Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5412 del 27/02/2020
Cassazione civile sez. lav., 27/02/2020, (ud. 03/12/2019, dep. 27/02/2020), n.5412
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Presidente –
Dott. DE GREGORIO Federico – rel. Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –
Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –
Dott. PICCONE Valeria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 2960-2016 proposto da:
P.M., C.L., C.E., elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA GIOSUE’ BORSI 4, presso lo studio
dell’avvocato FEDERICA SCAFARELLI, che li rappresenta e difende
unitamente agli avvocati GIOVANNI SCUDIER, LUCIA CASELLA;
– ricorrenti principali –
CA.ER., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL MONTE
OPPIO 5, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO PASCUCCI,
rappresentato e difeso dagli avvocati GIANCARLO MAZZETTO, GIANLUCA
CALZAVARA;
– controricorrente – ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 300/2015 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,
depositata il 11/08/2015 r.g.n. 766/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
03/12/2019 dal Consigliere Dott. FEDERICO DE GREGORIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CIMMINO ALESSANDRO, che ha concluso per l’estinzione.
Fatto
FATTO e DIRITTO
Con sentenza n. 300/15 in data 30 aprile – 11 agosto 2015 la Corte di Appello di Venezia in parziale accoglimento dell’impugnazione principale proposta da CA.Er. condannava gli appellati P.M., C.L. ed E. (eredi di C.S.) al pagamento in favore del suddetto appellante degli utili d’impresa risultanti dalle dichiarazioni dei redditi prodotte in giudizio per il periodo 4 maggio 1996 / 4 maggio 2001, oltre accessori di legge. Inoltre, la stessa Corte territoriale accoglieva l’impugnazione incidentale, rigettando la domanda di risarcimento danni avanzata dal suddetto CA.Er.; tanto in riforma della gravata pronuncia n. 1082/21-10-2011, emessa dal Tribunale di Padova, per cui venivano anche per intero compensate le spese di lite, relative ad entrambi i gradi del giudizio di merito.
Avverso la suddetta pronuncia d’appello proponevano ricorso per cassazione P.M., C.L. ed E., cui resisteva CA.Er. mediante controricorso, spiegando a sua volta contestuale, avverso il quale replicavano i ricorrenti principali con controricorso al ricorso incidentale.
Successivamente, con atto datato 5.11.2019, depositato in cancelleria in vista della pubblica udienza fissata al tre dicembre 2019, CA.Er., facendo riferimento pure ad una transazione nelle more intervenuta con conseguente cessazione della materia del contendere, ha dichiarato di rinunciare al ricorso incidentale, ed i ricorrenti principali hanno anch’essi dichiarato “di aderire alla predetta rinuncia, comunque accettandola, e di rinunciare a loro volta al ricorso principale, cui aderisce il sig. Ca.Er. accettandola”. Il succitato atto risulta, inoltre, sottoscritto in calce dalle parti personalmente, unitamente agli avv.ti G. Calzavara (per il ricorrente incidentale), nonchè L. Casella, G. Scudier e F. Scafarelli (per i ricorrenti principali).
Pertanto, va dichiarata l’estinzione del processo, ex artt. 390-391 c.p.c., in base alle intervenute rinunzie, debitamente sottoscritte ed accettate reciprocamente dagli aventi diritto. Con riferimento a detta estinzione nulla va, comunque, disposto in ordine alle spese, avuto riguardo alle menzionate accettazioni.
Essendo il procedimento definito con declaratoria di estinzione per rinunzie con rispettive accettazioni, non ricorrono ovviamente i presupposti processuali per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato, il cui versamento infatti è dovuto soltanto nel caso d’integrale rigetto dell’impugnazione, ovvero perchè questa risulti inammissibile o improcedibile.
P.Q.M.
la CORTE dichiara ESTINTO il processo.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della NON sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte ricorrente, principale ed incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2020