Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5415 del 05/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 05/03/2010, (ud. 19/01/2010, dep. 05/03/2010), n.5415

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO POMA 4,

presso lo studio dell’avvocato GELLI PAOLO, che lo rappresenta e

difende giusta comparsa di costituzione di nuovo difensore e procura

speciale atto Notar FARINARO PAOLO di ROMA del 13/01/2010 rep. n.

226005.

– ricorrente –

contro

I.N.P.S., – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, PATTERI ANTONELLA, giusta mandato in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4245/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 30/09/2005 R.G.N. 890/03;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

19/01/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI AMOROSO;

udito l’Avvocato BIGELLI CINZIA per delega GELLI PAOLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso depositato in data 15.1.2002. P.R., premesso di essere andato in pensione con la qualifica di dirigente generale di ente parastatale con decorrenza 1.12.1980; che la L. n. 334 del 1997, art. 1, aveva previsto la concessione in favore del personale con il medesimo profilo e posizione di lavoro, di una voce aggiuntiva retributiva, detta indennità di posizione con decorrenza 1.12.1996; che tale compenso aggiuntivo del trattamento economico fondamentale ed accessorio era pensionabile e costituiva anticipazione del futuro assetto retributivo da definirsi in sede contrattuale; che in tale sede l’importo dell’indennità era stato successivamente determinato, per la qualifica di dirigente generale, in L. 40 milioni annui; chiedeva la condanna dell’INPS, quale gestore del Fondo integrativo di previdenza ad esaurimento (D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, art. 75), alla riliquidazione della pensione integrativa, con il computo della indennità di posizione nella misura di lire 40 milioni con decorrenza 1.1.1998.

Con sentenza del 16.10.2002 il Tribunale di Roma respingeva la domanda, ritenendo che a partire dal 1.1.1998 la L. n. 449 del 1997, art. 59, comma 4, aveva determinato il venir meno della ed clausola oro, con applicazione degli ordinari sistemi di liquidazione delle pensioni anche in favore del personale ex dirigente degli enti disciolti.

2. Avverso la sentenza ha proposto appello il P. deducendo, con unico ed articolato motivo, che la L. n. 449 del 1997, art. 59, comma 4, ha effetto preclusivo della applicabilità della ed clausola oro soltanto a far data dal 1.1.1998, ma non riguarda adeguamenti pensionistici che hanno avuto una decorrenza giuridica e quindi economica antecedente al 31.12.1997.

Si è costituito l’INPS, resistendo al gravame.

Con sentenza del 25 maggio – 30 settembre 2005 la Corte d’appello di Roma ha rigettato l’appello.

3. Avvero questa pronuncia propone ricorso per cassazione il ricorrente con due motivi.

Resiste con controricorso la parte intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il ricorso, articolato in due motivi, il ricorrente denuncia da una parte la violazione della L. n. 449 del 1997, art. 59, comma 4, sostenendo in particolare che la “vecchia” indennità di posizione (pensionabile) e la “nuova” retribuzione di posizione (dal 1 gennaio 1998, ma secondo la sentenza impugnata dal 31 dicembre 1998) non hanno natura diversa talchè competerebbe l’adeguamento automatico;

d’altra parte censura la sentenza della Corte d’appello per insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia (la sentenza non chiarirebbe quale sia la sorte dell’indennità di posizione già liquidata).

2. Il ricorso – i cui due motivi possono essere esaminati congiuntamente – è infondato.

Correttamente la Corte territoriale ha osservato che la L. n. 449 del 1997, art. 59, comma 4, collegata alla legge finanziaria per l’anno 1998, ha stabilito che a decorrere dal 1.1.1998 l’adeguamento delle prestazioni pensionistiche a carico delle forme pensionistiche di cui ai precedenti tre commi trova applicazione esclusivamente il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, art. 11, con esclusione di diverse forme, ove ancora previste, di adeguamento anche collegate all’evoluzione delle retribuzioni di personale in servizio. Tale disposizione ha determinato l’abolizione della clausola di aggancio del trattamento integrativo agli aumenti per i dipendenti in servizio (cosiddetta “clausola oro”) ed ha reso obbligatorio ed inderogabile, con effetto dal 1.1.1998, il sistema di adeguamento collegato alle variazioni del costo della vita.

In proposito questa Corte (Cass., sez. lav., 22 aprile 2008, n. 10346) ha affermato che la disposizione di cui alla L. n. 449 del 1997, art. 59, comma 4, che comporta la soppressione, a decorrere dal 1 gennaio 1998, di meccanismi di adeguamento diversi da quello previsto dal D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 11, anche se collegati all’evoluzione delle retribuzioni del personale in servizio, impedisce, a partire dalla suddetta data, la riliquidazione automatica, ai sensi dell’art. 30 del Regolamento I.N.A.M., della pensione dei dipendenti dell’Istituto. Cfr. anche Cass., sez. lav., 28 ottobre 2003, n. 16221, e Cass., sez., lav., 11 maggio 2002, n. 6804, che parimenti hanno ritenuto che la cit, disposizione di cui alla L. n. 449 del 1997, art. 59, comma 4, comporta la soppressione di diversi meccanismi di adeguamento e trova applicazione anche nei confronti dei regimi aziendali integrativi, atteso che la disposizione si riferisce alle prestazioni pensionistiche previste dal citato art. 59, comma 4, che espressamente ricomprende le prestazioni pensionistiche complementari di cui al D.Lgs. n. 563 del 1996, D.Lgs. n. 124 del 1993 e D.Lgs. n. 357 del 1990; nè tale estensione autorizza dubbi di legittimità costituzionale, atteso che essa si inquadra nella scelta del legislatore di armonizzare i regimi previdenziali complementari preesistenti al citato D.Lgs. n. 124 del 1993, con quelli di nuova costituzione.

Nella specie, la retribuzione di posizione, quale componente della retribuzione prevista per i dirigenti, in quanto riconosciuta con decorrenza dal 31.12.1998, rientra nel divieto di perequazione secondo la cd. clausola oro.

Con valutazione di merito non censurabile nel giudizio di legittimità la Corte territoriale ha escluso che la retribuzione di posizione costituisse l’adeguamento del diritto alla indennità di posizione prevista dalla L. n. 334 del 1997, già entrato a far parte del patrimonio del dirigente e che quindi fosse maturato prima del 1.1.1998. A quest’ultima non era assimilabile la retribuzione di posizione, che conteneva ed assorbiva, oltre alla indennità di cui alla L. n. 334 del 1997, anche le misure della indennità integrativa speciale negli importi in godimento dai dirigenti in servizio.

3. Il ricorso va quindi rigettato.

Sussistono giustificati motivi (in considerazione dell’evoluzione giurisprudenziale sulle questioni dibattute e della problematicità delle stesse nel contesto del progressivo assetto del diritto vivente) per compensare tra le parti le spese di questo giudizio di Cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; compensa tra le parti le spese di questo giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2010

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