Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5413 del 07/03/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 5413 Anno 2018
Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI
Relatore: TEDESCO GIUSEPPE

ORDINANZA
sui ricorsi iscritti ai numeri 15060 e 15070 del 2013 R.G. proposti
da
Agenzia delle dogane, in persona del direttore pro tempore,
domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

-ricorrente contro
Eredi di Mammarella Sante;

-intimatiavverso le sentenze della Commissione tributaria regionale della
Lombardia n. 55/31/12 e n. 56/31/12, depositate il 24 aprile 2012.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 ottobre
2017 dal Consigliere Giuseppe Tedesco.

Rilevato che:
-la società contribuente propose ricorso avverso l’avviso, con il
quale l’Agenzia delle Dogane le aveva richiesto il pagamento di
somma, a titolo di restituzione di crediti per agevolazione fiscale sul
trasporto merci, in quanto insorti negli anni 2001, 2002 e 2003 e

Data pubblicazione: 07/03/2018

compensati oltre il termine del 31 dicembre dell’anno di relativa
insorgenza, stabilito dall’art. 4, comma 3, del d.P.R. n. 277 del 2000;
con separato ricorso impugnava l’atto di contestazione con cui
erano state irrogate le sanzioni;
– a fondamento dei ricorsi la società contribuente deduceva la

– l’adita commissione tributaria accolse i ricorsi con decisioni
confermate, in esito agli appelli dell’Agenzia, dalla commissione
regionale, che negava l’interpretazione della norma data dall’Agenzia,
secondo la quale nel caso in cui il contribuente non si sia avvalso
della facoltà di operare la compensazione nel termine non aveva altra
via se non quella di chiedere il rimborso entro i sei mesi successivi;
– avverso le sentenze di appello, emesse in pari data, l’Agenzia
delle Dogane ha proposto ricorso in unico motivo;
– gli eredi del contribuente sono rimasti intimati;
Considerato che:
-si dispone in via preliminare la riunione dei ricorsi n. 15060/2013
e n. 15070/2013, riguardanti uno la sentenza di appello a definizione
del ricorso del contribuente contro l’avviso di accertamento con il
quale è stata recuperata l’imposta e l’altro l’atto di contestazione
delle sanzioni;
– in primo luogo occorre dare atto che il contribuente, nei cui
confronti furono emesse le sentenze impugnate, è deceduto il 24
marzo 2013, in pendenza del termine lungo di cui all’art. 327, comma
2, c.p.c., non essendo state notificata le sentenze, ambedue
pubblicate il 24 aprile 2012 4$w134asàz:ta~;
– la notificazione dei ricorsi per cassazione è stata eseguita,
collettivamente e impersonalmente, agli eredi nel domicilio del
defunto;
– precisamente i ricorsi, sono stati avviati per la notificazione a
mezzo del servizio postale il 7 giugno 2013, nel termine previsto

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natura ordinatoria del termine in rassegna;

dall’art. 327, comma secondo, c.p.c., applicabile ratione temporis e
tenuto conto naturalmente della sospensione dei termini durante il
periodo ferialet
-tale notificazione, rivolta agli eredi in forma collettiva ed
impersonale

entro

l’anno dalla

pubblicazione,

comprensivo

deve ritenersi regolare, in applicazione del seguente principio: «In
caso di morte della parte originaria prima della notificazione della
sentenza o in assenza della stessa, l’impugnazione di quest’ultima
può essere anche notificata, impersonalmente e collettivamente, agli
eredi della parte deceduta, purché sia eseguita presso l’ultimo
domicilio del defunto, ovvero nel luogo dove è aperta la successione,
e non al domicilio eletto dal de cuius presso il procuratore costituito o
nella residenza dichiarata o nel domicilio da questi eletto per il
giudizio. In tal caso, infatti, non trova applicazione la particolare
disciplina di cui all’art. 330, comma 2, c.p.c., ma quella desumibile
dal combinato disposto degli artt. 286 e 328, comma 2, c.p.c., attesa
l’evidente esigenza di parità di trattamento fra chi vuole provocare il
decorso del termine breve di impugnazione e chi intenda esercitare
l’impugnazione medesima (Cass. n. 5511/2016)».
– l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle Dogane – deducendo
“violazione del dall’art. 4, comma 3, del d.P.R. n. 277 del 2000” censura la decisione impugnata per non aver considerato che, alla
luce della disciplina applicabile alla fattispecie, la società contribuente
avrebbe dovuto utilizzare in compensazione il credito d’imposta
dedotto in controversia, a pena di decadenza, entro 31 dicembre
dell’anno di insorgenza del credito stesso;
– la doglianza è fondata;
– il beneficio qui in rassegna è presidiato da un termine di
esercizio, previsto dall’art. 4, comma 3, del d.P.R. n. 277 del 2000,
che testualmente stabilisce: “Gli esercenti nazionali e gli esercenti

