Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5416 del 03/03/2017

Cassazione civile, sez. trib., 03/03/2017, (ud. 14/12/2016, dep.03/03/2017),  n. 5416

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. DIOTALLEVI Giovanni – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ANDREAZZA Gastone – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 16452/2009 R.G. proposto da:

EQUITALIA POLIS S.p.A. (già GEST LINE S.p.A.), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell’Avv. ARTURO MARESCA, che lo

rappresenta e difende giusta procura in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, entrambi

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente-

e

D.Z.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE PARIOLI

43, presso lo studio dell’Avv. FRANCESCO D’AYALA VALVA, che lo

rappresenta e difende giusta procura speciale Notar DR.

R.D. Notaio in Padova REP. 408701 del 16/9/2009;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

nonchè contro

D.Z.C.,

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del

Veneto, n. 22/08/08, depositata il 22/05/2008.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14

dicembre 2016 dal Relatore Cons. Iannello Emilio;

udito per la ricorrente l’Avv. Bozzi Carlo, per delega dell’Avv.

Arturo Maresca; udito per il controricorrente, ricorrente

incidentale, Z.A., l’Avv. Francesco D’Ayala Valva;

udito l’Avvocato dello Stato G.R. per l’Agenzia delle

entrate, controricorrente;

udito il RM., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Del

Core Sergio, il quale ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. D.Z.A. e D.Z.C., in proprio e quali eredi di T.A., proponevano avanti la C.T.P. di Padova tre separati ricorsi, nei confronti dell’Agenzia delle entrate e del concessionario della riscossione, avverso le cartelle di pagamento con le quali, all’esito del controllo automatizzato D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 36 – bis, delle dichiarazioni mod. Unico 2001, veniva loro richiesto il pagamento dell’imposta dovuta sulla plusvalenza dichiarata al Quadro RM, realizzata a seguito della cessione a titolo oneroso di terreno ritenuto dall’Ufficio suscettibile di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione.

L’adita C.T.P. accoglieva i ricorsi, previa riunione, ritenendo fondata la preliminare eccezione opposta dai contribuenti di nullità delle cartelle per mancata sottoscrizione e per la mancata indicazione del responsabile del procedimento, con conseguente assorbimento degli ulteriori motivi di impugnazione.

2. Pronunciando sui contrapposti gravami dell’ufficio, del concessionario della riscossione e dei contribuenti, la C.T.R. del Veneto, con sentenza depositata in data 22/05/2008, respinta ogni ulteriore richiesta, in accoglimento dell’appello dell’ufficio, dichiarava la legittimità dell’iscrizione a ruolo; rigettava invece l’appello incidentale del concessionario della riscossione, ritenendo che – a causa della sua tardiva proposizione – si fosse formato il giudicato sulla sentenza di primo grado nella parte in cui ha dichiarato la nullità delle cartelle per i suindicati vizi formali.

3. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione Equitalia Polis S.p.A. affidato a quattro motivi, cui resiste D.Z.A. depositando controricorso e proponendo a sua volta ricorso incidentale affidato a dodici motivi.

L’Agenzia delle entrate ha depositato controricorso per replicare al ricorso principale proposto dalla società concessionaria del servizio di riscossione, in senso sostanzialmente adesivo alle censure ivi svolte, e altro controricorso per resistere al ricorso incidentale proposto da D.Z.A..

Quest’ultimo ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

4. Con ordinanza resa in data 18/12/2015 questa Corte, rilevato che il ricorso principale risulta notificato al solo D.Z.A. e non anche a D.Z.C., litisconsorte necessaria, ha ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti di quest’ultima fissando il termine perentorio di giorni novanta.

A tanto ha provveduto la ricorrente principale, notificando atto di integrazione del contraddittorio alla predetta litisconsorte, che non ha svolto difese in questa sede.

Equitalia Polis S.p.a. ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

5. I primi due motivi del ricorso principale di Equitalia Polis S.p.A. sono diretti a censurare – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – la sentenza impugnata nella parte in cui la stessa ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello incidentale da essa proposto avverso la sentenza di primo grado che aveva dichiarato la nullità delle cartelle di pagamento in quanto prive di sottoscrizione e della indicazione del responsabile del procedimento.

