Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5414 del 08/03/2011

Cassazione civile sez. un., 08/03/2011, (ud. 15/02/2011, dep. 08/03/2011), n.5414

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –

Dott. TRIOLA Roberto Michel – Presidente di sezione –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – rel. Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

L.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

COSSERIA 2, presso lo studio dell’avvocato ALFREDO PLACIDI,

rappresentato e difeso dall’avvocato FACCIONE LUIGI, per delega a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI MONOPOLI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA FILIPPO MARCHETTI 19, presso lo studio

dell’avvocato NERI MARIA ROSARIA, rappresentato e difeso

dall’avvocato DIBELLO LORENZO, per delega a margine del

controricorso;

EDILICCI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. PAISIELLO 55, presso lo

studio dell’avvocato SCOCA FRANCO GAETANO, che La rappresenta e

difende, per delega a margine del controricorso;

– controricorrenti –

e contro

D.A.I., AZIENDA SANITARIA LOCALE PROVINCIA BA;

– intimati –

avverso la decisione n. 899/2009 del CONSIGLIO DI STATO, depositata

il 17/02/2009;

uditi gli avvocati Luigi FACCIONE, Lorenzo DIBELLO;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/02/2011 dal Consigliere Dott. LUIGI PICCIALLI.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Con la relazione depositata in data 18.11.10 il consigliere designato ex art. 380 bis c.p.c. riferiva e proponeva quanto segue:

“premesso che il giudice a quo era stato adito in revocazione ex art. 395 c.p.c., n. 4 avverso una sua precedente decisione (del 13.11.07), con la quale, nel rigettare tra l’altro l’appello incidentale del L., aveva in motivazione affermato che “la costruzione oggetto della presente controversia e’ stata eretta in luogo di un preesistente capannone che era posto in appoggio alla parete finestrata dalla quale l’appellante incidentale pretende che la nuova costruzione debba distaccarsi fino a 10 mt. … “; che tale affermazione era stata censurata dal ricorrente, in quanto ritenuta frutto di un errore materiale (asseritamene determinato da un vero e proprio “abbaglio dei sensi”) incorso nell’esame delle risultanze processuali, dalle quali sarebbe incontrovertibilmente emerso che le vedute non erano state “accecate”, come ritenuto in sentenza, dal preesistente capannone, bensi’ lo sovrastavano, elevandosi la parete in aderenza al di sopra dello stesso;

rilevato che il C.d.S.,nella sentenza oggetto della presente impugnazione, ha escluso la sussistenza di alcun errore materiale, idoneo a comportare la richiesta revocazione, tra l’altro considerando che nella precedente decisione, che il ricorrente non aveva esattamente interpretalo, il giudice di appello al di la’ della testuale formulazione del brano,aveva solo “escluso in capo al sig. L. la titolarita’ di una servitu’ di veduta o di affaccio la quale potesse condurre all’accoglimento del motivo di ricorso fondato sull’asserita violazione delle norme in materia di distanze fra pareti finestrate”;

rilevato che di tale affermazione si e’ doluta, nel ricorso qui esaminato, il L., paventandone una rilevanza pregiudiziale agli effetti della questione della sussistenza del suo diritto di servitu’ per cui pende attualmente presso il giudice civile competente un giudizio diretto all’accertamento della relativa usucapione, sicche’ il giudice amministrativo interpretando indebitamente la propria precedente decisione nel reiettivo senso sopra indicato, avrebbe travalicato i limiti della propria giurisdizione, finendo con il sostituirsi a quello civile, cui e’ riservala la relativa cognizione, ritenuto che il ricorso, negli essenziali termini sopra delineatisi prospetta manifestamente infondato, per un duplice ordine di considerazioni:

a) perche’ ha attribuito alla censurata argomentazione una portata non rispondente all’effettiva attivita’ interpretativa compiuta dal C.d.S., con riferimento alla decisione di cui si era chiesto la revocazione, che, come si rileva dalla stessa esposizione della vicenda contenuta nel ricorso (v. pag. 10, cpv), aveva soltanto dato atto che allo stato il L., proprio perche’ il giudizio relativo all’accertamento della servitu’ pendeva nella competente sede giurisdizionale ordinaria, non poteva ancora ritenersi titolare di siffatto diritto; b) perche’, comunque l’argomentazione de qua non avrebbe potuto spiegare alcuna rilevanza nel giudizio civile, non essendo idonea, per la sua natura incidentale, ancorche’ l’esame della relativa questione fosse stata necessaria alla risoluzione di quella principale, di competenza del suddetto giudice amministrativo, ad assumere “l’efficacia della cosa giudicata”, come espressamente previsto dal R.D. n. 1054 del 1924, art. 28, comma 1.

