Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5412 del 03/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 03/03/2017, (ud. 14/12/2016, dep.03/03/2017),  n. 5412

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. DIOTALLEVI Giovanni – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. ANDREAZZA Gastone – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12610-2009 proposto da:

COMM. G. NICCOLAI SUD APPALTI SERVIZI N. U. E AFFINI SRL IN

LIQUIDAZIONE in persona del liquidatore e legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI VILLA SEVERINI 54,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE TINELLI, che lo rappresenta

e difende con procura notarile del Not. Dr. FILIPPO IMME’ in

SIRACUSA rep. n. 40336 dell’11/05/2009;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

sul ricorso 29762-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

COMM. GUGLIELMO NICCOLAI SUD APPALTI SERVIZI NETTEZZA URBANA ED

AFFINI SRL IN LIQUIDAZIONE;

– intimato –

Nonchè da:

COMM. GUGLIELMO NICCOLAI SUD APPALTI SERVIZI NETTEZZA URBANA ED

AFFINI SRL IN LIQUIDAZIONE in persona del liquidatore e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI

VILLA SEVERINI 54, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE TINELLI,

che lo rappresenta e difende giusta delega a margine;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 37/2008 della COMM. TRIB. REG. del LAZIO,

depositata il 09/04/2008 e avverso la sentenza n. 196/2010

depositata il 20/10/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/12/2016 dal Consigliere Dott. LOCATELLI GIUSEPPE;

udito per il n. r.g. 12610/09 ricorrente l’Avvocato RIDOLFI per

delega dell’Avvocato TINELLI che si riporta al ricorso;

udito per il controricorrente l’Avvocato GUIZZI che ha chiesto il

rigetto;

udito per il n. r.g. 29762/11 ricorrente l’Avvocato GUIZZI che ha

chiesto l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato RIDOLFI per delega

dell’Avvocato TINELLI che si riporta al ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE SERGIO che ha concluso per il n. r.g. 12610/09 in via

principale rigetto dei primi tre motivi, accoglimento del 4 motivo,

assorbiti i restanti, in subordine il rigetto del ricorso;

per il n. r.g. 29762/11 l’accoglimento del ricorso principale e

l’assorbimento del ricorso incidentale.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

A seguito di processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza – Nucleo Polizia tributaria di Roma, l’Agenzia delle Entrate notificava alla società Comm. G. Niccolai Sud Appalti Servizi N.U. e affini s.r.l., un avviso di accertamento con il quale, in riferimento all’anno di imposta 1997, contestava l’omessa presentazione della dichiarazione del sostituto di imposta, l’omesso versamento delle ritenute effettuate sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti per Lire 1.183.003.723, l’omesso versamento delle ritenute sulle indennità di fine rapporto per Lire 53.107.000, recuperando le ritenute omesse per complessivi Lire 1.236.112.000 (pari ad Euro 638.398) ed irrogando le relative sanzioni.

La società proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Roma che lo accoglieva con sentenza n. 170 del 2006.

L’Agenzia delle Entrate proponeva appello alla Commissione tributaria regionale del Lazio che, con sentenza n. 37 del 9.4.2008, riformava la decisione impugnata e confermava l’atto impositivo. La Commissione tributaria regionale rigettava le eccezioni di inammissibilità dell’appello osservando che: la notificazione dell’atto di appello effettuata presso la residenza del difensore con ritiro del plico da parte di persona qualificatasi “al servizio del destinatario”, anzichè presso il nuovo indirizzo dello studio debitamente comunicato dal difensore alla Agenzia delle Entrate, non poteva qualificarsi notificazione giuridicamente inesistente ma al più notificazione nulla sanata dalla avvenuta costituzione in giudizio di parte appellata; l’appello era tempestivo, dovendosi avere riguardo alla data di spedizione e non di ricezione dell’atto; riteneva sussistente la fattispecie di dichiarazione omessa, non essendovi prova della avvenuta spedizione e ricezione della dichiarazione annuale mod. 770 da parte del competente Centro servizi ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 12, vigente ratione temporis.