Sono formulati al riguardo i seguenti quesiti di diritto:

“dica codesta Suprema Corte se, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 53, 54 e 49 e dell’art. 334 c.p.c., sia corretto ritenere inammissibile, nel processo tributario, l’appello incidentale tardivo, proposto cioè dalla parte nei cui confronti siano già decorsi i termini per l’impugnazione”;

“dica codesta Suprema Corte se, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 54 e 23 e dell’art. 334 c.p.c. – sia corretto ritenere inammissibile, nel processo tributario, l’appello incidentale, proposto mediante semplice deposito, insieme alle controdeduzioni, dell’appello incidentale stesso, presso la Commissione Tributaria Regionale adita, nel termine di sessanta giorni decorrente dalla notifica dell’impugnazione principale”.

6. Con il terzo e il quarto motivo la ricorrente principale denuncia poi – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, – omessa motivazione sulle doglianze proposte con l’atto d’appello incidentale avverso la sentenza di primo grado, circa la ritenuta illegittimità delle cartelle di pagamento perchè mancanti di sottoscrizione e della indicazione del responsabile del procedimento.

Formula al riguardo i seguenti quesiti:

“dica codesta Suprema Corte se, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, sia corretto ritenere che la cartella di pagamento debba essere sottoscritta?”;

“dica codesta Suprema Corte se è legittimo il principio di diritto secondo cui la L. n. 212 del 2000, art. 7, prevede che “nella cartella di pagamento deve essere indicato il responsabile del procedimento”, alla luce del principio di diritto di cui al D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 4 – ter, convertito in L. 28 febbraio 2008, n. 31, art. 36, comma 4 – ter, che ha sancito la validità delle cartelle di pagamento prive dell’indicazione del responsabile del procedimento, per quanto concerne le cartelle relative ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione antecedentemente al 1 giugno 2008″.

7. Con i primi quattro motivi di ricorso incidentale, corredati da quesiti di diritto pienamente in buona parte sovrapponibili, D.Z.A. censura la sentenza impugnata – rispettivamente ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 4, – per aver omesso di rilevare l’inammissibilità dell’appello principale dell’Agenzia delle entrate, in quanto carente di interesse a impugnare in mancanza di tempestiva impugnazione della concessionaria della riscossione, e per aver contraddittoriamente pronunciato anche sulla subordinata questione della legittimità e fondatezza delle iscrizioni a ruolo, assorbita dalla conferma della declaratoria di nullità delle cartelle impugnate, conseguente alla dichiarata inammissibilità dell’appello incidentale proposto dal concessionario della riscossione.

8. Con il quinto motivo il ricorrente incidentale denuncia, con riferimento alla medesima questione, contraddittorietà della motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

9. Con il sesto motivo il ricorrente incidentale deduce in subordine violazione o falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, anche in relazione agli artt. 12 e 14 preleggi e dalle norme civilistiche che regolano l’interpretazione degli atti giuridici, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non avere la C.T.R. rilevato l’inammissibilità dell’appello principale proposto dall’Agenzia delle entrate perchè mancante della indicazione delle parti.

10. Con il settimo motivo il ricorrente incidentale ripropone le eccezioni, non esaminate dal giudice a quo in quanto rimaste assorbite, di inammissibilità dell’appello della Gest Line S.p.A.: per difetto di capacità processuale; perchè proposto tramite difensore del libero foro; per difetto di motivi specifici di impugnazione; perchè non proposto nei confronti di tutte le parti del giudizio di primo grado.

