Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5412 del 08/03/2011

Cassazione civile sez. un., 08/03/2011, (ud. 08/02/2011, dep. 08/03/2011), n.5412

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Primo Presidente f.f. –

Dott. PREDEN Roberto – Presidente di sezione –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso per regolamento di giurisdizione proposto da:

F.M.R., elettivamente domiciliata in Latina, piazza B.

Buozzi 1, presso lo studio dell’avv. Di Mambro Luigi, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca e Direzione

Didattica Statale (OMISSIS), domiciliati in Roma, via dei

Portoghesi 12, presso L’Avvocatura Generale dello Stato che li

rappresenta e difende per legge;

– controricorrente –

B.A. e Br.Sa.;

– intimate –

A.A., elettivamente domiciliata in Latina, piazza B.

Buozzi 1, presso lo studio dell’avv. Di Mambro Luigi, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca e Direzione

Didattica Statale (OMISSIS), domiciliati in Roma, via

dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che li

rappresenta e difende per legge;

– controricorrente –

B.A. e Br.Sa.;

– intimate –

D.A.L., elettivamente domiciliata in Latina, piazza B.

Buozzi 1, presso lo studio dell’avv. Di Mambro Luigi, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, Direzione Didattica

Statale (OMISSIS), B.A. e B.

S.;

– intimati –

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’8/2/2011 dal Relatore Cons. Dott. Francesco TIRELLI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

dato atto che il consigliere nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c. ha depositato la seguente relazione: “rilevato che F.R. M. ha impugnato davanti al TAR del Lazio il rigetto della sua domanda d’inserimento nelle graduatorie di terza fascia del personale ATA, cui aveva sostenuto di avere diritto per rivestire, presso il (OMISSIS), la qualità di pulitrice alle dipendenze della spa Latina Ambiente, da cui era stata assunta con contratto a tempo determinato dal 10/9/1999 al 31/12/1999;

che il giudice adito ha, pero, declinato la propria giurisdizione;

che la F. ha presentato allora istanza ex art. 700 c.p.c. al giudice del lavoro presso il Tribunale di Latina che, tuttavia, ha ritenute anch’egli di non avere giurisdizione, rigettando di conseguenza il ricorso;

che la F. ha depositato a questo punto ricorso ex art. 41 c.p.c. chiedendo alla Suprema Corte di voler indicare il giudice destinato a conoscere la controversia;

che il predetto ricorso sembrerebbe, però, inammissibile sia ove inteso come regolamento di giurisdizione, perchè manca la prova della instaurazione di un giudizio di merito a seguito del rigetto della istanza cautelare (C. Cass. 2007/14 38 9), sia ove interpretato come denuncia di un conflitto negativo di giurisdizione, atteso che in relazione alla ordinanza con la quale il giudice ordinario declini la giurisdizione sulla richiesta di provvedimento cautelare ed alla sentenza con la quale il. TAR pronunci analoga declinatoria sulla domanda proposta per il merito, non è configurabile alcun conflitto denunciabile ai sensi dell’art. 362 c.p.c., comma 2, n. 1 stante la inidoneità del provvedimento del giudice ordinario a spiegare effetti vincolanti nel successivo giudizio di merito (C. Cass. 2006/4914); che sembrano perciò sussistere le condizioni per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.”:

che l’estensore della predetta relazione era stato nominato col medesimo decreto relatore non soltanto del ricorso proposto dalla F., ma anche di quelli presentati dalla A. e dalla D. A.; che in considerazione di quanto sopra e dell’assoluta identità delle situazioni e delle questioni dedotte, deve ritenersi che pur menzionando soltanto la F., la predetta relazione abbia voluto riferirsi anche ai ricorsi proposti dalla A. e dalla D.A.;

che riuniti gli stessi per evidenti ragioni di connessione oggettiva, rimane unicamente da aggiungere che il Collegio condivide e ribadisce le osservazioni del relatore;

che i ricorsi riuniti vanno dichiarati, pertanto, inammissibili;

che avuto riguardo all’oggetto della lite ed alla natura degli Interessi in conflitto, stimasi equo compensare per intero le spese del presente giudizio tra le parti.

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni Unite, riunisce i ricorsi e li dichiara inammissibili, compensando per intero le spese di lite tra le parti.

Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2011

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