Contro la sentenza di appello la società propone ricorso (n.rg. 12610/11) per quattordici motivi:1) violazione e falsa applicazione dell’art. 141 c.p.c., comma 1, art. 330 c.p.c., comma 1, e art. 160 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella parte in cui ha ritenuto che la notificazione dell’atto di appello, effettuata dalla Agenzia delle Entrate presso il precedente indirizzo dello studio del difensore, non fosse inesistente ma nulla e quindi sanabile con la costituzione in giudizio di parte appellata; 2) insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, con riguardo al medesimo fatto dedotto con il primo motivo; 3) violazione e falsa applicazione dell’art. 327 c.p.c., comma 1 e art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella parte in cui non ha rilevato che la notifica dell’atto di appello dell’Ufficio andava effettuata al difensore domiciliatario entro e non oltre il 30.7.2007, mentre la costituzione in giudizio di parte appellata, quale fatto astrattamente sanante, era avvenuta soltanto in data 28.1.2008, con la conseguenza che i termini per la proposizione del gravame erano spirati e la sentenza appellata era passato in giudicato; 4) violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 1, la L. n. 249 del 1968, art. 5, D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, art. 9, comma 7 e art. 12, comma 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella parte in cui ha ritenuto che la dichiarazione del sostituto di imposta inviata al Ministero delle finanze sia stata omessa o inviata tardivamente; 5) violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43, commi 1 e 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella parte in cui, considerata l’avvenuta presentazione della dichiarazione del sostituto di imposta, non ha ritenuto la tardività della notificazione dell’avviso di accertamento per decorrenza del termine previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43, comma 1; 6) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 2, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3″ poichè, dovendosi ritenere tempestivamente presentata la dichiarazione del sostituto di imposta, la Commissione tributaria regionale avrebbe dovuto considerare illegittime le sanzioni applicate; 7) omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella parte in cui la Commissione tributaria regionale ha fondato la propria decisione sulla mancata presentazione della istanza di adesione al condono a norma della L. n. 289 del 2002, art. 9 bis, mentre la società aveva invocato l’avvenuta adesione al condono a norma della L. n. 289 del 2002, art. 9, quale causa ostativo alla applicazione delle sanzioni per omesso versamento delle ritenute; 7) (bis) nullità della sentenza per ultrapetizione in violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nella parte in cui la Commissione tributaria regionale ha ritenuto non provata l’avvenuta presentazione del condono a norma della L. n. 289 del 2002, art. 9 bis, mentre la società non aveva mai affermato la propria adesione al predetto tipo di condono; 8) violazione dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: la Commissione tributaria regionale, negando che nel fascicolo processuale fosse presenta l’istanza di adesione al condono tombale a norma della L. n. 289 del 2002, art. 9, e che vi fosse stata adesione della società al predetto condono, come ammesso dallo stesso Ufficio, ha violato il giudicato interno; 9) nullità della sentenza per ultrapetizione in violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e giudicato con riguardo alla medesima circostanza evidenziata nel precedente motivo; 10) nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, perchè solo in appello l’Agenzia delle Entrate aveva rilevato la sussistenza di una causa ostativa alla presentazione della istanza di condono ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9, costituita dalla notifica del processo verbale di constatazione; 11) insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5: la Commissione tributaria regionale non ha spiegato il percorso argomentativo per ritenere inidonea la definizione del processo verbale di constatazione ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 15; 12) violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 10, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella parte in cui la Commissione tributaria regionale ha negato che l’adesione al condono tombale a norma della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 10, lett. b), sia idonea ad estinguere le sanzioni per omesso versamento delle ritenute di imposta, senza che a tal fine sia necessaria l’adesione al condono previsto dalla L. n. 289 del 2002, art. 9 bis; 13) violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, artt. 10, 9 e 15, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella parte in cui la Commissione tributaria regionale ha ritenuto operante la proroga biennale per la notifica degli accertamenti prevista dall’art. 10 legge citata, nonostante la società avesse validamente aderito al condono tombale a norma della L. n. 289 del 2002, art. 9; 14) violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 10, nella parte in cui la Commissione tributaria regionale ha ritenuto l’applicabilità della proroga dei termini per l’accertamento in ragione della inefficacia della istanza di condono proposta a norma della L. n. 289 del 2002, art. 9 bis, mentre detta proroga è prevista solo nei confronti dei contribuenti che non si siano avvalso di alcuna delle forme di sanatoria previste dalla L. n. 289 del 2002, artt. 7, 8 e 9.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Contro la medesima sentenza della Commissione tributaria regionale n. 37 del 9.4.2008, la società, oltre a proporre ricorso per cassazione, proponeva ricorso per revocazione a norma dell’art. 395 c.p.c., n. 4. La Commissione tributaria regionale del Lazio con sentenza n. 196 del 21.10.2010 accoglieva il ricorso, pronunciando la revocazione della citata sentenza. Il giudice riteneva la sussistenza di un errore di fatto revocatorio nella parte in cui la sentenza aveva affermato l’inesistenza agli atti della richiesta di condono tombale presentata dalla società a norma della L. n. 289 del 2002, art. 9, mentre tale istanza risultava prodotta nel giudizio innanzi alla Commissione tributaria provinciale.