11. Con i motivi ottavo, nono e decimo il ricorrente incidentale denunciando violazione o falsa applicazione di norme, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – ripropone in subordine le eccezioni, rimaste assorbite in grado d’appello, di: nullità delle cartelle di pagamento impugnata e delle iscrizioni a ruolo per carenza di motivazione e, in specie, delle indicazioni relative alle modalità di computo dell’aliquota media applicata; nullità della cartella e del ruolo intestati alla defunta Sig.ra T.A.M. in quanto notificati presso il domicilio di quest’ultima anzichè personalmente e nominativamente agli eredi nel domicilio fiscale da loro indicato o, quanto meno, collettivamente impersonalmente agli eredi nell’ultimo domicilio della defunta, e ciò nonostante fossero trascorsi oltre sei mesi dal decesso della contribuente e circa cinque mesi dalla registrazione presso l’ufficio impositore dell’atto notorio di morte recante nominativi e dagli anagrafici degli eredi.

12. Con l’undicesimo motivo D.Z.A. deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 81 (ora 67), comma 1 lett. b, T.U.I.R. e del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 36, comma 2, convertito con modificazioni nella L. 4 agosto 2006, n. 248, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver ritenuto l’edificabilità del terreno della conseguente sussistenza di una plusvalenza tassabile ai fini Irpef.

13. Con il dodicesimo motivo il ricorrente incidentale denuncia, in via gradata, violazione o falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 1 e 2, dell’art. 81 (ora 67), comma 1, lett. b) T.U.I.R. e del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 36, comma 2, convertito con modificazioni nella L. 4 agosto 2006, n. 248, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver ritenuto tassabile la plusvalenza generata dalla cessione di terreni, nonostante il corrispettivo pattuito non fosse stato mai incassato.

14. E’ fondato il secondo motivo del ricorso principale, con assorbimento dei rimanenti.

A fondamento della statuizione di rigetto dell’appello incidentale proposto dal concessionario della riscossione, la C.T.R. ha posto il rilievo del passaggio in giudicato della sentenza di primo grado asseritamente conseguente alla mancata impugnazione, in via principale, della sentenza di primo grado (nella parte in cui questa ha ritenuto la nullità della cartella per la sua mancata sottoscrizione) “attesa la mancata notifica nei termini alle parti” dell’appello incidentale medesimo.

Ciò sul presupposto, implicitamente ma univocamente desumibile da tale argomentare, che l’appello incidentale andasse per l’appunto proposto attraverso la sua notifica alle controparti.

Tale assunto è manifestamente erroneo, ponendosi in contrasto – come fondatamente denunciato con il motivo in esame – con il chiaro disposto del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 54, comma 2, a mente del quale “nello stesso atto depositato nei modi e termini di cui al precedente comma” (ossia attraverso la costituzione nel giudizio d’appello delle parti diverse dall’appellante, nei modi previsti dall’art. 23 e, dunque, attraverso “apposito atto di controdeduzioni”, da depositarsi presso la segreteria della commissione tributaria regionale nel termine – pure previsto dal richiamato art. 23 – di 60 giorni dal giorno in cui l’appello è stato notificato) “può essere proposto, a pena di inammissibilità, appello incidentale”.

Secondo piana e incontroversa interpretazione di tale disposizione, nel processo tributario l’appello incidentale non deve dunque essere notificato alle controparti, ragione per cui erroneamente la sentenza impugnata ha nella specie considerato tamquam non esset quello proposto dal concessionario in quanto non notificato alle altre parti.

Nè trova alcun fondamento l’assunto che sembra tra le righe desumibile dal – ragionamento seguito dal Giudice di merito, secondo cui trattandosi di vizi propri della cartella per i quali sussiste l’esclusiva legittimazione passiva del concessionario, le censure che quest’ultimo intendeva proporre avverso la decisione di primo grado che ne ha ravvisato la sussistenza, avrebbero dovuto essere proposte attraverso una impugnazione in via principale (e dunque attraverso la notifica dell’atto d’appello) e non invece attraverso appello incidentale.

Nessuna distinzione o discrimine, invero, il sistema consente tra le censure proponibili con appello principale e quelle proponibili attraverso appello incidentale: come dimostra del resto il fatto che, ove anche proposto in via principale attraverso la notifica, l’appello che una parte proponga successivamente a quello proposto da altra parte, si converte e va considerato quale appello incidentale, ai fini della trattazione nel medesimo processo, purchè depositato nel termine prescritto per quest’ultima impugnazione (v. Sez. 1, n. 15687 del 12/12/2001, Rv. 551064): da ciò anzi desumendosi che tra notifica dell’appello (proposto per secondo) e suo deposito in segreteria è semmai quest’ultimo adempimento – nel processo tributario – a rivestire comunque rilievo condizionante.

