Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5414 del 27/02/2020
Cassazione civile sez. lav., 27/02/2020, (ud. 03/12/2019, dep. 27/02/2020), n.5414
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Antonio – Presidente –
Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –
Dott. LORITO Matilde – Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20969-2014 proposto da:
– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del
suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e
quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. società di cartolarizzazione
dei crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE
BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,
rappresentati e difesi dagli avvocati CARLA D’ALOISIO, ANTONINO
SGROI, LELIO MARITATO e EMANUELE DE ROSE;
– ricorrenti –
e contro
M.M.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 538/2014 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,
depositata il 10/06/2014, R.G.N. 800/2013;
Il P.M. ha depositato conclusioni scritte.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata il 10.6.2014, la Corte d’appello di Firenze ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato prescritto il credito per contributi dovuti alla Gestione separata fatto valere dall’INPS nei confronti di M.M.;
che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura;
che M.M. è rimasto intimato.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’unico motivo di ricorso, l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 c.c., L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26-31, D.Lgs. n. 241 del 1997, artt. 10,13 e 18, (come modificati dal D.Lgs. n. 422 del 1998, art. 2), D.P.R. n. 435 del 2001, art. 17, commi 1-2, (come modificati dal D.L. n. 63 del 2002, art. 2, conv. con L. n. 112 del 2002), D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 1, (come modificato dal D.P.R. n. 435 del 2001, già cit.), D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, comma 2, lett. f) e art. 36-ter, per avere la Corte di merito ritenuto che la prescrizione fosse maturata nonostante che, anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, non fosse possibile esercitare il diritto di credito relativo ai contributi; che il motivo è infondato, essendosi consolidato il principio secondo cui la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo (Cass. n. 27950 del 2018, cui ha dato seguito, tra le altre, Cass. n. 19403 del 2019);
che il ricorso, pertanto, va rigettato, nulla statuendosi sulle spese di lite per non aver svolto l’intimato alcuna attività difensiva;
che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 3 dicembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2020