Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5416 del 26/02/2021

Cassazione civile sez. III, 26/02/2021, (ud. 28/10/2020, dep. 26/02/2021), n.5416

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27156/2017 proposto da:

S.M.G., S.M., quali eredi di

S.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PANARO 14, presso lo

studio dell’avvocato LUIGI DE SISTO, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

CNP UNICREDIT VITA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

LUCREZIO CARO 62, presso lo studio dell’avvocato CARLO DE VITA, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato LAURA CAPODICASA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 12775/2017 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 22/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/10/2020 dal Consigliere Dott. FRANCESCA FIECCONI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria.

 

Fatto

SVOLGIMENTO IN FATTO

1. Contro l’ordinanza n. 12775/2017 del 22/5/2017 di accoglimento del ricorso per cassazione S.M. e M.G. propongono ricorso per revocazione, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., affidato ad un unico motivo, e illustrato da successiva memoria. Resiste la CNP Unicredit Vita s.p.a. con controricorso illustrato da successiva memoria.

2. Avverso la pronuncia della Corte d’Appello di Roma, CNP Unicredit Vita s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione in riferimento alla parte con cui la Corte territoriale ha compensato le spese di lite tra le parti in ragione di un terzo, condannando la CNP Capitalia Vita alla rifusione, in favore di controparte, dei restanti due terzi. Con controricorso hanno resistito le intimate S.M. e M.G. le quali, con memoria ex art. 380-bis c.p.c., hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancata prova della loro qualità di eredi di S.A., appellante deceduto nel corso del giudizio di secondo grado.

3. La Corte di cassazione, Sesta Sezione Civile, sez. 3, con ordinanza 22 maggio 2017, n. 12775, ha accolto il primo ed il terzo motivo di ricorso, assorbito il secondo, senza nulla rilevare o motivare in ordine alla eccezione di carenza di legittimazione eccepita nella memoria delle controricorrenti; ha quindi cassato la sentenza impugnata per violazione di legge, inerente alla liquidazione delle spese con rinvio alla medesima Corte d’Appello, in diversa composizione, che ha definito la questione con sentenza, respingendo la questione della inammissibilità dell’atto in riassunzione nei confronti dell’erede pretermesso in ragione dell’efficacia preclusiva della sentenza di cassazione.

4. Ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., comma 4, questa Corte ha rinviato la causa alla pubblica udienza con ordinanza interlocutoria del 28 marzo 2019, n. 15835 della sezione sesta civile.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con un unico motivo di ricorso per revocazione, articolato in più parti, si denuncia l’omesso esame della memoria depositata ex art. 380-bis c.p.c., comma 2, con la quale le allora controricorrenti hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dalla Banca per mancata prova della loro qualità di eredi. Le ricorrenti S. assumono che il ricorso per cassazione promosso dalla banca, attinente all’errato riparto delle spese legali, e definito con ordinanza di accoglimento, avrebbe dovuto chiudersi con la pronuncia di inammissibilità in ragione della mancata prova da parte del ricorrente della loro qualità di eredi intimate, come eccepito nella memoria ex art. 380 bis c.p.c., stando a un consolidato orientamento giurisprudenziale. L’errore di fatto dedotto ai fini della revocazione sarebbe consistito nel non avere fatto la Corte di legittimità alcun cenno alla eccezione di inammissibilità, peraltro rilevabile d’ufficio, e dunque nell’omesso esame della memoria contenente l’eccezione de qua. Assumono, pertanto, che si tratterebbe di un errore di fatto evidente, obiettivo, immediato e decisivo, posto che, in tesi, se la Corte avesse preso visione della memoria in cui tale eccezione è stata rilevata sarebbe stata dichiarata l’inammissibilità del ricorso, qualificandosi pertanto come errore revocatorio, denunciato nella memoria (in ciò citando Cass. Sez VI-3, n. 4288/2017). Quanto alla “svista materiale”, l’errore percettivo della S.C. sarebbe stato dettato dall’errata indicazione, portata dal frontespizio del ricorso per cassazione, ove la Banca segnalava come parte “appellante” le sig.re S.M.G. e M. che, tuttavia, non erano mai state parti del giudizio di appello, svoltosi esclusivamente tra la Banca (appellata) e S.A. (appellante), poi deceduto successivamente al procedimento di secondo grado. Nel motivo si precisa, poi, che l’eccezione de qua è stata sollevata solo con la memoria, e non prima con il controricorso, in attesa che la Banca, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., comma 2, depositasse e notificasse alle controricorrenti i documenti a sostegno dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, circostanza che, tuttavia, non si è verificata. In sostanza, si adduce che la mancanza di prova della legittimazione passiva, inerendo alla regolare instaurazione del contraddittorio, avrebbe dovuto essere rilevata d’ufficio dalla S.C., anche in assenza di eccezione di parte (citando, Cass. n. 1943/2011).

2. Il motivo è fondato nei limiti di seguito esposti.

3. In relazione all’oggetto della eccezione le ricorrenti per revocazione deducono che, sulla base di concordi pronunce di questa Corte, l’onere di provare la legittimazione passiva processuale dei soggetti ai quali l’impugnazione sia stata notificata spetta al ricorrente e non al chiamato all’eredità, nessun rilievo avendo l’inerzia delle parti chiamate (Cass. 17295/2014; 15352/2010), e che la eccezione sollevata era intesa a sollecitare il rilievo d’ufficio, posto che la produzione della documentazione necessaria a rendere ammissibile l’esame del ricorso poteva essere depositata in limine dalla parte ricorrente ex art. 372 c.p.c..

4. Innanzitutto, assume rilievo che nell’ordinanza di cui si chiede la revocazione, si dà atto del fatto che “le controricorrenti hanno presentato memoria”, senza però dar conto della eccezione sollevata. Sul punto, il precedente reso da Cass. 22561/2016, ha statuito che ” In tema di revocazione delle pronunzie della Corte di cassazione, l’omesso esame di una memoria depositata ex art. 380 bis c.p.c., può costituire errore di fatto, rilevante ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c., soltanto quando la parte ricorrente dimostri, oltre alla mancata considerazione dello scritto difensivo, anche la decisività di quest’ultimo ai fini dell’adozione di una statuizione diversa, nel senso che occorre che nella decisione impugnata emerga un’insanabile illogicità o incongruenza con un elemento di fatto evidenziato nella memoria, in ipotesi per neutralizzare un rilievo imprevedibilmente sollevato dal giudice con la relazione preliminare ovvero dedotto in controricorso” (Cass. Sez. 2 -, Sentenza n. 17122 del 13/08/2020 (Rv. 658953 – 01).

5. Più in generale, “L’errore di fatto che può dare luogo a revocazione della sentenza ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, consiste in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice ad affermare l’esistenza (o l’inesistenza) di un fatto decisivo, la cui sussistenza (o insussistenza) risulti invece in modo incontestabile dagli atti, e l’erronea percezione postula l’esistenza di un contrasto tra due diverse rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti rispettivamente l’una dalla sentenza impugnata, l’altra dagli atti processuali. Il suddetto errore, inoltre, non può riguardare la violazione o falsa applicazione di norme giuridiche; deve avere i caratteri dell’assoluta evidenza e della semplice rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti o documenti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche; deve essere essenziale e decisivo, nel senso che tra la percezione asseritamente erronea da parte del giudice e la decisione emessa deve esistere un nesso causale tale che senza l’errore la pronuncia sarebbe stata diversa. Con riguardo, infine, all’errore di fatto che può legittimare la domanda di revocazione della sentenza di cassazione, esso deve riguardare gli atti “interni” al giudizio di legittimità (ossia quelli che la Corte deve, e può esaminare, direttamente con la propria indagine di fatto all’interno dei motivi di ricorso) e deve incidere unicamente sulla sentenza di cassazione, giacchè, se esso fosse configurabile come causa determinante della decisione impugnata in cassazione, il vizio correlato potrebbe dare adito soltanto alle impugnazioni esperibili contro la pronuncia di merito” (Cass., Sez. L. Sentenza n. 9396 del 21/4/2006; in senso conforme, ex plurimis, Cass., Sez. 5 -, Sentenza n. 442 dell’11/1/2018; Sez. L., Sentenza n. 3820 del 18/2/2014; Sez. 1, Sentenza n. 24856 del 22/11/2006).

6. In proposito, rileva osservare che le attuali ricorrenti, pur avendo presentato nel procedimento per cassazione sia controricorso che memoria ex art. 380-bis c.p.c., solo nella memoria hanno proposto l’eccezione di carenza di legittimazione. Esse, nell’odierno giudizio per revocazione hanno depositato documentazione atta a dimostrare il decesso del de cuius e la loro qualità di eredi accanto ad altro e terzo erede pretermesso, al fine di dimostrare la decisività del mancato rilievo d’ufficio della eccezione.

