Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5414 del 07/03/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 5414 Anno 2018
Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI
Relatore: TEDESCO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4545/2013 R.G. proposto da
Franco Vago S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv. Marco Turci
e Alessandro Fruscione, con domicilio eletto in Roma, via
Giambattista Vico, presso lo studio dell’avv. Alessandro Fruscione;

-ricorrente contro
Agenzia delle dogane, in persona del direttore pro tempore,
domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

-contro ricorrenteavverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Toscana n. 64/25/12, depositata il 21 giugno 2012.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 ottobre
2017 dal Consigliere Giuseppe Tedesco.

Rilevato che:
-la Franco Vago S.p.A ha impugnato l’avviso di rettifica emesso
dall’Agenzia delle dogane per il recupero di Iva all’importazione
scaturente, secondo la prospettazione dell’Ufficio, dalla omessa

Data pubblicazione: 07/03/2018

introduzione fisica di merce di provenienza extracomunitaria nel
deposito fiscale Iva gestito in modo virtuale dalla Franco Vago S.p.A.,
circostanza che, per l’Ufficio, aveva reso illegittimo l’assolvimento
dell’Iva mediante autofatturazione ai sensi dell’art. 50-bis del d.l. n.
331 del 1993;

versamento dell’Iva non effettuato all’atto dell’importazione;
– la sentenza di primo grado, sfavorevole per il gestore del
deposito, è stata confermata dalla Commissione tributaria regionale
della Toscana;
-il giudice di appello, posta la premessa che la virtualità della
gestione del deposito risultava dalla sentenza pena di patteggiamento
resa nei confronti del gestore del deposito, condivideva la valutazione
dell’Ufficio sulla essenzialità, al fine di riconoscere l’efficacia
dell’autofattura, della introduzione fisica della merce nel deposito Iva;
-contro la sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione,
affidati a cinque motivi, cui ha Agenzia delle dogane ha reagito con
controricorso.
Considerato che:
– l’Agenzia delle dogane ha depositato provvedimento con il quale
l’Ufficio, a seguito della sentenza della CGUE 17 luglio 2014,
Equo/and, in causa C-272/13, ha annullato in autotutela l’avviso di
rettifica n. 3257 del 2009 oggetto di causa, a suo tempo emesso nei
confronti del gestore del deposito e della società importatrice;
-la stessa Agenzia, con memoria depositata ai sensi dell’art. 380bis1, ha poi chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere,
rimarcando che la sentenza della Corte di Giustizia ha determinato il
venir meno della pretesa impositiva limitatamente all’imposta, ferma
la legittimità dell’accertamento e la debenza delle sanzioni;
– nella specie, però, oggetto della vicenda giudiziaria è la sola
rettifica della dichiarazione doganale, per cui sussistono i presupposti

2

– l’Ufficio quindi richiedeva in solido all’importatore ed al gestore il

per la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessata materia del
contendere;
-avuto riguardo al fatto che la sentenza della Corte di Giustizia è
intervenuta in un secondo tempo, si ravvisano le condizioni per
disporre la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere;
compensa le spese dell’intero giudizio.
Roma 24 ottobre 2017.

P.Q.M.

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