Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5417 del 03/03/2017

Cassazione civile, sez. trib., 03/03/2017, (ud. 14/12/2016, dep.03/03/2017),  n. 5417

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. DIOTALLEVI Giovanni – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ANDREAZZA Gastone – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 7042/2010 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, entrambi

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

VILLA SERENA S.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Confalonieri, 5,

presso lo studio dell’Avv. Luigi Manzi, che la rappresenta e

difende, unitamente al Prof. Avv. Cesare Glendi giusta procura

speciale a margine del controricorso;

– controricorrente, ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Liguria, n. 6/10/09, depositata il 22/01/2009.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14

dicembre 2016 dal Relatore Cons. Iannello Emilio;

udito per la ricorrente l’Avvocato dello Stato Roberta Guizzi;

udito, per delega dell’Avv. Luigi Manzi, l’Avv. Carlo Albini per la

controricorrente, ricorrente incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Del Core Sergio, il quale ha concluso per l’accoglimento, per quanto

di ragione, del ricorso principale e il rigetto del ricorso

incidentale condizionato.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Pronunciando sul ricorso proposto dalla Villa Serena S.r.l. avverso avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle entrate aveva determinato induttivamente, a fini Irpeg e Ilor per l’anno d’imposta 1997, un maggior reddito imponibile, la C.T.P. di Genova, avendo la contribuente nelle more del giudizio comunicato di volersi avvalere della legge sul condono e, successivamente, di aver adempiuto agli obblighi a tal fine previsti, senza che tuttavia l’ufficio avesse emesso alcun provvedimento di chiusura della lite, accoglieva il ricorso e compensava le spese.

2. Il gravame interposto dall’amministrazione era rigettato dalla C.T.R. della Liguria, con la sentenza in epigrafe, la quale considerava dirimente il fatto che l’ufficio non avesse emesso alcun provvedimento, “nè di regolarità, nè di diniego”, a seguito dell’incontestato pagamento dell’importo dovuto per l’adesione al condono L. 27 dicembre 2002, n. 289, ex art. 9 e affermava che pertanto l’iniziativa del contribuente, “che mirava sostanzialmente alla dichiarazione di accertamento della ormai perfezionata definizione automatica, ha trovato fondamento nell’inerzia dell’ufficio e nell’assenza di prova dell’esistenza delle condizioni ostative previste dall’art. 14 (recte: 9), nel combinato disposto dei commi 14, 15 e 16”; ciò anche considerato che “non risulta provato che alla società… sia stato formalmente notificato il p. v.c. e l’avviso di accertamento prima dell’entrata in vigore della L. n. 289 del 2002”.

3. Avverso tale decisione propone ricorso l’Agenzia delle entrate sulla base di quattro motivi, cui resiste la contribuente depositando controricorso e proponendo a sua volta ricorso incidentale condizionato sulla base di unico mezzo.

La società contribuente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Con i primi due motivi, corredati da quesiti ex art. 366 – bis c.p.c., l’Agenzia delle entrate, sul presupposto che la C.T.R. abbia inteso pronunciare l’estinzione del giudizio ai sensi della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16, relativo alla definizione delle liti fiscali pendenti, denuncia, rispettivamente, violazione di legge (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) e vizio di motivazione (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per avere emesso tale pronuncia in assenza di una positiva attestazione, da parte dell’ufficio, della regolarità della domanda di definizione agevolata e dell’integrità del pagamento di quanto dovuto e, comunque, per aver omesso di spiegare le ragioni per cui ha ritenuto di dover in tal modo qualificare l’iniziativa assunta dalla società nel corso del giudizio, in contrasto con le allegazioni offerte dall’ufficio secondo cui la società aveva chiesto una definizione ai sensi dell’art. 9 della medesima legge.

5. Con il terzo motivo l’Agenzia ricorrente deduce violazione o falsa applicazione della L. 27 n. 289 del 2002, art. 9 e art. 16, comma 8 e del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 1, lett. h, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la C.T.R. ritenuto validamente perfezionata la definizione agevolata ai sensi dell’art. 9 legge 27 dicembre 2002, n. 289, in conseguenza della mancata comunicazione di un atto di diniego nei termini previsti dall’art. 16, comma 8, della medesima legge.

