Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5413 del 03/03/2017
Cassazione civile, sez. trib., 03/03/2017, (ud. 14/12/2016, dep.03/03/2017), n. 5413
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. DIOTALLEVI Giovanni – Consigliere –
Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. ANDREAZZA Gastone – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 15316-2010 proposto da:
COMM. G. NICCOLAI SUD APPALTI SERVIZI N.U. E AFFINI SRL IN
LIQUIDAZIONE in persona del liquidatore e legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F. CONFALONIERI 5,
presso lo studio dell’avvocato EMANUELE COGLITORE, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIAGRAZIA BRUZZONE
giusta delega a margine;
– ricorrente –
contro
EQUITALIA GERIT SPA in persona dell’Amm.re Delegato, elettivamente
domiciliato in ROMA VIA PIEMONTE 39, presso lo studio dell’avvocato
PASQUALE VARI’, che lo rappresenta e difende giusta delega in calce;
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 76/2009 della COMM. TRIB. REG. di LAZIO
depositata il 14/04/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
14/12/2016 dal Consigliere Dott. LOCATELLI GIUSEPPE;
udito per il ricorrente l’Avvocato ALBINI per delega dell’Avvocato
COGLITORE che ha chiesto l’accoglimento;
è comparso l’Avvocato VARI’ ROSARIO per delega dell’Avvocato VARI’
PASQUALE che si riporta agli atti;
udito per il controricorrente l’Avvocato GUIZZI che si riporta agli
atti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL
CORE SERGIO che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
A norma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis, l’Agenzia delle Entrate procedeva al controllo automatizzato della dichiarazione per l’anno di imposta 2000 presentata dalla società Comm. G. Niccolai Sud Appalti servizi N.U. e affini s.r.l., liquidando le somme dovute per omessi versamenti Irap e omessi versamenti di ritenute d’acconto risultanti dalla dichiarazione. A seguito della iscrizione a ruolo delle somme l’agente della riscossione Equitalia Gerit spa in data 11.3.2005 notificava la relativa cartella di pagamento per la somma di Euro 444.936.
La società proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Roma che lo rigettava con sentenza n. 33 del 2008.
La società proponeva appello alla Commissione tributaria regionale che lo rigettava con sentenza del 14.4.2009.
Contro la sentenza di appello la società propone ricorso per tre motivi:1) violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per omesso esame del terzo motivo di appello relativo alla illegittimità della cartella di pagamento non preceduta dalla comunicazione di irregolarità e dall’invito al contribuente a fornire i chiarimenti necessari; 2) violazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella parte in cui ha ritenuto legittima la notificazione diretta a mezzo posta della cartella di pagamento senza l’intermediazione dell’ufficiale giudiziario e senza la redazione della relata di notifica; 3) violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 1, n. 4, in rapporto all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e 5, dovendosi ritenere la nullità della sentenza perchè priva di conferente motivazione nella parte in cui ha rigettato l’eccezione di nullità del ruolo privo di sottoscrizione e documentato mediante stampa riepilogativa della partita di ruolo, documenti oltretutto privi di qualsivoglia sottoscrizione.
L’Agenzia delle Entrate ed Equitalia Gerit spa resistono con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Questa Corte, a norma dell’art. 384 c.p.c., comma 4, è legittimata a procedere alla correzione della motivazione mancante relativa ad una questione di diritto, in presenza di dispositivo giuridicamente corretto (Sez. 1, Sentenza n. 28663 del 27/12/2013, Rv. 629571).Ciò premesso, il primo motivo è infondato. L’obbligo di instaurazione del contraddittorio all’esito della attività di liquidazione, mediante invio della comunicazione di irregolarità di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis, comma 3, non è previsto a pena di nullità, in mancanza di espressa sanzione in caso di inadempimento. Inoltre l’invio della comunicazione di irregolarità di cui al citato art. 36 bis, al pari dell’ “invito a fornire chiarimenti” prima di procedere alla iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, prescritto dalla L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, sono previsti, nel primo caso, per evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali, e nel secondo caso, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. Pertanto tali adempimenti non sono dovuti in presenza di una mera omissione di versamenti. (Sez. 5^, n. 20431 del 26/09/2014, Rv. 632166; Sez. 5^, n. 13759 del 06/07/2016, Rv. 640341).
2. Il secondo motivo è infondato. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, comma 1, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella prevista dalla prima parte della medesima disposizione. In caso di notificazione effettuata direttamente a mezzo posta, la notifica si perfeziona con la ricezione dell’atto da parte del destinatario, alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità di un’apposita relata. (Sez. 5, Sentenza n. 6395 del 19/03/2014, Rv. 630819; Sez. 5, Sentenza n. 4567 del 06/03/2015, Rv. 634996).
3. Il terzo motivo è inammissibile. La medesima questione viene sussunta entro due eterogenee tipologie di ricorso (error in procedendo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e vizio della motivazione a norma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), demandando inammissibilmente al giudice di legittimità il compito di districare dalla mescolanza dei motivi di ricorso le separate censure indistintamente dedotte. (Sez. 5, Sentenza n. 18021 del 14/09/2016, Rv. 641127;Sez. 1, Sentenza n. 19443 del 23/09/2011, Rv. 619790).
PQM
Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al rimborso delle spese in favore della Agenzia delle Entrate liquidate in euro novemila oltre eventuali spese prenotate a debito, e nei confronti di Equitalia Gerit spa liquidate in euro novemila oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2017