Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5415 del 08/03/2011

Cassazione civile sez. II, 08/03/2011, (ud. 14/12/2010, dep. 08/03/2011), n.5415

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

FINTECNA S.P.A. (nella qualita’ di incorporante di IRITECNA S.p.a. in

liquidazione) in persona del Presidente del Consiglio di

Amministrazione, Amministratore Delegato e legale rappresentante pro

tempore P. IVA (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

ANTONIO BERTOLONI 44, presso lo studio dell’avvocato PERSIANI MATTIA,

che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

I.M. INTERMETRO S.P.A. in persona del suo Amministratore delegato e

legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

e sul ricorso n. 12528/2005 proposto da:

I.M. INTERMETRO S.P.A. in persona del suo Amministratore delegato e

legale rappresentante pro tempore C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA TACITO 64, presso lo studio dell’avvocato

SAMBIAGIO SALVATORE, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente e ric. incidentale –

contro

FINTECNA S.P.A. (nella qualita’ di incorporante di IRITECNA S.p.a. in

liquidazione) in persona del Presidente del Consiglio di

Amministrazione, Amministratore Delegato e legale rappresentante pro

tempore P. IVA (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

ANTONIO BERTOLONI 44, presso lo studio dell’avvocato PERSIANI MATTIA,

che lo rappresenta e difende;

– controricorrente al controricorso ric. incidentale –

avverso la sentenza n. 1012/2004 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 26/02/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/12/2010 dal Consigliere Dott. ETTORE BUCCIANTE;

udito l’Avvocato MATTIA PERSIANI difensore della ricorrente che si

riporta agli atti;

udito l’Avvocato SALVATORE SAMBIAGIO difensore della controricorrente

e ricorrente incidentale che si riporta agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 15 dicembre 2000 il Tribunale di Roma, in parziale accoglimento della domanda di ripetizione di indebito proposta dalla s.p.a. Iritecna nei confronti della s.p.a. I.M. Intermetro, ha condannato la convenuta a pagare all’attrice la somma di L. 368.426.476, oltre agli interessi con decorrenza dal 9 marzo 1998.

Impugnata dall’una parte e dall’altra, la decisione e’ stata confermata dalla Corte d’appello di Roma, che con sentenza del 26 febbraio 2006 ha rigettato entrambi i gravami.

La s.p.a. Fintecna, quale incorporante della s.p.a. Iritecna, ha proposto ricorso per cassazione, in base a tre motivi. La s.p.a. I.M. Intermetro si e’ costituita con controricorso, formulando a sua volta tre motivi di impugnazione in via incidentale, cui l’altra parte ha opposto un proprio controricorso. La s.p.a. Fintecna ha anche depositato una memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

In quanto proposte contro la stessa sentenza, le due impugnazioni vengono riunite in un solo processo, in applicazione dell’art. 335 c.p.c..

La controversia e’ insorta tra le parti con riferimento a una vicenda che in sede di merito e’ stata ricostruita in questi essenziali termini: nel novembre 1988 S.L., dipendente della s.p.a. Italgenco (poi s.p.a. Iritecna e ora s.p.a. Fintecna), fu nominato amministratore delegato della s.p.a. I.M. Intermetro, collegata all’altra societa’ in quanto appartenenti entrambe allo stesso gruppo; per fatti commessi nello svolgimento della nuova attivita’, lo stesso S.L. fu sottoposto a vari procedimenti penali; le relative spese furono corrisposte ai difensori dell’imputato dalla s.p.a. I.M. Intermetro quanto a L. 368.426.476 e dalla s.p.a. Italgenco quanto a L. 451.439.000; la prima di tali somme fu successivamente rimborsata da quest’ultima societa’ all’altra.

Oggetto della causa e’ la restituzione, richiesta dalla s.p.a.

Iritecna (gia’ s.p.a. Italgenco) alla s.p.a. I.M. Intermetro, dei due suddetti importi, nel presupposto del carattere indebito del loro pagamento.

La domanda e’ stata accolta dal Tribunale con riguardo alla prima somma e respinta relativamente alla seconda, essendosi ritenuto: che i reati contestati a S.L. attenevano alla sua funzione di amministratore delegato della s.p.a. I.M. Intermetro e non a quella di dipendente dell’una o dell’altra societa’, sicche’ non vi era luogo all’applicazione dell’art. 15 dei contratto collettivo nazionale per i dirigenti d’azienda, che accolla al datore di lavoro le spese per la loro difesa nei procedimenti penali riguardanti fatti connessi allo svolgimento delle mansioni lavorative; che per i compensi pagati dalla s.p.a. Italgenco direttamente ai difensori dell’imputato difettava la legittimazione passiva della convenuta. La Corte d’appello ha confermato la decisione, ribadendo, sviluppando e meglio esplicitando questi stessi argomenti.

La ratio decidendi della sentenza impugnata per cassazione risiede dunque nel ritenuto carattere oggettivamente indebito dei pagamenti sia della s.p.a. Intermetro sia della s.p.a. Italgenco ai difensori di S.L. e quindi del rimborso, da parte della seconda societa’ alla prima, della somma di L. 368.426.476.

Questo essendo il motivo fondamentalmente posto a base della decisione, la Corte d’appello dichiaratamente solo ad abundantiam (“anche volendo ritenere che … IRITECNA abbia un concreto interesse a far riconoscere, contrariamente a quanto affermato dal tribunale, l’effettiva esistenza, a carico dell’azienda alle cui dipendenze lavorava lo S. al momento dell’apertura di un procedimento penale a suo carico, di un obbligo di pagamento delle spese di difesa del predetto”) ha altresi’ escluso che il rapporto di lavoro di cui si tratta fosse stato trasferito dall’una all’altra societa’ e ha ritenuto che invece ne era rimasta parte la s.p.a. Italgenco, essendosi trattato di un semplice “distacco”.