6. Con il quarto motivo la ricorrente deduce inoltre violazione dell’art. 156 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la C.T.R. attribuito rilievo, ai fini della decisione, all’esistenza di vizi di notifica dell’avviso di accertamento escludendo che gli stessi potessero considerarsi sanati dalla sua impugnazione da parte della società.

7. Con il quinto motivo la ricorrente, infine, denuncia violazione o falsa applicazione della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, comma 14, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere ritenuto la C.T.R. inidonea a integrare la condizione ostativa al richiesto condono tombale la mera consegna, al rappresentante legale della società, del processo verbale di constatazione e (per avere) considerato invece necessaria tal fine la rituale notifica dell’atto nelle forme previste dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60 e dagli artt. 137 e ss. c.p.c..

8. Con l’unico motivo di ricorso incidentale condizionato la società contribuente denuncia violazione o falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 24, comma 1; art. 25, comma 1; art. 32, comma 1; art. 52, comma 2; artt. 61 e 62, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la C.T.R. rigettato l’eccezione di inammissibilità dell’appello dell’ufficio per mancata produzione tempestiva dell’autorizzazione alla sua proposizione da parte del responsabile del servizio del contenzioso della competente Direzione regionale delle entrate, prevista dall’ora abrogato D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 52, comma 2, ritenendo a tal fine sufficiente l’esibizione del provvedimento autorizzativo in sede di trattazione orale.

9. Sono inammissibili i primi due motivi di ricorso principale, in quanto inconferenti rispetto al contenuto e alla ratio della decisione impugnata; entrambe le censure postulano infatti che la sentenza impugnata abbia qualificato l’iniziativa della contribuente come tesa ad avvalersi della facoltà di definire la lite pendente ai sensi della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16, non potendo invece dubitarsi, alla stregua di plurimi indici rilevabili dal contenuto della sentenza, che la stessa abbia inteso pronunciarsi, ritenendola validamente proposta e idonea a produrre l’effetto favorevole invocato dalla ricorrente, su istanza di condono tomba/e, non altrimenti identificabile se non con la richiesta di definizione automatica per gli anni pregressi, L. cit., ex art. 9, conformemente del resto alla stessa qualificazione dedotta dall’amministrazione: in tal senso peraltro univocamente convergendo la statuizione adottata in primo grado, confermata in appello, di accoglimento del ricorso (non già di estinzione del giudizio).

10. E’ invece fondato il terzo motivo.

Questa Corte ha già avuto modo di precisare, con riferimento alla cartella esattoriale, il principio di diritto secondo cui l’emissione di cartella di pagamento in esito a presentazione di domanda di condono costituisce sostanziale rigetto dell’istanza dì condono e, come tale, è impugnabile ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, (Cass. 30 gennaio 2014, n. 2027; 7 novembre 2013, n. 25123; 6 luglio 2012, n. 11458; 16 maggio 2012, n. 7673; 22 luglio 2012, n. 16100; 21 febbraio 2008, n. 4415).

Alla base di tale conclusione vi è il rilievo secondo cui la mancata notificazione al contribuente di un provvedimento motivato di rigetto dell’istanza di condono non comporta alcuna decadenza a carico dell’Amministrazione finanziaria, nè la predetta omissione si traduce in una violazione del diritto di difesa del contribuente, il quale resta tutelato dalla facoltà, riconosciutagli dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3, ultimo periodo, di proporre, in sede di impugnazione della cartella esattoriale emessa per il recupero dell’imposta dovuta, tutte le censure deducibili avverso il provvedimento presupposto non notificatogli (Cass. 24 gennaio 2007, n. 1557).

Coerentemente con tale principio va – anche in questa sede, ove iene in rilievo la notifica non di una cartella di pagamento ma di un avviso di accertamento – riconosciuto che la mancanza di provvedimento di diniego non vale a perfezionare la fattispecie condonistica, non essendo ai fini del diniego del relativo effetto necessaria una manifestazione esplicita di rigetto dell’istanza di condono. Deve aggiungersi che, costituendo l’estinzione dell’obbligazione tributaria l’effetto collegato dall’ordinamento al perfezionamento della fattispecie di condono, è onere del contribuente, a fronte della pretesa dell’Amministrazione manifestatasi con l’emissione dell’atto impositivo, dimostrare l’avvenuta integrazione degli elementi costitutivi della fattispecie condonistica.