Contro la sentenza di revocazione l’Agenzia delle Entrate propone ricorso (n.rg. 29762/11) per due motivi: 1)violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 64 e art. 395 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nella parte in cui ha ritenuto la sussistenza di un errore revocatorio nonostante la sentenza revocata fosse basata sulla ritenuta inefficacia delle istanze di condono quand’anche effettivamente presentate; 2) in subordine deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 67 e art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nella parte in cui la Commissione tributaria regionale si è limitata a disporre la revocazione senza decidere nel merito la causa.

La società resiste con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato formulando sette motivi: 1) nullità della sentenza per omessa pronuncia in violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nella parte in cui, dopo avere pronunciato la revocazione della sentenza, non ha statuito in merito alla dedotta tardività della notifica dell’avviso di accertamento; 2) nullità della sentenza per omessa pronuncia in violazione dell’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nella parte in cui non ha deciso sulla inconfigurabilità dell’illecito tributario per il quale sono state irrogate le sanzioni; 3) nullità della sentenza per omessa pronuncia in violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nella parte in cui non ha esaminato l’eccezione della contribuente secondo cui gli effetti del condono tombale non potevano ritenersi preclusi dalla avvenuta notifica del processo verbale di constatazione; 4) nullità della sentenza per omessa pronuncia in violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, con riferimento alla medesima circostanza indicata nel precedente motivo; 5) nullità della sentenza per omessa pronuncia in violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nella parte in cui non ha statuito sulla eccezione secondo cui l’adesione al condono tombale doveva produrre effetto estintivo anche in riferimento alle sanzioni irrogate per omesso versamento delle ritenute; 6) nullità della sentenza per omessa pronuncia in violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nella parte in cui non ha statuito sulla eccezione relativa alla tardività della notifica dell’avviso di accertamento; 7) nullità della sentenza per omessa pronuncia in violazione dell’art. 112 c.p.c., art. 67, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nella parte in cui non ha statuito sulla eccezione di inammissibilità dell’appello proposto dalla Agenzia delle Entrate.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Preliminarmente si dispone la riunione dei ricorsi a norma dell’art. 274 c.p.c..

A) Il ricorso n. 29762/11 contro la sentenza di revocazione, da trattarsi prioritariamente, deve essere accolto.

1. Il primo motivo è fondato. La sentenza revocata contiene l’espressa affermazione che “le suddette istanze (di condono) ex artt. 9 e 9 bis, quand’anche fossero state effettivamente presentate, risulterebbe in ogni caso inefficaci”, per le ragioni giuridiche, espressamente illustrate nel prosieguo della motivazione, che le rendevano comunque invalide. E’ pertanto evidente che l’ipotizzato errore di fatto in cui è incorsa la Commissione tributaria regionale allorchè ha affermato che non vi era agli atti la prova della avvenuta presentazione della istanza di condono, è del tutto privo dei requisiti di essenzialità e decisività che devono connotare l’errore revocatorio di cui all’art. 395 c.p.c., n. 4, difettando il nesso di causalità tra l’errore di fatto ritenuto e la decisione assunta, la cui ratio si fonda sulla inammissibilità ed inefficacia della eventuale istanza di condono presentata. (in senso conforme, sui requisiti dell’errore revocatorio, Sez. 1, Sentenza n. 6038 del 29/03/2016, Rv. 639274).