Su quest’ultima marginale e ultronea affermazione si sono appuntate principalmente le critiche rivolte alla sentenza impugnata dalla ricorrente principale, secondo la quale S.L., seppure nominato amministratore delegato della s.p.a. I.M. Intermetro, di fatto ne era divenuto dipendente, data la limitatezza dei poteri inerenti alla carica e la subordinazione del loro esercizio alle direttive del comitato esecutivo del consiglio di amministrazione, sicche’ tutte le somme in questione (compresa quella di L. 451.439.000 corrisposta direttamente ai difensori dell’imputato, come anche altre versate nel corso del giudizio per l’ulteriore ammontare di L. 211.524.394), avrebbero dovuto essere restituite alla s.p.a.

Italgenco, avendo l’altra societa’ assunto l’obbligo di rimborsare il “costo globale” dei “corrispettivi contrattuali” spettanti a S.L., tra i quali si assume essere comprese le spese relative ai procedimenti penali promossi nei suoi confronti.

Queste argomentazioni non investono l’effettiva ratio decidendi che e’ stata posta a base, come si e’ prima osservato, della sentenza impugnata. Contrariamente a quanto deduce la ricorrente principale, il giudice a quo non ha affatto negato – ma anzi ha espressamente riconosciuto – la compatibilita’ e la possibilita’ di contemporanea sussistenza nella stessa persona delle qualita’ di amministratore di una societa’ e di suo dipendente; ha tuttavia ritenuto che comunque i reati attribuiti a S.L. – indipendentemente dall’eventualita’ dell’essersi verificata una tale ipotesi nella specie – inerissero esclusivamente all’esercizio del primo di tali compiti, con conseguente inapplicabilita’ in radice del menzionato art. 15 del contratto collettivo per i dirigenti d’azienda. Le contestazioni che specificamente in proposito sono state sollevate dalla s.p.a. Fintecna non possono avere ingresso in questa sede a causa del difetto di “autosufficienza” di cui sul punto pecca l’atto di impugnazione: per un verso attengono a temi (il carattere sostanzialmente apparente della qualita’ di amministratore delegato di S.L. e la configurabilita’ dei suoi compiti come quelli di un dipendente della s.p.a. I.M. Intermetro, anche se nella posizione apicale di un direttore generale) che non sono stati presi in esame nella sentenza impugnata e che la ricorrente non deduce, come era suo onere, di aver prospettato – e in quali atti e termini – nel giudizio a quo; per altro verso fanno riferimento a documenti (quelli di contestazione delle imputazioni a S.L.) il cui contenuto non e’ neppure sommariamente indicato nel ricorso, sicche’ questa Corte non e’ stata posta in grado di vagliare la fondatezza della censura in considerazione.

Con il ricorso incidentale la s.p.a. I.M. Intermetro afferma di non aver affatto ricevuto il rimborso della somma di L. 368.426.476, che e’ stata condannata a restituire alla s.p.a. Iritecna (gia’ s.p.a.

Italgenco): rimborso del quale la societa’ attrice, diversamente da quanto ha ritenuto la Corte d’appello, non aveva dato prova alcuna, non potendo considerarsi idonee le fatture prodotte dall’attrice.

L’assunto va disatteso, poiche’ non e’ pertinente a cio’ che in realta’ si e’ ritenuto, sul punto, con la sentenza impugnata: la fatturazione a carico della s.p.a. Iritecna delle somme pagate dalla s.p.a. I.M. Intermetro ai difensori di S.L. e’ stata considerata dalla Corte d’appello soltanto alla stregua di un elemento che avvalorava cio’ che gia’ si ricavava dalla totale assenza di contestazioni in tutto il corso del giudizio di primo grado, da parte della convenuta, in ordine all’effettivita’ del rimborso in questione, che l’attrice aveva affermato di aver effettuato “per riguardo all’avv. S.”, pur negando di esservi tenuta: le difese della s.p.a. I.M. Intermetro si erano svolte nella diversa prospettiva del proprio diritto a ricevere quel rimborso, nel presupposto che fosse avvenuto. A questo argomento la ricorrente oppone esclusivamente un’assiomatica negazione, senza indicare alcun proprio atto difensivo con cui quel presupposto fosse stato invece in qualche modo contestato.

Sostiene ancora La ricorrente incidentale che erroneamente la Corte d’appello non ha riconosciuto il difetto di consequenzialita’ esistente tra il ritenuto carattere oggettivamente indebito del versamento dei compensi ai difensori di S.L. e la condanna della s.p.a. I.M. Intermetro a restituire la relativa somma alla s.p.a. Iritecna, che gliela aveva rimborsata.

Neppure questa doglianza – non altrimenti esplicitata, se non in termini puramente assertivi – puo’ essere accolta. Non e’ contraddittorio, ma e’ invece logicamente coerente, l’aver escluso che fossero dovuti sia il pagamento effettuato dalla s.p.a. I.M. Intermetro sia il rimborso compiuto dalla s.p.a. Italgenco:

l’insussistenza dell’un debito comporta di necessita’ l’insussistenza anche dell’altro.

Entrambi i ricorsi debbono essere pertanto essere rigettati.

Le spese del giudizio di cassazione vengono compensate tra le parti, stante la reciproca loro soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE riunisce i ricorsi e li rigetta; compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2011

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