Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5414 del 03/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 03/03/2017, (ud. 14/12/2016, dep.03/03/2017),  n. 5414

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. DIOTALLEVI Giovanni – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ANDREAZZA Gastone – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29724-2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

T.S., F.A.M.;

– intimati –

avverso la decisione n. 228/2009 della COMM. TRIBUTARIA CENTRALE di

ANCONA, depositata il 19/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/12/2016 dal Consigliere Dott. ANDREAZZA GASTONE;

udito per il ricorrente l’Avvocato GUIZZI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE SERGIO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. La Agenzia delle entrate propone ricorso avverso la sentenza della Commissione tributaria centrale, sez. di Ancona, in data 29/09/2009 che ha rigettato il ricorso presentato dall’Ufficio distrettuale Imposte dirette nei confronti della sentenza della Commissione Tributaria di secondo grado di Ancona (confermativa della sentenza di primo grado), con cui ci si doleva del pronunciato annullamento dell’accertamento, in via sintetica, attraverso l’applicazione dei criteri del c.d. redditometro, del reddito complessivo di T.S. in lire 18.638.000 per l’anno 1977, e della ritenuta congruità del reddito della moglie F.A.M.. La Commissione ha rilevato, quanto al reddito di T., che l’acquisto delle imbarcazioni risultava effettuato in anni successivi a quello oggetto di accertamento mentre, con riguardo all’autovettura Renault posseduta nell’anno 1978, la corretta applicazione del redditometro doveva condurre alla determinazione di un reddito inferiore a quello dichiarato, e quanto al reddito della moglie, ha rilevato l’inapplicabilità del D.P.R. n. 888 del 1977, art. 72 bis, in quanto riferito a determinate categorie di imprese minori con reddito non superiore a Lire 12.000.000 nella specie invece lo stesso risultando essere stato di Lire 12.934.000 come da parcelle di liquidazione delle compagnie di assicurazione interessate.

2. Nessuno si è costituito per la controparte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Con un unico motivo, la ricorrente denuncia la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, nella versione ratione temporis applicabile. Lamenta che la sentenza abbia escluso la possibilità di attribuire il potere di acquisto di due imbarcazioni da diporto, intervenuto tra il 2/5/1980 e il 25/3/81, a redditi conseguiti anche nell’anno di imposta 1977. Precisa infatti che in base al Decreto del 21 luglio 1983 riguardante la determinazione degli indici e coefficienti presuntivi di reddito e alla prassi derivata dalla circolare n. 27 del 1981, gli acquisti di beni mobili di elevato valore unitario vanno messi in relazione ai cinque periodi di imposta decorrenti a ritroso da quello in cui l’investimento si è realizzato, in coerente attuazione della possibilità di fare ricorso a strumenti presuntivi. Tale metodica è poi stata positivizzata dalla successiva versione dell’art. 38, comma 5 come introdotta dalla L. n. 413 del 1991. Aggiunge che anche la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto che il testo originario dell’art. 38 cit. consentiva qualunque tipo di imputazione del maggior reddito anche a indefiniti anni precedenti a quello di verificazione del fatto certo.

Il motivo è fondato.

La decisione impugnata, infatti, nell’escludere la possibilità di ricollegare alla circostanza dell’acquisto delle imbarcazioni effettuato negli anni 1980-81 una capacità di reddito superiore a quello dichiarato già insorta nell’anno 1977, ha disatteso il principio espresso in senso contrario da questa Corte non essendo in realtà una tale possibilità esclusa dalla mancanza, in relazione all’anno di imposta de quo, di una norma conferente espressamente un tale potere di imputazione.

Va infatti ricordato che Sez. 5, n. 14093 del 2007 ha anzi chiarito che, poichè il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, nel testo originario (e dunque anteriore alle modifiche introdotte dalla L. 30 dicembre 1991, n. 413), non conteneva alcuna previsione in ordine alle modalità di imputazione del reddito accertato in via sintetica sulla base di fatti certi derivanti da spese per incrementi patrimoniali, qualunque imputazione del maggior reddito (al periodo d’imposta in cui il fatto certo si era verificato, ovvero a periodi precedenti) risultava in astratto legittima, senza neppure la limitazione di carattere temporale, derivata invece dalla disciplina successivamente posta, di operatività della presunzione di imputabilità, salvo prova contraria, in quote costanti, all’anno in cui la spesa è stata effettuata ed ai soli cinque precedenti; di qui, dunque, la legittima possibilità, per l’Ufficio, di avvalersi comunque, per gli anni precedenti, di ragionevoli ipotesi circa l’entità del reddito occulto, anche in relazione alla quota del reddito stesso verosimilmente destinata al risparmio, secondo un criterio orientativo pratico in base al quale le spese effettuate dal contribuente in un determinato anno sono imputabili a redditi conseguiti negli anni precedenti (principio della cosiddetta quota risparmio) (v. anche, nel medesimo senso, Sez. 5, n. 6618 del 09/05/2002).

Sì che, in definitiva, gli elementi e le circostanze di fatto utilizzate per l’accertamento sintetico di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, comma 4, non debbono necessariamente riferirsi all’anno in contestazione, ma possono risalire ad anni diversi, allorchè si riflettano sul periodo fiscale interessato, traducendosi in ulteriori ed autonomi indici di capacità contributiva (Sez. 5, n. 9099 del 2002), salva sempre la facoltà di prova contraria da parte del contribuente.

Sulla base del principio appena ricordato, dunque, deve ritenersi che l’imputazione effettuata in cartella in ordine al reddito di T.S. sia stata legittimamente effettuata di qui discendendo, avendo il contribuente limitato sul punto le proprie contestazioni, in primo grado, alla ritenuta inutilizzabilità del criterio presuntivo appena sopra ricordato, il rigetto del ricorso introduttivo, con compensazione delle spese del giudizio di merito e la condanna di parte convenuta alle spese del presente giudizio liquidate in Euro 1.900 oltre spese prenotate a debito.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo; compensa le spese del giudizio di merito e condanna parte convenuta alle spese del presente giudizio liquidate in Euro 1.900 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2017

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