Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5411 del 28/02/2017

Cassazione civile, sez. III, 28/02/2017, (ud. 21/10/2016, dep.28/02/2017),  n. 5011

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4878-2014 proposto da:

SICILCASSA SPA IN LCA in persona dei Commissari Liquidatori Dott.

F.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ORAZIO 31,

presso lo studio dell’avvocato GIANCARLO MATTEI, che la rappresenta

e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona del Ministro in

carica, domiciliato ex lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è difeso per legge;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 25/2013 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 15/01/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/10/2016 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;

udito l’Avvocato GIANCARLO MATTEI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Nel 1999 il Ministero delle Finanze propose dinanzi al Tribunale di Palermo opposizione allo stato passivo della società Sicilcassa s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 87 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), esponendo che: (-) il (OMISSIS) erano stati trafugati dalla filiale Sicilcassa di (OMISSIS) moduli in bianco di assegni;

(-) gli assegni furono abusivamente riempiti ed utilizzati per acquistare beni in un’asta pubblica bandita dall’ufficio doganale di (OMISSIS);

(-) la Sicilcassa, avendo malamente custodito i suddetti titoli, era colposamente corresponsabile della frode perpetrata ai danni del Ministero;

(-) il giudizio di risarcimento del danno proposto dal Ministero nei confronti della Sicilcassa dinanzi al Tribunale di Milano era stato interrotto a causa della sopravvenuta liquidazione coatta amministrativa della convenuta;

(-) la domanda del Ministero di ammissione al passivo della liquidazione coatta amministrativa della Sicilcassa era stata respinta.

Chiese pertanto l’ammissione al passivo della liquidazione coatta per un importo pari a quello incorporato nei titoli abusivamente utilizzati per il pagamento del prezzo dell’asta, ovvero Euro 27.372,22.

2. La liquidazione coatta amministrazione della Sicilcassa si costituì e chiese il rigetto dell’opposizione. Dedusse che non poteva esserle imputato a titolo di colpa il furto degli assegni, e che comunque i funzionari delle Dogane che accettarono in pagamento quei titoli erano stati negligenti, in quanto essi ripresentavano varie anomalie che avrebbero dovuto indurre in sospetto il prenditore. In particolare, sostenne che i moduli trafugati consistevano in assegni piazzati di cui al R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, artt. 101 e segg. (c.d. legge assegni), che non avrebbero potuto circolare al di fuori della Sicilia.

3. Il Tribunale di Palermo con sentenza 17.11.2004 n. 3789 accolse la domanda. Il Tribunale, dopo avere accertato in facto che la Sicilcassa tenne una condotta colposa, consistita nella difettosa custodia dei titoli suddetti, ne affermò la responsabilità “ai sensi dell’art. 2051 c.c.”.

4. La sentenza venne appellata dalla liquidazione coatta della Sicilcassa.

La Corte d’appello rigettò il gravame della liquidazione coatta, ritenendo:

(-) che correttamente il tribunale avesse applicato l’art. 2051 c.c. al caso di specie;

(-) che non vi fu colpa concorrente dei funzionari della Dogana nell’accettare in pagamento i titoli trafugati e contraffatti, perchè questi ultimi non presentavano anomalie tali da destare sospetti.

4. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione dalla liquidazione coatta amministrativa della Sicilcassa, con ricorso fondato su tre motivi.

Ha resistito con controricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, successore del Ministero delle Finanze.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I motivi di ricorso.

1.1. Con tutti e tre i motivi del proprio ricorso la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta sia da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 (lamenta, in particolare, la violazione degli artt. 1176, 2043, 2051 c.c.; R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, art. 6, comma 3); sia dal vizio di “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione”, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (che tuttavia al presente giudizio è applicabile nel testo modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134).

1.2. I tre motivi possono essere esaminati congiuntamente. Essi infatti, pur formalmente distinti, nella sostanza muovono alla sentenza impugnata una sola censura, articolata in più profili.

La liquidazione coatta della Sicilcassa impugna la statuizione con la quale la Corte d’appello ha escluso la colpa (tanto esclusiva, quanto concorrente) dei funzionari della Dogana di (OMISSIS), i quali accettarono in pagamento gli assegni rubati e contraffatti.

1.3. Sostiene la Sicilcassa che la Corte d’appello, nell’escludere la colpa dei funzionari del Ministero, avrebbe violato l’art. 1176 c.c., perchè ha accertato in facto una condotta negligente, ma ha escluso in iure la responsabilità di chi l’ha tenuta. Spiega che la Corte d’appello avrebbe errato nell’escludere la colpa dei funzionari delle dogane perchè questi ultimi tennero una condotta negligente sotto più profili, ed in particolare:

(-) accettarono in pagamento un titolo (l’assegno “piazzato”) che era pagabile solo in Sicilia, ai sensi del R.D. n. 1736 del 1933, art. 6, comma 3;

(-) accettarono, tra gli altri, un assegno postdatato;

(-) accettarono un nutrito gruppo di assegni i quali risultavano anormalmente emessi tutti lo stesso giorno, con numeri però non progressivi;

(-) accettarono in pagamento titoli il cui furto era stato denunciato dalla Sicilcassa e segnalato a tutte le Questure d’Italia.

