Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5416 del 07/03/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 5416 Anno 2018
Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI
Relatore: LUCIOTTI LUCIO

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6041/2012 R.G. proposto da
AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI,
Direttore

pro tempore,

in persona del

rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei
Portoghesi n. 12;
– ricorrente –

contro
MACOPEL s.r.I., in persona del legale rappresentante pro tempore,
Alessandro Magherini, rappresentata e difesa, per procura speciale a
margine del Controricorso, dagli avv.ti Marco Turci e Alessandro
Fruscione, ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale del
secondo difensore, in Roma, alla via Giambattista Vico, n. 213;
– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Liguria, n. 116/08/2011, depositata in data 21 dicembre 2011.

Data pubblicazione: 07/03/2018

Udita la relazione svolta dal Cons. Lucio Luciotti nella camera di
consiglio del 24 ottobre 2017.
RILEVATO

che l’Agenzia delle dogane e dei monopoli emetteva nei

confronti della Macopel s.r.I., quale condebitore solidale del

del deposito fiscale Franco Vago s.r.I., sei avvisi di rettifica delle
dichiarazioni doganali e di accertamento con cui, sul presupposto
dell’indebito utilizzo del deposito fiscale gestito dalla Franco Vago
s.r.I., per omessa materiale introduzione delle merci nello stesso,
provvedeva a recuperare a tassazione VIVA all’importazione e ad
infliggere, con separato atto di contestazione, le relative sanzioni;

che il ricorso proposto dalla predetta società contribuente

avverso i predetti avvisi di rettifica veniva parzialmente accolto dalla
Commissione tributaria provinciale della Spezia che annullava il
«recupero a tassazione degli importi dovuti a titolo di IVA sulla merce
all’importazione, lasciando inalterati gli altri rilievi mossi», relativi agli
interessi di mora e alle sanzioni;

che

l’appello

proposto

avverso

tale

statuizione

dall’amministrazione doganale veniva rigettato dalla Commissione
tributaria regionale della Liguria con sentenza n. 116 del 21 dicembre
2011;
– che i giudici di appello sostenevano che la contestazione della
omessa introduzione della merce nel deposito fiscale, che non
risultava essere stata realmente effettuata, non era avvenuta in
contraddittorio con il contribuente, in violazione «delle norme in
materia di giusto procedimento amministrativo», e che, in ogni caso,
la ripresa a tassazione operata dall’amministrazione doganale
avrebbe dato luogo ad una non consentita doppia imposizione stante
l’autofatturazione operata dalla società contribuente; ritenevano,
quindi, fondata l’irrogazione delle sanzioni «non avendo la

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rappresentante indiretto in dogana, CAD La Spezia s.r.l. e del gestore

contribuente dato prova inoppugnabile della medesima introduzione
nel deposito doganale»;
– che avverso tale statuizione l’Agenzia delle dogane dei monopoli
propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi (nel ricorso
erroneamente numerati fino al n. 5), cui replica l’intimata con

– che con atto del 20/06/2016, prot. n. 22160/RU, regolarmente
notificato alla società contribuente e depositata presso la Cancelleria
di questa Corte, l’Agenzia ricorrente, sulla scorta dei principi enunciati
dalla Corte di giustizia nella sentenza del 17/07/2014, nella causa C272/13, Equoland, in materia di depositi IVA, «ravvisando
nell’omessa introduzione fisica della merce negli spazi adibiti a
deposito fiscale IVA la sussistenza di una violazione soltanto formale
in quanto, in mancanza di un tentativo di frode o di danno al bilancio
dello Stato, si configurerebbe soltanto un ritardato pagamento
dell’IVA e non un’evasione fiscale», disponeva l’annullamento in
autotutela degli atti impositivi impugnati.
CONSIDERATO

– che con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle dogane e dei
monopoli deduce la violazione degli artt. 112 cod. proc. civ. e 57
d.lgs. n. 546 del 1992 per avere la CTR pronunciato, peraltro
contraddittoriamente, su un accertamento in fatto, rappresentato
dalla questione relativa alla introduzione o meno delle merci nel
deposito fiscale, che non era stato devoluto alla sua cognizione, in
quanto non oggetto né dell’appello principale di essa ricorrente né di
quello incidentale della società contribuente;
– che con il secondo motivo deduce il vizio di contraddittoria
motivazione della sentenza impugnata sulla medesima questione
sopra prospettata;
– che con il terzo motivo deduce la violazione degli artt. 53 e 54
d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che la CTR aveva pronunciato,