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dell’eventuale periodo di sospensione feriale (Cass. n. 14699/2010),

comunitari tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi,
compresa quella unificata, utilizzano il credito in compensazione entro
l’anno solare in cui è sorto per effetto delle disposizioni di cui al
comma 2. Per la fruizione dell’eventuale eccedenza presentano
richiesta di rimborso entro i sei mesi successivi a tale anno”;

tenuti … utilizzano il credito entro …”) e la sua funzione (di porre
termini certi all’esercizio dell’agevolazione accordata) attesta, del
resto, l’imposizione del termine a pena di decadenza, pur in assenza
di un’espressa qualificazione di perentorietà;
– se ne inferisce che l’agevolazione in esame contempla due
modalità di rimborso del credito d’imposta in favore dell’avente
diritto: a) entro il 31 dicembre dell’anno solare in cui è avvenuto il
consumo, mediante la compensazione prevista dal d. Igs. n. 241 del
1997, art. 17 (cfr. art. 4, comma 3, del d.P.R. n. 277 del 2000); b)
entro il 30 giugno dell’anno solare successivo a quello in cui è
avvenuto il consumo, mediante istanza di rimborso in denaro del
credito d’imposta ovvero il rimborso, sempre in denaro, della
differenza fra l’ammontare complessivo del credito d’imposta e la
parte di quest’ultimo utilizzata in compensazione entro l’anno solare
precedente ( d.P.R. n. 277 del 2000, art. 3, comma 1 e art. 4 comma
3 );
– ciò in base ad un criterio improntato, anche a fini di certezza del
bilancio pubblico, allo scopo di far coincidere la compensazione con il
,
periodo d’imposta relativo al consumo che da origine al beneficio (e,
quindi, con l’annualità in cui deve avvenire il saldo dell’accisa relativa
a quel consumo), con possibilità di slittamento, nei limiti del semestre
successivo, del solo rimborso degli importi residui, entro il quale la
partita di dare/avere deve essere definita;
– l’interpretazione, d’altro canto, è imposta dal rilievo che le leggi
che dispongono agevolazioni tributarie sono di stretta interpretazione,

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-la categoricità della formula letterale (“Gli esercenti nazionali …

sicché devono esser applicate, rigorosamente, nei termini e nei modi
stabiliti anche in rapporto all’interesse della certezza del gettito
fiscale rilevante ai fini del bilancio dello Stato((.

A-13>j V2-)

-alla stregua delle considerazioni che precedono – ed atteso che,
dalle sentenze impugnate emerge che, nella fattispecie, le

insorgenza dei crediti di accise – s’impone l’accoglimento dei ricorsi
dell’Agenzia;
– le sentenze impugnate vanno, dunque, cassate e, non risultando
necessari ulteriori accertamenti di fatto, le cause, ai sensi dell’art.
384 c.p.c. , comma 1, ult. parte, vanno decisa nel merito, con il
rigetto dei ricorsi introduttivi del contribuente;
– per la natura della controversia e tutte le implicazioni della
fattispecie, si ravvisano le condizioni per disporre la compensazione
delle spese dell’intero giudizio.

P.Q. M.
dispone la riunione dei ricorsi n. 15060/2013 n. 15070/2013;
accoglie i ricorsi; cassa le sentenze impugnate e decidendo nel merito
rigetta i ricorsi introduttivi del contribuente;
dell’intero giudizio.
Roma 24 ottobre 2017.

compensa le spese

compensazioni sono state operate oltre il 31 dicembre dell’anno di

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