Non ravvisandosi pertanto la sussistenza del denunciato travalicamento dei limiti della giurisdizione, si propone conclusivamente la reiezione del ricorso”.

A seguito della comunicazione della suesposta relazione, sono state depositate memorie illustrative per il ricorrente e per la resistente societa’ in epigrafe indicata, i cui difensori hanno ribadito nel corso dell’udienza camerale le rispettive posizioni.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il collegio condivide e fa proprie la argomentazioni contenute nella riportata relazione preliminare, emendandone il richiamo normativo sub b (dovendosi intendere riferito al comma 2, anziche’ primo, dell’art. 28 cit. R.D.) e rettificandone le conclusioni, nel senso che il ricorso deve, ancor piu’ radicalmente, essere dichiarato inammissibile e non semplicemente rigettato, per quanto sara’ di seguito precisato.

Esaminato il contenuto della memoria illustrativa depositata dalla difesa del ricorrente, va osservato che lo stesso, riproponendo in linea di massima e mutatis verbis le medesime doglianze gia’ esposte in ricorso non propone alcun argomento atto ad evidenziare l’assunto sconfinamento di poteri in cui sarebbe incorso il Consiglio di Stato, nel motivare il giudizio d’inammissibilita’ dell’istanza di revocazione allo stesso proposta.

Le censure, essenzialmente rivolte contro l’attivita’ interpretativa della propria precedente decisione compiuta dal C.d.S., si risolvono nel palese tentativo di introdurre in questa sede un improprio gravame avverso la relativa motivazione, per un assunto travisamento di quella del provvedimento oggetto della richiesta revocatoria, che comunque resterebbe del tutto privo di rilevanza sul piano del riparto di attribuzioni giurisdizionali tra G.A. e G.O. per le ragioni chiaramente esposte nella relazione, in particolare per la evidenziata inidoneita’, normativamente prevista, degli accertamenti incidentali compiuti dal giudice amministrativo in materia di diritti soggettivi, a spiegare effetti di cosa giudicata al di fuori dei limiti del processo.

Ne’ a diverse conclusioni puo’ condurre l’obiezione, esposta nella memoria, secondo cui lo sconfinamento dalle proprie attribuzioni giurisdizionali sarebbe consistito nell’aver compiuto un accertamento che, attenendo alla sussistenza o meno del diritto di servitu’ e non invece, come richiesto ai fini della contestata legittimita’ della concessione edilizia, all’osservanza di una disposizione posta a “tutela dell’igiene e della sicurezza degli abitati” (quale sarebbe quella di cui al D.M. n. 1444 del 1968, art. 28 sul distacco tra pareti finestrate), sarebbe stato privo di rilevanza ai fini del giudizio e, pertanto, indebitamente compiuto anche ai sensi del R.D. n. 1050 del 1924, art. 28 strettamente limitante la cognizione del G.A. sui diritti soggettivi alle sole questioni incidentali.

A tal riguardo e’ sufficiente osservare, senza doversi addentrare nella disamina della correttezza della tesi sopra esposta (secondo cui sarebbe stato sufficiente, ai fini della verifica di conformita’ alla citata norma del provvedimento concessorio, l’accertamento della esistenza, in punto di fatto, di una parete finestrata indipendentemente dalla sussistenza di un diritto di servitu’ di veduta), che l’affermazione, peraltro non propria della sentenza oggi impugnatata attribuita alla precedente sentenza del C.d.S., secondo cui il diritto di servitu’ non risultava ancora accertato (per essere come pur si ammette in ricorso, pendente un giudizio ad hoc nella competente sede ordinaria), quand’anche non fosse stata effettivamente funzionale RD. cit., ex art. 28, n. 1 alla decisione della questione devoluta al G.A., essendo stata tuttavia da quest’ultimo ritenuta tale, non avrebbe potuto a fortiori, tanto piu’ in considerazione della relativa irrilevanza, spiegare alcun effetto di giudicato al di fuori di quel processo. Conclusivamente, non essendo l’impugnata decisione del G.A., neppure in astratto, secondo la prospettazione fornita dal ricorrente, idonea a configurare uno sconfinamento dai poteri giurisdizionali attribuitigli dall’ordinamento, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese, infine, seguono la soccombenza e vanno liquidate, in favore di ciascuna delle costituite controparti (Comune di Monopoli e societa’ EDI LICCI s.r.l.) come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione, a sezioni unite, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso in favore di ciascuno dei controricorrenti, delle spese del giudizio, in misura di Euro 3200,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre gli accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 15 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA