Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5416 del 08/03/2011

Cassazione civile sez. II, 08/03/2011, (ud. 14/12/2010, dep. 08/03/2011), n.5416

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.Z.O. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CARLO POMA 4, presso lo studio dell’avvocato BALIVA MARCO,

rappresentato e difeso dagli avvocati CALLEGARO FEDERICO, FAZZARI

ERNESTO;

– ricorrente –

contro

S.R. C.F. (OMISSIS), C.N.

(OMISSIS), elettivamente domiciliate in ROMA, VIA F DENZA 7,

presso lo studio dell’avvocato TOMASSINI ANTONELLA, rappresentati e

difesi dall’avvocato FETRILLO ALESSANDRO FRANCESCO; D.Z.

R. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F

DENZA 7, presso lo studio dell’avvocato TOMASSINI ANTONELLA,

rappresentate e difese dall’avvocato PROVINI GABRIELE;

– controricorrenti –

e contro

D.Z.F.M. (Ndr: testo originale non comprensibile),

S.L., S.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 915/2004 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 01/06/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/12/2010 dal Consigliere Dott. ETTORE BUCCIANTE;

udito l’Avvocato MARCO BALIVA con delega dell’Avvocato FEDERICO

CALLEGARO difensore del ricorrente che ha chiesto si riporta agli

atti;

udito l’Avvocato ANDREA MARIN con delega degli Avvocati GABRIELE

PROVIN ed ALESSANDRO FRANCESCO PETRILLO difensori dei resistenti che

ha chiesto si riporta agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 6 e il 7 marzo 1996 D.Z.O. chiese al Tribunale di Vicenza di essere dichiarato proprietario esclusivo, per intervenuta usucapione, di una casa di abitazione sita in (OMISSIS), appartenuta per 57/96 a suo padre D.Z.P. (deceduto il (OMISSIS), lasciando eredi lo stesso attore e gli altri figli D.Z.R. e D.Z.F.M.), per 33/96 a C.G. (deceduto il (OMISSIS), lasciando eredi S.R. e C.N.) e per 6/96 a S.N. (deceduta il (OMISSIS) e secondo l’attore priva di eredi). S.R., C.N. e D.Z. R. contestarono la fondatezza della domanda. Rimase invece contumace D.Z.F.M.. Nel corso della causa fu disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di S.L. e S.G., eredi di S.N., che non si costituirono in giudizio.

All’esito dell’istruzione della causa, con sentenza del 26 febbraio 2001 il Tribunale respinse la domanda.

Impugnata da D.Z.O., la decisione e’ stata confermata dalla Corte d’appello di Venezia, che con sentenza del 1 giugno 2004 ha rigettato il gravame, ritenendo che non fosse stata provata la sussistenza degli elementi richiesti per l’usucapione di un bene comune, da parte di uno dei comproprietari, neppure con riferimento alle quote di coloro che erano rimasti contumaci.

Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione D.Z. O., in base a un motivo, poi illustrato anche con memoria. Si sono costituiti con un controricorso D.Z.R., con un altro S.R. e C.N.. Non hanno svolto attivita’ difensive nel giudizio di legittimita’ D.Z.F. M., S.L. e S.G.. Il ricorrente ha presentato una memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I punti in cui si articola il motivo addotto a sostegno del ricorso possono essere presi in esame congiuntamente, poiche’ attengono tutti ad accertamenti di fatto e ad apprezzamenti merito, incensurabili in questa sede salvo che sotto i profili dell’omissione, insufficienza o contraddittorieta’ della motivazione. Da tali vizi la sentenza impugnata e’ immune, poiche’ la Corte d’appello ha dato adeguatamente conto, in maniera esauriente e logicamente coerente, delle ragioni della decisione: ha osservato in diritto, in coerenza con la costante giurisprudenza di legittimita’ in materia (v., tra le piu’ recenti, Cass. 25 marzo 2009 n. 7221) che il comproprietario puo’ bensi’ usucapire la quota degli altri senza necessita’ di una vera e propria interversione, ma deve estendere il potere di fatto esercitato sulla cosa in termini di esclusivita’, godendone in modo inconciliabile con la possibilita’ di utilizzazione altrui e in modo da evidenziare la volonta’ di possedere uti dominus e non piu’ semplicemente uti condominus, non essendo sufficiente che gli altri partecipanti si siano astenuti dall’uso, dall’amministrazione e dalla manutenzione del bene; ha altresi’ rilevato, in fatto, che dalle prove documentali e orali acquisite – analiticamente esaminate e valutate – era emerso che la disponibilita’ dell’immobile in questione, da parte di D. Z.O., non si era protratta per tutti i venti anni precedenti all’inizio del giudizio, ne’ dalle risultanze istruttorie si ricavava una sua manifestazione palese ed inequivoca di volonta’, diretta ad escludere gli altri comproprietari da ogni rapporto materiale con il bene oggetto del giudizio. I contrari assunti del ricorrente non possono costituire idonea ragione di una pronuncia di cassazione della sentenza impugnata, stanti i limiti propri del giudizio di legittimita’, che non consentono a questa Corte, sulle questioni di fatto, alcun sindacato ulteriore rispetto a quello relativo alla congruita’ della motivazione.

Ne’ si puo’ aderire alla tesi del ricorrente, secondo cui l’avvenuta usucapione avrebbe dovuto essere affermata quanto meno con riferimento alle quote di pertinenza delle parti non costituitesi in giudizio: la contumacia del convenuto non implica di per se’ il riconoscimento della fondatezza della domanda proposta nei suoi confronti, ne’ quindi esime l’attore dal dare la prova dei fatti costitutivi del suo vantato diritto (v., da ultimo, Cass. 14 ottobre 2010 n. 21251).

Il ricorso viene pertanto rigettato, con conseguente condanna del ricorrente a rimborsare ai resistenti le spese del giudizio di cassazione, che si liquidano per D.Z.R. in 200,00 Euro, oltre a 2.000,00 Euro per onorari, con gli accessori di legge, per S.R. e C.N. in 200,00 Euro, oltre a 2.100,00 Euro per onorari, con gli accessori di legge.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso; condanna il ricorrente ai resistenti le spese del giudizio di cassazione, liquidate per D.Z.R. in 200,00 Euro, oltre a 2.000,00 Euro per onorari, con gli accessori di legge, per S.R. e C.N. in 200,00 Euro, oltre a 2.100,00 Euro per onorari, con gli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2011

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