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controricorso e ricorso incidentale affidato a tre motivi;

ancorché con motivazione apparente, su un motivo di appello
incidentale proposto dalla società contribuente che avrebbe dovuto,
invece, dichiarare inammissibile per difetto di specificità;
– che con il quarto motivo di ricorso deduce la violazione e falsa
applicazione di varie disposizioni, anche unionali, in materia di

– che il deposito da parte dell’amministrazione doganale dell’atto
di annullamento in autotutela degli avvisi di rettifica ai fini IVA,
impugnati dalla società contribuente, rende necessaria la preliminare
considerazione che «in materia tributaria, il potere della pubblica
amministrazione di provvedere in via di autotutela all'”annullamento
di Ufficio” o alla “revoca”, anche in pendenza di giudizio o di non
impugnabilità, degli atti illegittimi od infondati è espressamente
riconosciuto dal D.L. 30 settembre 1994, n. 564, art. 2 quater,
comma 1, convertito, con modifiche, in L. 30 novembre 1994, n. 656;
(nell’ambito di tale potere va ricompreso anche il potere di rinuncia
all’imposizione illegittima o infondata in caso di autoaccertamento:
D.M. 11 febbraio 1997, n. 37, art. 1, recante il regolamento di
attuazione emanato ai sensi del predetto D.L. n. 564 del 1994, art. 2
quater)» (Cass. n. 22827 del 2013);

– che la determinazione unilaterale dell’amministrazione doganale
di disporre, in via di autotutela, l’annullamento degli atti impositivi
impugnati, ad eccezione dell’atto di irrogazione delle sanzioni,
comporta l’estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della
materia del contendere, che va dichiarata anche a dispetto di
eventuali cause di inammissibilità del ricorso per cassazione, con
sentenza che operi alla stregua di cassazione senza rinvio, in quanto
l’avvenuta composizione della controversia, per il venir meno di
ragioni di contrasto fra le parti, impone la rimozione delle sentenze
emesse non più attuali, perché inidonee a regolare il rapporto fra le

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depositi fiscali ai fini IVA;

parti» (Cass. n. 9357 del 2017; n. 5641 del 2015; n. 16324 del 2014;
n. 19533 del 2011);
– che, pertanto, nel caso di specie la materia del contendere può
dirsi cessata ancorché limitatamente alla pretesa fiscale incardinata
negli atti emessi ai fini del recupero dell’IVA all’importazione, cui si

riguardi dell’atto irrogativo delle sanzioni;
– che quanto detto consente a questa Corte di evitare lo scrutinio
del primo, secondo e quarto motivo di ricorso principale;

che va invece esaminato il terzo motivo di ricorso sopra

sunteggiato, in quanto involgente questione estranea alla pretesa
fiscale rinunciata con l’atto adottato in autotutela;
– che il predetto motivo è fondato e va accolto in quanto il motivo
di appello incidentale proposto dalla società contribuente dinanzi alla
CTR, integralmente riprodotto, per autosufficienza, nel ricorso in
esame (pag. 11) è chiaramente generico, essendo così formulato: «1.
Nullità dei provvedimenti impugnati per violazione delle norme in
materia di giusto procedimento amministrativo. Per quanto possa
occorrere, in via di appello incidentale, si reiterano preliminarmente le
critiche mosse in primo grado avverso gli avvisi e l’atto di
contestazione della sanzione per violazione delle norme in materia di
giusto procedimento amministrativo, da intendersi qui integralmente
ritrascritte»;
– che la formulazione di un motivo di appello avverso la sentenza
di primo grado così formulata si pone in evidente contrasto con il
dettato normativo che in materia prevede che il ricorso in appello
deve contenere «i motivi specifici dell’impugnazione», a pena di
inammissibilità, sussistente anche in ipotesi di sua assoluta incertezza
(art. 53, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992), come costantemente
interpretato da questa Corte, secondo cui «le deduzioni
dell’appellante devono essere svolte in contrapposizione alle

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riferisce esplicitamente l’atto adottato in autotutela, ma non nei

argomentazioni svolte dal giudice di primo grado, di cui la parte non
può disinteressarsi, limitandosi a riproporre al giudice di secondo
grado le medesime testuali difese contenute nel ricorso introduttivo»
(cfr., ex multis, Cass. n. 4558 del 2017);

che all’accoglimento del predetto motivo consegue la

incentrati sulla questione della legittima applicazione delle sanzioni
per non avere la società contribuente dato prova dell’introduzione
fisica delle merci nel deposito fiscale;
– che i predetti motivi presentano ulteriori profili di inammissibilità
e sono comunque infondati;

