Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5417 del 07/03/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 5417 Anno 2018
Presidente: VIRGILIO BIAGIO
Relatore: NONNO GIACOMO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1509/2011 R.G. proposto da
Tecnosanimed s.r.I., in persona del legale rappresentante pro tem-

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pore, rappresentata e difesa dall’Avv. Marco Marchetti, con domicilio
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eletto presso l’Avv. Maurizio Bellucci, in Roma, viale Giulio Cesare n.
71, giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente contro
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale
è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– controricorrente avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Umbria
n. 66/05/09, depositata il 20 novembre 2009.
Letta la relazione scritta del P.G., in persona del sostituto procuratore
generale dott. Stefano Visonà, che ha concluso per il rigetto del primo
motivo di ricorso e l’accoglimento del secondo.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 novembre
2009 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno.

Cons. est.
G.M. Nonno

Data pubblicazione: 07/03/2018

RILEVATO CHE

1. con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, la Tecnosanimed s.r.l. impugnava la sentenza della CTR dell’Umbria n. 66/05/2009
del 20/11/2009, con la quale è stata parzialmente riformata la sentenza della CTP di Perugia n. 178/07/2007, che aveva accolto solo parzialmente i rilievi della società contribuente avverso l’avviso di accer-

IRAP relativi all’anno d’imposta 2003;

2. per quanto in questa sede ancora interessa, la sentenza della
CTR riteneva che: a) costituiva sopravvenienza attiva ex art. 88,
comma 3, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e doveva essere assoggettato a tassazione – nei limiti della quota di un quarto, pari ad euro
51.645,38, con riferimento all’anno 2003 – il contributo a fondo perduto ottenuto dalla società ai sensi del d.lgs. 27 luglio 1999, n. 297;
b) era legittimo il recupero delle ritenute d’acconto non versate in relazione ai presunti rimborsi spese chilometrici erogati al sig. Staccini,
dovendo presumersi dai documenti fiscali emessi da quest’ultimo che
l’attività dallo stesso compiuta non era stata svolta nella qualità di amministratore della società;

3. l’Agenzia delle entrate resisteva in giudizio con controricorso.

CONSIDERATO CHE

1. con il primo motivo di ricorso la Tecnosanimed s.r.l. denuncia la
violazione di legge per falsa o errata applicazione dell’art. 14, commi
1, 3 e 7 del d.m. 8 agosto 2000, n. 593, evidenziando la circostanza
che il decreto preveda due forme di agevolazione a scelta del contribuente, una sotto forma di credito d’imposta e una sotto forma di contributo a fondo perduto;

2

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tamento emesso nei confronti della stessa e riguardante IVA, IRPEG ed

1.1. deduce la ricorrente di avere confidato nel fatto che entrambe
le opzioni presentassero il medesimo trattamento fiscale e che, del resto, un diverso trattamento fiscale per il credito d’imposta (esente da
tassazione) e per il contributo a fondo perduto (sottoposto al disposto
di cui all’art. 88, comma 3, del d.P.R. n. 917 del 1986) sarebbe irragionevole oltre a determinare una ingiustificata disparità di trattamento

dell’art. 14 del d.m. n. 593 del 2000 per violazione degli artt. 3 e 53
Cost.;

2. con il secondo motivo di ricorso, la società ricorrente si duole
della nullità della sentenza per omessa e/o insufficiente motivazione
sui rilievi principali (violazione dell’art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992,
n. 546) e della violazione di legge per falsa e/o errata applicazione
dell’art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
2.1. in buona sostanza, la contribuente si duole del fatto che siano
stati considerati soggetti a ritenuta d’acconto i rimborsi spese richiesti
dall’amministratore sig. Staccini per il semplice fatto che la richiesta
sia stata redatta su documenti contenenti l’indicazione della sua partita
IVA, senza tenere conto delle diverse risultanze istruttorie costituite
dalla delibera dell’assemblea dei soci con la quale il rimborso veniva
disposto in favore dell’amministratore, nonché dell’attività da questi
effettivamente svolta e documentata;

3. il primo motivo è infondato;
3.1. come statuito dalla S.C., i contributi a fondo perduto, qualificati nella specie in conto capitale dalla CTR con affermazione non censurata, costituiscono una sopravvenienza attiva tassabile ai sensi
dell’art. 88, comma 3, del d.P.R. n. 917 del 1986 (cfr. Cass.
06/07/2016, n. 13734; Cass. 18/11/2015, n. 23555; Cass.
22/01/2010, n. 1147);

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tra le due forme di agevolazione foriera di una incostituzionalità

3.2. la circostanza che il d.m. n. 593 del 2000 preveda due modalità
di erogazione delle agevolazioni, sottoposte ad un regime fiscale differente, non è di per sé irragionevole in quanto, come correttamente
osservato dalla difesa dell’Agenzia delle entrate, la prima forma di agevolazione è maggiormente premiante per le società aventi un reddito

largamente fruibile anche da parte di società con minore capacità reddituale, ma tuttavia soggetta a tassazione proporzionale alla capacità
contributiva del richiedente;
3.3. né è consentito sottoporre a sindacato di legittimità costituzionale, come vorrebbe parte ricorrente, disposizioni non aventi forza di
legge e appartenenti alla normativa secondaria, quale quelle contenute
nell’art. 14 del d.m. n. 593 del 2000;

4. anche il secondo motivo è infondato;
4.1. sebbene la ricorrente denuncia un vizio di motivazione e un
vizio di violazione di legge, in realtà dal contenuto della censura la
stessa è limitata al vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod.
proc. civ., dolendosi la Tecnosanimed s.r.l. del difetto di motivazione
e, comunque, della mancata considerazione degli ulteriori elementi
probatori acquisiti agli atti del procedimento;
4.2. va, in proposito, rilevato che la CTR ha pienamente considerato
la circostanza che la società aveva deliberato, in assemblea, di riconoscere il rimborso chilometrico all’amministratore, ma ha ritenuto prevalente il fatto che egli abbia chiesto tale rimborso emettendo fattura
con indicazione della partita IVA corrispondente alla sua diversa attività
di intermediario di commercio;
4.3. trattasi di motivazione in fatto che appare congrua e non censurabile in sede di legittimità;

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d’impresa la cui tassazione superi l’entità del credito, la seconda è più

5. al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite, che, tenuto conto del valore della lite (compreso nello scaglione che va da euro 52.000,01 ad euro 260.000,00) si
liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.

troricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi euro 5.600,00,
oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma il 29 novembre 2017.

Il Presidente
(Biagio\ygilio
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La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rifondere alla con-

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