2. Il secondo motivo è assorbito.

3. Tutti i motivi di ricorso incidentale condizionato sono inammissibili. L’insussistenza dei presupposto giuridico per la pronuncia di revocazione della sentenza per errore di fatto (difetto dei requisiti di essenzialità e decisività dell’errore revocatorio) preclude al giudice adito con la domanda di revocazione di esaminare i profili di merito della sentenza impugnata. I vizi prospettati in via di ricorso incidentale, possono farsi valere, come avvenuto, con il rimedio del ricorso per cassazione.

La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata senza rinvio ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 4. Le spese sono compensate in ragione della peculiarità del caso.

B) Il ricorso n. 12610/09 proposto dalla società deve essere rigettato.

1. Il primo motivo è infondato. A prescindere dall’erroneo qualificazione del motivo di ricorso quale denuncia di violazione di legge anzichè di vizio del procedimento, la decisione del giudice di merito è conforme alla giurisprudenza di questa Corte, che, decidendo un caso analogo, ha stabilito il principio secondo cui deve considerarsi inesistente la notificazione eseguita in luogo non avente alcun collegamento con il destinatario, ovvero nel caso in cui sia stata omessa la consegna dell’atto da notificare, mentre è nulla quando essa, nonostante l’inosservanza di formalità e di disposizioni di legge, sia, comunque, materialmente avvenuta mediante rilascio di copia dell’atto a persona e luogo avente un qualche riferimento con il destinatario della notificazione. Pertanto la notificazione dell’atto di impugnazione effettuata presso il difensore al domicilio inizialmente indicato, mediante consegna a persona dichiaratasi abilitata a riceverlo quale collaboratore, è nulla ma non inesistente, senza che assuma rilevo l’intervenuta comunicazione, da parte del difensore domiciliatario, dell’avvenuta variazione dello studio, attestando la relata di notifica la conservazione di una relazione, tale da autorizzare la presunzione che il difensore medesimo sia stato informato del contenuto dell’atto notificato. (Sez. 5, Sentenza n. 28285 del 18/12/2013, Rv. 629576).

Nel caso in esame risulta dalla sentenza della Commissione tributaria regionale che l’atto di appello, pur notificato presso l’iniziale domicilio eletto, poi variato, è stato consegnato a persona qualificatasi “al servizio del destinatario”, che ne ha avuto sicura conoscenza come attestato dalla tempestiva costituzione nel giudizio di appello.

2. Il secondo motivo è infondato. La riportata motivazione, con la quale il giudice di appello ha ritenuto nulla e non inesistente la notificazione dell’atto di appello, possiede il requisito della sufficienza.

3. Il terzo motivo è infondato. La sanatoria della nullità della notificazione dell’atto di impugnazione ha effetto ex tunc e non ex nunc: pertanto, una volta che essa sia intervenuta, gli effetti non si producono a decorrere dalla data in cui si è verificato l’evento sanante (nella specie costituzione in giudizio di parte appellata), ma “ab imis”, dalla data in cui la notificazione è stata effettuata, corrispondente, quanto alla parte impugnante, alla data di spedizione dell’atto di appello.

4. Il quarto motivo è infondato. Il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 12, comma 4, nel testo vigente ratione temporis, prevedeva inequivocabilmente che la presentazione della dichiarazione ad ufficio diverso da quelli indicati (Comune di domicilio fiscale; Centro di assistenza) si considerava avvenuta “nel giorno in cui la dichiarazione sia pervenuta all’ufficio delle imposte competente”. Il giudice di appello ha ritenuto che, di tale avvenuta ricezione, non vi sia prova alcuna, svolgendo un apprezzamento di merito (insindacabile in questa sede) in ordine alla inidoneità della spedizione della raccomandata, indirizzata genericamente al “Ministero delle finanze”, a dimostrarne l’avvenuto recapito all’ufficio delle imposte competente.

