Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5413 del 07/03/2014
Civile Sent. Sez. 3 Num. 5413 Anno 2014
Presidente: PETTI GIOVANNI BATTISTA
Relatore: BARRECA GIUSEPPINA LUCIANA
SENTENZA
sul ricorso 14491-2010 proposto da:
MURSIA GUGLIELMO MRSGLL65M12H501C,
elettivamente
domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA
DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso da
se medesimo;
– ricorrente 2013
2516
contro
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 00884060526, in
persona del dott. PAOLO SALVATICI, elettivamente
domiciliata in ROMA, V. BOEZIO 6, presso lo studio
dell’avvocato LUCONI MASSIMO, che la rappresenta e
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Data pubblicazione: 07/03/2014
difende giusta delega in atti;
– controricorrente
–
avverso la sentenza n. 41548/2009 del GIUDICE DI PACE
di ROMA, depositata il 20/05/2009 R.G.N. 94053/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
del
19/12/2013
dal
Consigliere
Dott.
GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IGNAZIO PATRONE che ha concluso per
l’inammissibilita’ del ricorso.
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udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la decisione ora impugnata, pubblicata il 20 maggio
l.-
2009, il Giudice di Pace di Roma ha accolto l’opposizione
all’esecuzione proposta dalla Banca Monte dei Paschi di Siena
s.p.a. nei confronti dell’avv. Guglielmo Mursia avverso l’atto
Il Giudice di Pace ha ritenuto fondato il motivo di opposizione,
con cui la Banca ha dedotto di avere provveduto al pagamento
mediante assegno circolare rimesso all’avv. Mursia per la somma
di
e
388,29,
così adempiendo all’ordinanza di assegnazione
emessa nei suoi confronti; con la sentenza si è reputato che non
comportasse inadempimento colpevole l’errore materiale cui la
Banca era incorsa nell’emettere l’assegno a nome di «Walter
Mursia>> (che era il nome della parte assistita dall’avv.
Mursia, nel giudizio cui era riferito il pagamento in oggetto)
piuttosto che a nome dell’avv. «Guglielmo Mursia>> (al quale
spettava il pagamento per competenze professionali), anche in
ragione del fatto che l’assegno non era stato immediatamente
restituito alla banca, ma era stato indebitamente trattenuto
dall’avv. Mursia, così impedendo alla banca di emettere nuovo
assegno in favore di quest’ultimo.
2.- Avverso la sentenza l’avv. Guglielmo Mursia propone ricorso
straordinario affidato ad un motivo.
La Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. si difende con
controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
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di precetto notificato da quest’ultimo in data 23 maggio 2007.
l.- Il ricorso è soggetto, quanto alla formulazione dei motivi,
al regime dell’art. 366 bis cod. proc. civ. (inserito dall’art.
6 del decreto legislativo 2 febbraio 2006 n. 40, ed abrogato
dall’art. 47, comma 1, lett. d, della legge 18 giugno 2009 n.
69), applicabile in considerazione della data di pubblicazione
Con l’unico motivo del ricorso
si denuncia << violazione e falsa applicazione di norme di diritto, art. 360 n. 3 c.p.c.,
con riferimento agli artt. 547 c.p.c., 1188 c.c. e 2777 c.c.>>.
Il motivo è assistito dal seguente quesito di diritto:
<< Dica l'Ecc.ma Corte di Cassazione adita se il Giudice di merito, ove avesse applicato le norme di diritto prima citate ed
in conformità al consolidato orientamento giurisprudenziale,
sarebbe dovuto pervenire ad una difforme decisione, in tema di
esatto adempimento dell'obbligazione con particolare riferimento
al destinatario del pagamento e, per l'effetto, se la prefata
sentenza debba essere cassata nella parte in cui ha dichiarato
che "la banca aveva tempestivamente inviato un assegno circolare
per la somma di E 388,29 ma l'assegno era stato erroneamente
emesso a favore di Mursia Walter invece che a proprio nome',
per aver ritenuto dimostrato da controparte l'avvenuto pagamento
al soggetto legittimato attivamente, pur in mancanza di idonea
quietanza >>.
1.2.-
Il quesito di diritto risulta
formulato in violazione
dell’art. 366 bis cod. proc. civ., poiché manca di pertinenza
rispetto al decisum della sentenza impugnata.
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della sentenza impugnata (20 maggio 2009).
Quest’ultima non ha affatto ritenuto dimostrato l’avvenuto
pagamento a soggetto legittimato attivamente, secondo quanto si
afferma, e quindi si dà per presupposto, nel quesito di diritto
sopra riportato. Piuttosto, ha ritenuto che non potesse essere
considerata in mora nel pagamento, perciò inadempiente, ed
l’atto di precetto opposto, la banca destinataria del precetto
medesimo, in quanto incorsa in errore materiale nell’emissione
dell’assegno con cui aveva inteso adempiere all’obbligazione di
pagamento nei confronti dell’avv. Mursia; e ciò anche in ragione
del fatto che quest’ultimo non aveva restituito né chiesto di
restituire l’assegno, ma l’aveva trattenuto indebitamente ed
aveva reso impossibile l’emissione di un nuovo assegno a suo
nome.
La decisione del Giudice di Pace, che si è fondata sull’analisi
delle condotte tenute dalle parti, non si è occupata dei criteri
di individuazione del destinatario del pagamento nelle
obbligazioni pecuniarie, come invece lascia intendere il quesito
di diritto formulato dal ricorrente.
Detto quesito pertanto risulta espresso in modo tale da non
corrispondere a quanto affermato nella sentenza impugnata,
mancando in particolare della giustapposizione -ritenuta
necessaria da diversi precedenti (tra cui Cass. n. 24339/08, n.
4044/09), che qui si ribadiscono- tra la
decisione e le ragioni di critica sollevate.
Il ricorso è perciò inammissibile.
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ratio decidendi della
assoggettabile ad esecuzione forzata, così come minacciato con
Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si
liquidano come da dispositivo.
Per questi motivi
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il
ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione,
complessivo di e 1.200,00, di cui
e 200,00 per esborsi, oltre
accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2013.
che liquida, in favore della resistente, nell’importo