2. Nella parte in cui lamenta la violazione degli artt. 1176 e 2043 c.c., il motivo è inammissibile.

Esso infatti sollecita da questa Corte un sindacato sul giudizio di diligenza, compiuto dalla Corte d’appello con riguardo alla condotta tenuta dai funzionari della Dogana di (OMISSIS).

Ma stabilire se il danneggiato abbia o meno, per colpa, contribuito alla causazione del danno è un tipico accertamento di fatto, non una valutazione in diritto. Come tale, esso non è sindacabile in questa sede.

Non sindacabile, in particolare, è la valutazione con la quale il giudice di merito ha ritenuto che le caratteristiche formali degli assegni dati in pagamento ai funzionari della Dogana non fossero tali da destare sospetti in questi ultimi.

2.1. Nella parte in cui lamenta la violazione del cit. R.D. n. 1736 del 1933, art. 6, i motivo è del pari inammissibile, perchè non rispettoso delle prescrizioni di cui all’art. 366 c.p.c., nn. 3 e 6 e art. 369 c.p.c., n. 4.

La ricorrente lamenta infatti che la Corte d’appello non avrebbe rilevato l’inescusabile ignoranza con cui i funzionari della dogana accettarono in pagamento assegni piazzati, che avevano circolato in violazione delle norme che ne stabiliscono i limiti e l’ambito di circolazione.

Ma una censura siffatta avrebbe richiesto che la ricorrente indicasse in ricorso, secondo le previsioni degli artt. 366 e 369 c.p.c., il contenuto e le caratteristiche formali dei titoli che assume essere stati malaccortamente accettati in pagamento. In assenza di tale descrizione o allegazione, non è infatti possibile stabilire se il giudice di merito abbia errato o meno nel ritenere “non anomali” gli assegni dati dai truffatori in pagamento degli oggetti acquistati all’asta.

2.2. Nella parte in cui lamenta che la Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere “diligente” la condotta di funzionari che accettarono in pagamento un assegno postdatato, il motivo è infondato: l’assegno postdatato infatti non è un titolo nullo, ma un titolo meramente irregolare, pagabile a vista, secondo le previsioni del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, art. 31, comma secondo e art. 121 (ex multis, in tal senso, Sez. 1, Sentenza n. 5039 del 30/05/1996, Rv. 497900; Sez. 2, Sentenza n. 10617 del 05/11/1990, Rv. 469643).

3. Nella parte in cui invoca il vizio di “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione” il motivo è inammissibile.

La sentenza d’appello impugnata in questa sede è stata depositata dopo l’11.9.2012. Al presente giudizio, di conseguenza, si applica il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

Le Sezioni Unite di questa Corte, nel chiarire il senso della nuova norma, hanno stabilito che per effetto della riforma “è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).

Nella motivazione della sentenza appena ricordata, inoltre, si precisa che “l’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l’omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti”.

Applicando tali principi al caso di specie, ne risulta che:

– la ricorrente ha prospettato ed illustrato un tipico vizio di motivazione, non più previsto come motivo di ricorso per cassazione dal nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5;

– i motivi di ricorso, là dove prospettano il vizio di motivazione, non possono essere qualificati d’ufficio come censuranti un vizio di omesso esame d’un fatto controverso, perchè mancano di tale censura gli elementi minimi essenziali, così come richiesti dalla ricordata decisione n. 8053 del 2014 delle Sezioni Unite di questa Corte.

3. Le spese.

3.1. Le spese del presente grado di giudizio vanno a poste a carico della ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1 e sono liquidate nel dispositivo.

Poichè la parte vittoriosa è un’amministrazione dello Stato, nei confronti della quale vige il sistema della prenotazione a debito dell’imposta di bollo dovuta sugli atti giudiziari e dei diritti di cancelleria e di ufficiale giudiziario, la condanna alla rifusione delle spese vive deve essere limitata al rimborso delle spese prenotate a debito, come già ritenuto più volte da questa Corte (ex aliis, Sez. 3, Sentenza n. 5028 del 18/04/2000, Rv. 535811).

3.2. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

PQM

la Corte di cassazione:

(-) rigetta il ricorso;

(-) condanna Sicilcassa s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa alla rifusione in favore di Ministero dell’Economia e delle Finanze delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano nella somma di Euro 2.200, oltre rifusione delle spese prenotate a debito;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di Sicilcassa s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 21 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2017

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