Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5412 del 07/03/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 5412 Anno 2018
Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI
Relatore: TEDESCO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22942/2012 R.G. proposto da
Franco Vago S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv. Marco Turci
e Alessandro Fruscione, con domicilio eletto in Roma, via
Giambattista Vico, presso lo studio dell’avv. Alessandro Fruscione;
Trenditex s.r.l. rappresentata e difesa dagli avv. Marco Turci e
Alessandro Fruscione, con domicilio eletto in Roma, via Giambattista
Vico, presso lo studio dell’avv. Alessandro Fruscione;

-ricorrente contro
Agenzia delle dogane, in persona del direttore

pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

-contro ricorrenteavverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Toscana n. 17/24/12, depositata il 21 febbraio 2012.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 ottobre
2017 dal Consigliere Giuseppe Tedesco.

Rilevato che:

Data pubblicazione: 07/03/2018

-la società Trenditex s.r.l. e la Franco Vago S.p.A., con separati
ricorsi, hanno impugnato l’avviso di rettifica emesso dall’Agenzia delle
dogane per il recupero di Iva all’importazione scaturente, secondo la
prospettazione dell’Ufficio, dalla omessa introduzione fisica di merce
di provenienza extracomunitaria nel deposito fiscale Iva gestito in

aveva reso illegittimo l’assolvimento dell’Iva mediante
autofatturazione ai sensi dell’art. 50-bis del d.l. n. 331 del 1993;
– l’Ufficio quindi richiedeva in solido all’importatore ed al gestore il
versamento dell’Iva non effettuato all’atto dell’importazione, oltre
interessi;
– la sentenza di primo grado, sfavorevole per la contribuente e per
il gestore del deposito, è stata confermata dalla Commissione
tributaria regionale della Toscana;
– il giudice di appello, posta la premessa che la virtualità della
gestione del deposito risultava dalla sentenza

penale di

patteggiamento resa nei confronti del gestore del deposito,
condivideva la valutazione dell’Ufficio sulla essenzialità, al fine di
riconoscere l’efficacia dell’autofattura, della introduzione fisica della
merce nel deposito Iva;
– contro la sentenza la società e il gestore hanno proposto separati
ricorsi per cassazione, affidati a sei motivi quello del gestore e a
cinque motivo quello della società, cui ha Agenzia delle dogane ha
reagito con controricorso.

Considerato che:
– l’Agenzia delle dogane ha depositato provvedimento con il quale
l’Ufficio, a seguito della sentenza della CGUE 17 luglio 2014,
Equo/and, in causa C-272/13, ha annullato in autotutela l’avviso di
rettifica n. 24590 del 2008 oggetto di causa, a suo tempo emesso nei
confronti del gestore del deposito e della società importatrice;

2

modo virtuale dalla Franco Vago S.p.A., circostanza che, per l’Ufficio,

- la stessa Agenzia, con memoria depositata ai sensi dell’art. 380
bisl, ha poi chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere,
rimarcando che la sentenza della Corte di Giustizia ha determinato il
venir meno della pretesa impositiva limitatamente all’imposta, ferma
la legittimità dell’accertamento e la debenza delle sanzioni;

è la sola rettifica della dichiarazione doganale, per cui sussistono i
presupposti per la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessata
materia del contendere;
– avuto riguardo al fatto che la sentenza della Corte di Giustizia è
intervenuta in un secondo tempo, si ravvisano le condizioni per
disporre la compensazione delle spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere;
compensa le spese dell’intero giudizio.
Roma 24 ottobre 2017.
Il Presidente

-tuttavia, nella presente vicenda, oggetto della vicenda giudiziaria

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