L’Amministrazione fa dunque solo valere la pretesa tributaria, restando a carico del contribuente l’onere di dimostrare l’avvenuta estinzione dell’obbligazione, ovvero la sostituzione con quella condonistica (v. in termini Sez. 5, n. 15881 del 29/07/2016).

11. E’ altresì fondato il quinto motivo di ricorso, di rilievo preliminare rispetto al rimanente, da considerarsi assorbito.

Ai sensi della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, comma 14, la definizione automatica per gli anni pregressi non si applica qualora – per quanto qui interessa – “… a) alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo, ovvero avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta sul valore aggiunto ovvero dell’imposta regionale sulle attività produttive”.

La giurisprudenza di questa Corte ha al riguardo già riconosciuto l’equipollenza tra consegna e notifica del processo verbale di constatazione (Cass. Sez. 5, n. 22414 del 04/11/2016; Sez. 5, n. 26702 del 18/12/2014; Sez. 5, n. 14366 del 30/06/2011, Rv. 618462), in quanto l’attestazione dell’avvenuta consegna (risultante dalla sottoscrizione per ricevuta del p.v.c. consegnato al contribuente) è idonea a soddisfare le esigenze di certezza sottese alla forma speciale prescritta dal legislatore (ovvero la notificazione), avendo la medesima efficacia di piena conoscenza dell’atto da parte dell’interessato (v. anche Cass. n. 24915 del 2005, in tema di accertamento con adesione).

Nel caso di specie la sentenza impugnata dà atto, per inciso, dell’avvenuta consegna al legale rappresentante della società contribuente dei processi verbali di constatazione cui fa riferimento l’avviso di accertamento impugnato.

In ogni caso è assorbente il rilievo per cui la stessa piena conoscenza di tale avviso di accertamento, in data anteriore all’entrata in vigore della legge sul condono (evidentemente desumibile per implicito dalla proposizione del ricorso introduttivo in data 15/1/2001), per l’appunto a quest’ultimo riferito, da un lato è in se stessa causa ostativa all’utile adesione al condono tombale L. cit. ex art. 9, dall’altro implica a sua volta conoscenza, quantomeno coeva, dei p.v.c. su cui lo stesso era fondato.

11. Venendo quindi all’esame dell’unico motivo posto a fondamento del ricorso incidentale condizionato, se ne deve rilevare l’infondatezza.

E’ al riguardo assorbente il rilievo per cui, secondo principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, “nel processo tributario, la disposizione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 52, comma 2, secondo la quale gli uffici periferici del dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze e gli uffici del territorio devono essere previamente autorizzati alla proposizione dell’appello principale, rispettivamente, dal responsabile del servizio del contenzioso della competente direzione generale delle entrate e dal responsabile del servizio del contenzioso della competente direzione compartimentale del territorio, non è più suscettibile di applicazione una volta divenuta operativa – in forza del D.M. dell’economia 28 dicembre 2000 – la disciplina recata dal D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 57, che ha istituito le agenzie fiscali, attribuendo ad esse la gestione della generalità delle funzioni in precedenza esercitate dai dipartimenti e dagli uffici del Ministero delle finanze, e trasferendo alle medesime i relativi rapporti giuridici, poteri e competenze, da esercitarsi secondo la disciplina dell’organizzazione interna di ciascuna agenzia. A seguito della soppressione di tutti gli uffici ed organi ministeriali ai quali fa riferimento il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 52, comma 2, infatti, da tale norma non possono farsi discendere condizionamenti al diritto delle agenzie (nella specie, l’Agenzia del demanio) di appellare le sentenze ad esse sfavorevoli delle commissioni tributarie provinciali” (Sez. U, n. 604 del 14/01/2005; Rv. 581015; v. anche, succ. conf., Sez. 6 – 5, Ord. n. 22 del 04/01/2016, Rv. 638280; Sez. 5, n. 10736 del 16/05/2014, Rv. 630985; Sez. 6 – 5, Ord. n. 28335 del 18/12/2013, Rv. 629009).

12. In accoglimento del ricorso principale la sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio alla C.T.R. della Liguria, la quale provvederà anche al regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il terzo e il quinto motivo di ricorso principale; dichiara inammissibili il primo e il secondo motivo; dichiara assorbito il quarto; rigetta il ricorso incidentale condizionato; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla C.T.R. della Liguria, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2016.

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