7. Posto quanto sopra, osserva la Corte che, nel caso in esame, l’errore appare attinente a un fatto rilevabile ex officio che, per quanto espressamente menzionato e contenuto nella memoria delle due eredi intimate, non è stato proprio considerato dalla Corte di legittimità. Vero che è anche che, nel caso in esame, non assume alcun rilievo che l’eccezione sia stata sollevata per la prima volta con la memoria dalle parti intimate, posto che le ricorrenti non negano la propria qualità di eredi, e dunque non può neanche ritenersi che la tardività della eccezione sollevata abbia sortito un qualche effetto sanante ex art. 156 c.p.c., comma 3, ovvero preclusivo, in quanto il difetto di legitimatio ad causam, attiva e passiva, riguardando la regolarità del contraddittorio, è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo (v. Cass., Sez. 1 -, Sentenza n. 7776 del 27/3/2017; Sez. U, Sentenza n. 2951 del 16/2/2016; Sez. 3, Sentenza n. 14468 del 30/5/2008; Sez. 2, Sentenza n. 2702 del 12/2/2004).

8. Assume, piuttosto, rilievo il fatto che il giudice di legittimità non abbia esercitato il suo potere ex officio su una questione preliminare attinente al regolare contraddittorio tra le parti, per quanto l’eccezione de qua fosse contenuta nella memoria. Si confronti, sul punto, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 878 del 28/01/1994, con la quale si è ritenuto che “La mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario pretermesso – che è soggetta a diversa disciplina rispetto al caso dell’integrazione effettuata con ritardo rispetto al termine fissato dal giudice, atteso che tale inosservanza non esclude la partecipazione al processo del detto litisconsorte e che, in difetto di tempestiva eccezione di estinzione, il giudizio può legittimamente proseguire, senza che la sentenza risulti “inutiliter data” – deve essere rilevata di ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, anche quando la parte interessata non abbia proposto siffatta eccezione, con la conseguenza che, in tal caso, il rilievo stesso, se non può tradursi in dichiarazione ex officio di estinzione del processo, implica nondimeno il potere – dovere del giudice istruttore di rimettere la causa al collegio per una decisione di mero rito, ricognitiva della impossibilita di prosecuzione della causa in mancanza di un parte necessaria, che determina, quando in tal senso non abbiano provveduto i giudici del merito, la cassazione senza rinvio sia della sentenza di appello, impugnata in sede di legittimità, sia di quella di primo grado”.

9. Il principio di diritto indicato dalle ricorrenti a sostegno della decisività di detta omissione sotto il profilo dell’ammissibilità del ricorso, in virtù del quale l’onere probatorio della legitimatio ad causam dell’erede graverebbe sulla parte che intende notificare l’atto giudiziario all’erede del de cuius, deceduto in corso di causa, non è dirimente, posto che le controricorrenti non negano la loro qualità di eredi (v p. 6 del ricorso per revocazione) e, in tale controversia, non viene in questione la prova di tale status, risultando oltretutto documentato (cfr. Sez. U., Sentenza n. 12065 del 29/05/2014 (Rv. 630997 – 01)). Ciò che è, invece, dirimente, ex art. 395 c.p.c., n. 4, è la sussistenza di un nesso causale tra l’errata percezione degli atti giudiziari da parte del giudice e la decisione emessa, tale che – in assenza della “svista” – la pronuncia sarebbe stata diversa, poichè il Giudice di legittimità avrebbe dovuto pronunciare sulla questione ex art. 371 bis c.p.c., rilevando la mancata integrazione del contraddittorio a cura del ricorrente; pertanto, l’omissione denunciata ha rilievo agli effetti revocatori, provocando la dichiarazione di nullità del provvedimento decisorio assunto in violazione del contraddittorio e la pronuncia della ordinanza di rinvio del procedimento de quo per consentire l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’erede pretermesso, quest’ultimo essendo un litisconsorte necessario.

10. In via rescissoria, assorbito ogni ulteriore motivo, la eccezione sollevata, attenendo alla questione della mancata integrazione del contraddittorio di un litisconsorte necessario collegato a causa inscindibile, comporta la necessità di ordinare d’ufficio, ex art. 371 bis c.p.c., l’integrazione del contraddittorio nei confronti della parte pretermessa, ex art. 331 c.p.c..

PQM

La Corte, accoglie il ricorso per revocazione; per l’effetto, revoca la sentenza impugnata e, ex art. 331 c.p.c., ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’erede S.R. a cura del ricorrente, fissando termine per la notifica del ricorso per cassazione entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 28 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2021

 

 

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