Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5417 del 05/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 05/03/2010, (ud. 19/01/2010, dep. 05/03/2010), n.5417

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.D., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PIRENEI 1, presso lo studio dell’avvocato GENTILE ALFONSO,

rappresentata e difesa dall’avvocato POMENTI ANNA MARIA, giusta

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati STUMPO VINCENZO,

FABIANI GIUSEPPE, giusta delega in calce alla copia notificata del

ricorso;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 7091/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 14/11/2005 R.G.N. 612/03;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

19/01/2010 dal Consigliere Dott. ULPIANO MORCAVALLO;

udito l’Avvocato TRIOLO VINCENZO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 14 novembre 2005 la Corte d’appello di Roma confermava la decisione di primo grado, emessa dal Tribunale di Latina in data 1^ marzo 2002, con cui era stata respinta la domanda di M.D. intesa ad ottenere il riconoscimento del suo diritto all’indennità di maternità per astensione facoltativa, in relazione alla prestazione lavorativa effettuata per 51 giornate nell’anno 1990, e la revoca del decreto ingiuntivo notificato dall’INPS per la restituzione delle somme da lei percepite a tale titolo e per assegni familiari.

La Corte di merito rilevava che l’accertamento ispettivo eseguito dall’Istituto aveva evidenziato la inesistenza, in concreto, del rapporto di lavoro presso un proprio parente, denunciato dalla M., in difetto di alcun riscontro documentale circa la retribuzione e l’orario di lavoro; tali risultanze, peraltro, non erano state contrastate da alcun elemento probatorio derivante dalle testimonianza acquisite in giudizio.

Avverso questa sentenza la M. propone ricorso per Cassazione deducendo due motivi di impugnazione. L’Istituto ha depositato procura ai difensori.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 11 preleggi, e omessa pronuncia, in relazione agli artt. 3 e 5 c.p.c., la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata, riferendosi erroneamente all’anno 1993, anzichè all’anno 1990 che era stato dedotto in giudizio, abbia finito per omettere la pronuncia in ordine alla domanda proposta e per dare applicazione ad una normativa, quale quella dettata dal D.Lgs. n. 375 del 1993, non applicabile alla fattispecie.

Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione di tale decreto legislativo e dell’art. 112 c.p.c., nonchè vizio di motivazione, si precisa che la Corte di merito ha omesso ogni valutazione riguardo alle deduzioni della lavoratrice relative all’accoglimento, ai sensi del D.L. n. 7 del 1970, convertito nella L. n. 83 del 1970, della sua istanza amministrativa di opposizione alla cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli.

Tali motivi, da esaminare congiuntamente, sono fondati.

Risulta dalle conclusioni delle parti, riportate nella stessa sentenza impugnata, che la domanda di indennità di maternità per astensione facoltativa si fondava sull’avvenuta prestazione di 51 giornate lavorative nell’anno 1990; parimenti, emerge dagli atti del giudizio di merito, esaminabili in questa sede in ragione dei vizi denunciati, che la lavoratrice aveva domandato, distintamente, il riconoscimento del suo diritto all’indennità, in relazione alla avvenuta sospensione della prestazione da parte dell’Istituto per cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli, e la revoca del decreto ingiuntivo con cui le era stato ordinata la restituzione di quanto percepito a tale titolo e per assegni familiari.

A fronte di tale causa petendi, ribadita in sede di appello e indicata dettagliatamente in questa sede di legittimità, la sentenza impugnata ha riferito il proprio accertamento e la conseguente valutazione ad un rapporto di lavoro svoltosi negli anni 1992 e 1993, diversi dall’anno 1990 dedotto dalla ricorrente; l’indicazione, peraltro, non potrebbe configurarsi come un mero errore materiale, non incidente sulla sostanza della decisione, che il riferimento ad una precisa data in cui si sarebbe verificato l’evento protetto (“parto avvenuto il 27-11-93”) e il richiamo ad una normativa successiva al periodo oggetto della domanda escludono tale evenienza e valgono a configurare, piuttosto, i vizi puntualmente denunciati dalla lavoratrice (anche in relazione agli effetti della mancata risposta dell’Istituto alla propria istanza amministrativa).

Il ricorso va quindi accolto; e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla stessa Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, per un nuovo esame della controversia. Il medesimo giudice di rinvio pronuncerà altresì sulle spese del giudizio di Cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2010

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