Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5414 del 05/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 05/03/2010, (ud. 19/01/2010, dep. 05/03/2010), n.5414

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli

Avv.ti MARITATO Lelio, Fabrizio Correra, Antonietta Coretti ed

Antonino Sgroi per procura in calce al ricorso, elettivamente

domiciliato in Roma, Via della Frezza 17, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto;

– ricorrente –

contro

GENERALE NEON GRAFICA DI COLOMBARI ANDREA e C. SAS in liquidazione,

in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore

C.A., – C.A. in proprio elettivamente

domiciliati in Roma, Via Cosseria n. 5/1, presso lo studio dell’Avv.

ROMANELLI Guido Francesco, che li rappresenta e difende, unitamente e

disgiuntamente, con gli Avv.ti Paolo Zucchi e Marcello Ziveri del

foro di Parma per procura a margine del controricorso;

– controricorrenti –

per la cassazione della sentenza n. 629/04 della Corte di Appello di

Bologna del 5.10.2004/30.07.2005 nella causa iscritta al n. 396 del

R.G. anno 2004.

Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

19.01.2010 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;

udito l’Avv. Guido Francesco Romanelli per i controricorrenti;

sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. MATERA

Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società GENERAL NEON GRAFICA di Colombari Andrea e C. SAS proponeva opposizione avverso decreti ingiuntivi ottenuti dall’INPS per omissioni contributive.

La stessa società proponeva opposizione avverso l’ordinanza- ingiunzione emessa dall’INPS di Parma per il pagamento di sanzione amministrativa conseguente alle omissioni di contributi minori.

In relazione al primo processo l’INPS si costituiva tardivamente e decadeva dalla facoltà di indicare i mezzi di prova, mentre in relazione al secondo processo l’INPS costituendosi chiedeva l’ammissione dei medesimi capitoli di prova già dedotti nell’altro giudizio.

All’esito il Tribunale di Parma con sentenza n. 723 del 2003, separate le due cause trattate congiuntamente per un certo periodo, accoglieva l’opposizione proposta dalla società avverso i decreti ingiuntivi.

Tale decisione, appellata dall’INPS, è stata confermata dalla Corte di Appello di Bologna con sentenza n. 629 del 2004. La Corte territoriale in particolare ha osservato che le prove raccolte in uno dei due processi avrebbero potuto essere utilizzate anche nell’altro.

Tuttavia, ad avviso dello stesso giudice di appello, non era sufficiente rinviare alla valutazione compiuta dal giudice nell’altro processo, essendo necessario che le prove fossero prospettate – per il loro utilizzo – con l’esposizione degli elementi necessari per un impiego utile.

Da tale premessa la Corte bolognese ha tratto la conseguenza che il giudice del primo processo, vertente sull’opposizione ai decreti ingiuntivi, non avrebbe potuto valutare l’utilità di tali prove, in quanto la difesa dell’INPS avrebbe dovuto spiegare come e perchè dalle prove, relative alla sussistenza delle violazioni contestate, si potesse e dovesse desumere l’esistenza delle omissioni contributive attribuite alla società.

L’INPS ricorre con due motivi, cui resistono i controricorrenti indicati in epigrafe.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso l’INPS deduce violazione dell’art. 112 c.p.c., ed omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia.

Sostiene al riguardo di avere contestato con il ricorso di appello la violazione dell’art. 151 disp. att. c.p.c., ad opera del giudice di primo grado, che in modo erroneo aveva separato le due cause connesse oggettivamente e soggettivamente.

Ciò precisato, l’INPS osserva che la Corte bolognese non ha offerto il benchè minimo riscontro alla domanda avanzata sul punto da esso istituto.

La doglianza non ha pregio, atteso che i due processi erano in fase diversa e quindi avrebbero potuto essere separati, dal che discende l’infondatezza della violazione della richiamata norma di rito.

2. Con il secondo motivo l’INPS lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 421 c.p.c., comma 2, nonchè insufficiente motivazione in relazione ala mancato esercizio dei poteri istruttori di cui all’art. 421 c.p.c..

L’ente previdenziale osserva che anche sulla scorta delle dichiarazioni rese nel corso dell’accertamento ispettivo dai lavoratori, i giudici di merito avrebbero dovuto convincersi della fondatezza dei rilievi mossi alla società resistente o quanto meno avrebbero dovuto attivare i poteri “officiosi” conferiti dal richiamato art. 421 c.p.c..

Il motivo è infondato.

In via preliminare va corretta la motivazione del giudice di appello per avere ritenuto che le prove raccolte in uno dei due processi avrebbero potuto essere utilizzate anche nell’altro. Sul punto è sufficiente richiamare il consolidato indirizzo giurisprudenziale, che si condivide, secondo cui la riunione ex art. 274 c.p.c., di cause connesse lascia sostanzialmente inalterata l’autonomia dei giudizi per tutto quanto concerne la posizione assunta dalle parti per ciascuno di essi, con la conseguenza che gli atti e le statuizioni riferiti ad un processo non si ripercuotono sull’altro processo, sol perchè questo è riunito al primo. Ne discende che l’invalida costituzione delle parti in uno dei processi riuniti non viene sanata dalla regolare costituzione della medesima parte in altro successivo, quando i due processi siano riuniti e che il provvedimento ammissivo di prova nel processo validamente instaurato determina – in mancanza di impugnazione – il giudicato implicito solo in detto processo e non in entrambi (Cass. n. 2664 dell’8 febbraio 2006; Cass. n. 19652 del 2004; Cass. n. 5595 del 2003, Cass. n. 7098 del 2001; Cass. n. 7733 del 2000).

Alla stregua di tale orientamento può affermarsi che non ricorrevano i presupposti perchè il giudice di merito giustificasse la mancata attivazione dei propri poteri istruttori ex officio ai sensi dell’art. 421 c.p.c., non potendo essere prese in considerazione le prove assunte nell’altro processo e mancando significativi dati di indagine legittimanti l’integrazione probatoria ad opera dello stesso giudice (cfr. Cass. S.U. n. 11353 del 2004; Cass. n. 22305 del 2007 e ed altre conformi decisioni).

Tali prove comunque non avrebbero potuto essere valutate, avendo la sentenza impugnata rilevato che l’atto di appello non aveva riportato le risultanze dell’altro processo, limitandosi ad un semplice rinvio alla valutazione compiuta da altro giudice in diverso processo.

3. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.

Le spese del giudizio di Cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna l’INPS alle spese, che liquida in Euro 16,00, oltre Euro 2000,00 per onorari ed oltre IVA, CPA e spese generali.

Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2010

 

 

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