che, in vero, il primo motivo, con cui viene dedotta

cumulativamente la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112
c.p.c., 13 e 6 comma 9 bis, d.lgs. n. 471 del 1997 (nel motivo
erroneamente indicato come d.lgs. n. 472 del 1997, nonché «omessa
pronuncia su motivo di ricorso di cui all’art. 360 c.1 n. 3 c.p.c.» è
inammissibile per mescolanza e sovrapposizione di mezzi
d’impugnazione eterogenei in esso confusamente contenuti, facendo
riferimento cumulativo alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360,
primo comma, cod. proc. civ., ovverosia a quelle di cui al n. 4
(laddove censura la sentenza impugnata «per omessa pronuncia sul
terzo motivo di appello incidentale» – pag. 93 del controricorso), al n.
3 (laddove deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 6,
comma 9 bis, e 13 d.lgs. n. 471 del 1997) e persino al n. 5, seppure
non indicato nella rubrica del mezzo di cassazione (laddove,
nell’esposizione del motivo, la controricorrente sostiene che «la
sentenza impugnata, nell’assumere apoditticamente il diritto
dell’Amministrazione ad ottenere il pagamento delle sanzioni
contestate omette sinanco di vagliare oltre che motivare – anche
implicitamente – il rigetto degli argomenti dedotti a sostegno del
motivo di appello» – pag. 93 del controricorso);

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dichiarazione di inammissibilità dei tre motivi di ricorso incidentale

- che, in ogni caso, il motivo, laddove inteso come diretto a
censurare la sentenza impugnata «per omessa pronuncia sul terzo
motivo di appello incidentale» (in tal senso privilegiando la richiesta
conclusiva fatta dalla controricorrente a pag. 93 del controricorso), è
infondato atteso che i giudici di appello hanno espressamente

che «proprio in virtù della probabile, ma non provata (o quanto meno
non provata in contraddittorio con al contribuente) mancata
introduzione appaiono fondate le pretese alle sanzioni applicate, non
avendo la contribuente dato prova inoppugnabile della medesima
introduzione nel deposito doganale»;
– che il secondo motivo di ricorso incidentale, con cui viene
dedotta la contraddittorietà della motivazione della sentenza
impugnata per avere i giudici di appello ritenuto rilevante l’asserita
mancanza di prova dell’introduzione fisica della merce nel deposito
doganale nonostante avessero ritenuto «irritualmente e/o
irregolarmente contestato» tale accertamento ed accertato anche il
rispetto degli obblighi fiscali attraverso il meccanismo del reverse
charge è palesemente infondato; invero, premettendosi che la CTR,
diversamente da quanto sostiene la controricorrente, ha accertato
soltanto che la società contribuente aveva adempiuto agli obblighi
fiscali mediante il meccanismo del reverse charge, ma non che lo
abbia fatto regolarmente e tempestivamente, deve escludersi che
sussista l’incompatibilità logica nelle affermazioni dei giudici di merito
indicate dalla controricorrente, tali da configurare il dedotto vizio
motivazionale;
– che il terzo motivo di ricorso incidentale, con cui si sostiene
che «dalla pretesa irregolare gestione del deposito non discese alcuna
evasione di imposta», è inammissibile per carenza di interesse alla
pronuncia, sopravvenuta al sopra citato provvedimento

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affermato la legittimità dell’atto irrogativo delle sanzioni sostenendo

dell’amministrazione doganale di annullamento in autotutela della
pretesa fiscale;
– che conclusivamente va dichiarata la cessazione della materia
del contendere in relazione ai motivi di ricorso principale,
limitatamente alla pretesa fiscale ai fini IVA, cui consegue

principale, va accolto il terzo mezzo di cassazione e dichiarati
inammissibili i motivi di ricorso incidentale; la sentenza impugnata va
cassata senza rinvio, anche in relazione al motivo accolto, non
essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, con rigetto dei
motivi di appello incidentale proposti dalla società contribuente nelle
controdeduzioni depositate dinanzi alla CTR;
– che, l’esito del giudizio, su cui hanno inciso i sopravvenuti
arresti giurisprudenziali, anche di matrice unionale, costituisce valida
compensazione tra le parti delle spese processuali;
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere limitatamente alla
pretesa fiscale ai fini IVA incardinata negli atti impositivi impugnati,
con assorbimento del primo, secondo e quarto motivo di ricorso
principale, accoglie il terzo motivo, dichiara inammissibili i motivi di
ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata, senza rinvio, con
rigetto dei motivi di appello incidentale proposti dalla società
contribuente e compensa le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 24/10/2017
Il Presidente
Ernestino Luigi BRUSCHETTA

l’assorbimento del primo, secondo e quarto motivo di ricorso

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