Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5413 del 07/03/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 3 Num. 5413 Anno 2014
Presidente: PETTI GIOVANNI BATTISTA
Relatore: BARRECA GIUSEPPINA LUCIANA

SENTENZA

sul ricorso 14491-2010 proposto da:
MURSIA GUGLIELMO MRSGLL65M12H501C,

elettivamente

domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA
DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso da
se medesimo;
– ricorrente 2013
2516

contro

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 00884060526, in
persona del dott. PAOLO SALVATICI, elettivamente
domiciliata in ROMA, V. BOEZIO 6, presso lo studio
dell’avvocato LUCONI MASSIMO, che la rappresenta e

1

Data pubblicazione: 07/03/2014

difende giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 41548/2009 del GIUDICE DI PACE
di ROMA, depositata il 20/05/2009 R.G.N. 94053/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
del

19/12/2013

dal

Consigliere

Dott.

GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IGNAZIO PATRONE che ha concluso per
l’inammissibilita’ del ricorso.

2

udienza

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la decisione ora impugnata, pubblicata il 20 maggio

l.-

2009, il Giudice di Pace di Roma ha accolto l’opposizione
all’esecuzione proposta dalla Banca Monte dei Paschi di Siena
s.p.a. nei confronti dell’avv. Guglielmo Mursia avverso l’atto

Il Giudice di Pace ha ritenuto fondato il motivo di opposizione,
con cui la Banca ha dedotto di avere provveduto al pagamento
mediante assegno circolare rimesso all’avv. Mursia per la somma
di

e

388,29,

così adempiendo all’ordinanza di assegnazione

emessa nei suoi confronti; con la sentenza si è reputato che non
comportasse inadempimento colpevole l’errore materiale cui la
Banca era incorsa nell’emettere l’assegno a nome di «Walter
Mursia>> (che era il nome della parte assistita dall’avv.
Mursia, nel giudizio cui era riferito il pagamento in oggetto)
piuttosto che a nome dell’avv. «Guglielmo Mursia>> (al quale
spettava il pagamento per competenze professionali), anche in
ragione del fatto che l’assegno non era stato immediatamente
restituito alla banca, ma era stato indebitamente trattenuto
dall’avv. Mursia, così impedendo alla banca di emettere nuovo
assegno in favore di quest’ultimo.
2.- Avverso la sentenza l’avv. Guglielmo Mursia propone ricorso

straordinario affidato ad un motivo.
La Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. si difende con
controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE

3

di precetto notificato da quest’ultimo in data 23 maggio 2007.

l.- Il ricorso è soggetto, quanto alla formulazione dei motivi,
al regime dell’art. 366 bis cod. proc. civ. (inserito dall’art.
6 del decreto legislativo 2 febbraio 2006 n. 40, ed abrogato
dall’art. 47, comma 1, lett. d, della legge 18 giugno 2009 n.
69), applicabile in considerazione della data di pubblicazione

Con l’unico motivo del ricorso

si denuncia << violazione e falsa applicazione di norme di diritto, art. 360 n. 3 c.p.c., con riferimento agli artt. 547 c.p.c., 1188 c.c. e 2777 c.c.>>.
Il motivo è assistito dal seguente quesito di diritto:
<< Dica l'Ecc.ma Corte di Cassazione adita se il Giudice di merito, ove avesse applicato le norme di diritto prima citate ed in conformità al consolidato orientamento giurisprudenziale, sarebbe dovuto pervenire ad una difforme decisione, in tema di esatto adempimento dell'obbligazione con particolare riferimento al destinatario del pagamento e, per l'effetto, se la prefata sentenza debba essere cassata nella parte in cui ha dichiarato che "la banca aveva tempestivamente inviato un assegno circolare per la somma di E 388,29 ma l'assegno era stato erroneamente emesso a favore di Mursia Walter invece che a proprio nome', per aver ritenuto dimostrato da controparte l'avvenuto pagamento al soggetto legittimato attivamente, pur in mancanza di idonea quietanza >>.
1.2.-

Il quesito di diritto risulta

formulato in violazione

dell’art. 366 bis cod. proc. civ., poiché manca di pertinenza
rispetto al decisum della sentenza impugnata.

4

della sentenza impugnata (20 maggio 2009).

Quest’ultima non ha affatto ritenuto dimostrato l’avvenuto
pagamento a soggetto legittimato attivamente, secondo quanto si
afferma, e quindi si dà per presupposto, nel quesito di diritto
sopra riportato. Piuttosto, ha ritenuto che non potesse essere
considerata in mora nel pagamento, perciò inadempiente, ed

l’atto di precetto opposto, la banca destinataria del precetto
medesimo, in quanto incorsa in errore materiale nell’emissione
dell’assegno con cui aveva inteso adempiere all’obbligazione di
pagamento nei confronti dell’avv. Mursia; e ciò anche in ragione
del fatto che quest’ultimo non aveva restituito né chiesto di
restituire l’assegno, ma l’aveva trattenuto indebitamente ed
aveva reso impossibile l’emissione di un nuovo assegno a suo
nome.
La decisione del Giudice di Pace, che si è fondata sull’analisi
delle condotte tenute dalle parti, non si è occupata dei criteri
di individuazione del destinatario del pagamento nelle
obbligazioni pecuniarie, come invece lascia intendere il quesito
di diritto formulato dal ricorrente.
Detto quesito pertanto risulta espresso in modo tale da non
corrispondere a quanto affermato nella sentenza impugnata,
mancando in particolare della giustapposizione -ritenuta
necessaria da diversi precedenti (tra cui Cass. n. 24339/08, n.
4044/09), che qui si ribadiscono- tra la
decisione e le ragioni di critica sollevate.
Il ricorso è perciò inammissibile.

5

ratio decidendi della

assoggettabile ad esecuzione forzata, così come minacciato con

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si
liquidano come da dispositivo.
Per questi motivi

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il
ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione,

complessivo di e 1.200,00, di cui

e 200,00 per esborsi, oltre

accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2013.

che liquida, in favore della resistente, nell’importo

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA