originario accordo intercorso fra le parti, che al più avrebbe potuto giustificare una novazione dell’originaria previsione fra le parti, di cui però non vi è alcuna allegazione. La censura di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa attiene, perciò, alla valutazione del giudice di merito ed è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge.

La deduzione che nella specie, sarebbe “assurda la tesi che l’importo di L. 13.542.000, di cui al monitorio, fosse già stato depurato degli acconti” (pag. 20 del ricorso), costituisce poi una ricostruzione della fattispecie contrapposta a quella contenuta nella sentenza impugnata, risolventesi in un inammissibile diverso apprezzamento di fatto delle risultanze processuali, dedotto senza indicare specificamente le illogicità, incongruità e manchevolezze che dovrebbero inficiare la pronuncia in esame. Il motivo è, pertanto, palesemente infondato e va rigettato.

Con il secondo motivo lo stesso C. si duole della mancata ammissione del giuramento decisorio deferito da controparte sulla esistenza del pagamento, omissione che avrebbe comportato la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 233 c.p.c. e segg. per insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Occorre precisare che nella specie parte opposta ha deferito il giuramento decisorio subordinandolo al preliminare vaglio della fondatezza dell’eccezione di prescrizione presuntiva sollevata dall’opponente, come riconosciuto dallo stesso C. nel ricorso.

Il giuramento decisorio, in quanto mezzo ordinato a troncare la lite mediante il supremo appello che una parte fa alla coscienza dell’avversario, poteva essere ammesso dal giudice del merito solo dopo che egli avesse riconosciuto come fondata l’eccezione. Ciò non è stato, per avere aliunde accertato il mancato pagamento, e la valutazione negativa, effettuata dal giudice di prime cure, non esigeva una motivazione espressa, potendo risultare per implicito dall’iter logico seguito dal giudice nel non dare ingresso al giuramento (v. in tal senso: Cass., Sez. L, 2 febbraio 1999, n. 861;

Cass., Sez. 2^, 15 aprile 1994, n. 10653).

La censura non può perciò trovare accoglimento.

Per tutte e considerazioni sopra svolte, il ricorso deve, dunque, essere respinto.

Al rigetto del ricorso consegue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in complessivi Euro 1.800,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 15 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2011

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