Una distinzione, può, al riguardo invece utilmente porsi solo tra appello incidentale tempestivo e appello incidentale tardivo, atteso che, secondo consolidata giurisprudenza, la legittimazione all’impugnazione incidentale tardiva è attribuita esclusivamente, anche quando si tratti di ricorso per cassazione, alle parti contro le quali è stata proposta l’impugnazione principale o a quelle cui debba essere esteso il contraddittorio, per essere esse litisconsorti necessarie al processo, non anche alle parti alle quali la notificazione della impugnazione sia possibile, trattandosi di cause scindibili, esclusivamente ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 332 c.p.c. (v. Sez. U, n. 12888 del 03/12/1992, Rv. 479875, e succ. conf., tra le quali, ex multis, Sez. 2, n. 10263 del 18/05/2016, Rv. 639904; Sez. 3, n. 10042 del 29/04/2006, Rv. 588744).

Al riguardo però occorre considerare, con riferimento al caso di specie, che, anzitutto, l’appello incidentale proposto dalla concessionaria Gest Line S.p.A. risulta perfettamente tempestivo, essendo stato proposto con il deposito nella segreteria della C.T.R. dell’atto all’uopo previsto avvenuto in data 13/7/2007 e, dunque, (non solo entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell’appello principale proposto dall’ufficio, avvenuta, secondo quanto incontestato amente dedotto, il 21/6/2007: termine il cui mancato rispetto avrebbe ovviamente determinato l’inammissibilità tout court delle controdeduzioni e dell’appello incidentale con esse proposto, tempestivo o tardivo che fosse, ma) anche entro il termine lungo per impugnare, essendo stata la sentenza di primo grado depositata in data 30/5/2006 e non essendo stata la stessa notificata alle parti, siccome pacifico in causa. E’ al riguardo appena il caso di rammentare, invero, che si considera appello incidentale tardivo l’appello proposto dalla parte che abbia fatto acquiescenza alla sentenza di primo grado – per accettazione espressa della pronuncia o per il compimento di atti incompatibili con la volontà di impugnare – o per la quale sia inutilmente decorso il termine di impugnazione principale.

In secondo luogo mette conto comunque rilevare che, quand’anche si trattasse di appello incidentale tardivo, non può dubitarsi: a) anzitutto della sua proponibilità anche nel processo tributario in virtù del richiamo alle norme di cui al capo primo del titolo terzo del libro secondo del codice di procedura civile, operato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 49, (v. Sez. 5, n. 11349 del 30/08/2001, Rv. 549127); b) inoltre della legittimazione a proporlo da parte della società concessionaria del servizio di riscossione, dal momento che l’appello principale dell’Agenzia non può non ritenersi anche nei confronti della stessa proposto, quale controinteressata, in quanto diretto a far valere l’esclusiva sua legittimazione passiva rispetto ai motivi dedotti a fondamento del ricorso introduttivo proposto dai contribuenti e accolti dal giudice di primo grado.

15. In accoglimento del suddetto motivo di gravame la sentenza impugnata va quindi cassata con rinvio al giudice a quo, restando conseguentemente assorbiti i motivi tutti rimanenti: sia quelli ulteriormente proposti dalla ricorrente principale; sia quelli tutti proposti dal ricorrente incidentale, presupponendo questi ultimi, in parte (motivi dal primo al quinto), la conferma della statuizione impugnata dalla ricorrente principale e, in altra parte, essendo diretti a riproporre questioni subordinate e non esaminate dal giudice d’appello, in quanto assorbite dal rigetto dell’appello incidentale della concessionaria della riscossione: questioni che andranno pertanto riesaminate dal giudice del rinvio, al quale rimane anche devoluto il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso principale; dichiara assorbiti i rimanenti motivi del ricorso principale nonchè i motivi tutti del ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. del Veneto, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2017

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