5. Il quinto motivo è inammissibile per inidoneità del quesito. Viene dedotta la tardività della notificazione dell’avviso di accertamento sul presupposto di fatto, escluso dal giudice di merito, della avvenuta presentazione della dichiarazione del sostituto dì imposta e della conseguente inapplicabilità del termine “lungo” di notificazione degli avvisi di accertamento previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43, in caso di omessa presentazione della dichiarazione.

6. Il sesto motivo è inammissibile per la medesima ragione indicata nell’esame del precedente motivo.

7. Il settimo motivo è infondato. Il giudice di appello ha correttamente osservato che una eventuale presentazione di istanza di condono ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9 bis, sarebbe stata inefficace, atteso che la società “non ha provato, anzi non ha neppure eccepito l’avvenuto pagamento delle ritenute operate”, costituente condizione dí efficacia del condono “clemenziale”.

8. L’ottavo e nono motivo sono inammissibili perchè propongono questioni estranee alla ratio decidendi. Il giudice di merito non ha fondato la propria decisione sulla mancanza di prova della intervenuta adesione al condono, ma sulla circostanza che la domanda di condono, quand’anche effettivamente presentata, sarebbe stata inefficace.

8. Il decimo motivo è infondato. Parte appellante non ha introdotto domande nuove, vietate nel giudizio di appello a norma del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57, ma ha svolto una legittima argomentazione a sostegno del proprio atto di impugnazione ribadendo l’inefficacia del condono previsto dalla L. n. 289 del 2002, art. 9, ai fini della sanatoria delle sanzioni, la cui esclusione richiede la specifica adesione al condono clemenziale previsto dalla L. n. 289 del 2002, art. 9 bis. In ogni caso la rilevazione della causa ostativa alla definizione automatica per gli anni pregressi (condono tombale) prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 14, siccome attinente alla delimitazione del perimetro applicativo della norma agevolativa, rientra nella attività interpretativa esercitabile dal giudice senza necessità di eccezioni di parte.

9. L’undicesimo motivo è infondato. Il giudice di appello ha osservato che la copia del prospetto di calcolo per la definizione dei processi verbali di constatazione ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 15, comma 5, con annesso attestato di pagamento della somma di Euro 6.000, non poteva che riguardare le violazioni minori relative agli obblighi contabili, con evidente, anche se implicito, riferimento alla palese incapienza della somma versata rispetto alla sanatoria degli omessi versamenti di ritenute da parte del sostituto di imposta per l’importo di Lire 1.236.112.000.

10. Il dodicesimo motivo è inammissibile. Posto che il giudice di merito ha ritenuto sussistente la causa ostativa alla applicazione del condono prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 14, diviene irrilevante la censura relativa alla pretesa efficacia del condono tombale anche ai fini della estinzione delle sanzioni.

11 Il tredicesimo e quattordicesimo motivo sono inammissibile. La ricorrente deduce che il giudice di appello abbia erroneamente ritenuto applicabile la proroga dei termini per l’accertamento disposta dalla L. n. 289 del 2002, art. 10, nei confronti dei contribuenti che non aderiscono al condono previsto dagli artt. 7, 8 e 9 della stessa legge, sul presupposto della validità della istanza di condono presentato dalla società a norma della L. n. 289 del 2002, art. 9, validità invece espressamente esclusa dal giudice di merito in presenza della causa ostativa prevista dall’art. 9, comma 14.

Spese regolate come da dispositivo.

PQM

Riunisce al presente il ricorso n. 29762/2011; accoglie il ricorso n. 29762/11, cassa senza rinvio la sentenza di revocazione impugnata dalla Agenzia delle Entrate e compensa le spese. Rigetta il ricorso n. 12610/2009 e condanna la società ricorrente al rimborso delle spese in favore della Agenzia delle Entrate, liquidate in euro diecimila oltre eventuali spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2017

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