Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5411 del 07/03/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 5411 Anno 2018
Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

ORDINANZA

sul ricorso 23924-2010 proposto da:
BOSSO FRANCO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
PIERLUIGI DA PALESTRINA 63, presso lo studio
dell’avvocato MARIO CONTALDI, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato RENZO COLOMBARO;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DI ASTI in persona del Direttore
2017
2546

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente nonchè contro

EQUITALIA SESTRI SPA;

Data pubblicazione: 07/03/2018

- intimata –

Nonché da:
EQUITALIA SESTRI SPA, elettivamente domiciliata in
ROMA P.ZZA BARBERINI 12, presso lo studio
dell’avvocato GUSTAVO VISENTINI, che la rappresenta e

MALATESTA;
– controricorrente incidentale contro

BOSSO FRANCO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
PIERLUIGI DA PALESTRINA 63, presso lo studio
dell’avvocato MARIO CONTALDI, che lo rappresenta e
difende;
– controricorrente all’incidentale nonchè contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DI ASTI;
– intimata –

avverso la sentenza n. 15/2010 della COMM.TRIB.REG. di
TORINO, depositata il 26/02/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 23/10/2017 dal Consigliere Dott.
PIERLUIGI DI STEFANO.

difende unitamente all’avvocato ALFONSO MARIA PAPA

R.G. 23924/2010

MOTIVI DELLA DECISIONE
Bosso Franco con ricorso del 17 gennaio 2008 si opponeva alla cartella
01020070003904941 notificatagli dalla Equitalia Sestri S.p.A. fondata su vari
avvisi di accertamento dell’Agenzia delle Entrate, non impugnati, riferiti ad omesso
versamento di Irpef, Iva ed accessori nell’ambito dell’attività di imprenditore edile;
deduceva vizi formali, in particolare la nullità per omessa indicazione del
responsabile del procedimento.
Dopo la notifica del ricorso, Equitalia in data 8 febbraio 2008 notificava

responsabile del procedimento che sottoscriveva l’atto.
Bosso Franco con nuovo ricorso del 10 aprile 2008 impugnava anche tale atto.
La CTP di Asti accoglieva entrambi i ricorsi con sentenze 51 del 19 giugno
2008 e 78 del 12 novembre 2008.
Equitalia appellava entrambe le sentenze; l’Agenzia delle Entrate appellava
sola la prima.
Riuniti i procedimenti, la CTR del Piemonte 24 febbraio 2010 accoglieva
l’appello avverso la prima sentenza, così rigettando l’iniziale impugnazione della
cartella, e rigettava l’appello avverso la seconda sentenza.
Bosso ricorre con quattro motivi.
Primo motivo e secondo motivo: Violazione e falsa applicazione art. 360 n.
3 con riferimento agli artt. 350, comma 3, 335 e 40 c.p.c. nonché nullità della
sentenza o del procedimento ex art. 360 n. 2 c.p.c., per violazione degli art. 353,
comma 3 e 335 c.p.c. per la erronea riunione di due diversi appelli avverso due
diverse sentenze, conseguendone la nullità della sentenza.
Terzo motivo: Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360
n. 3 con riferimento all’art. 112 c.p.c. in quanto ricorre il vizio di ultra petizione
per avere la CTR trattato questioni relative ad un diverso processo intercorso tra
lui, Inps e Inali, non oggetto di alcuna richiesta e non rilevanti ai fini della
decisione sull’appello.
Quarto motivo: Omessa, insufficiente o contradditoria motivazione circa un
fatto controverso e decisivo per il giudizio, art. 360 n. 5: erroneamente non è stata
ritenuta la nullità della cartella per violazione degli art. 7 L. 212/2005 e art. 5 L.
241/1990 per la mancata indicazione del responsabile del procedimento.
Equitalia Sestri spa resiste con controricorso e ricorso incidentale:
quanto ai primi due motivi rileva che correttamente è stata disposta la
riunione ai sensi degli artt. 359 e 274 c.p.c. trattandosi di cause connesse.
Quanto al terzo motivo, vi è palese carenza di interesse del ricorrente alla
decisione sul punto e, comunque, si tratta di risposta ad uno specifico motivo di
gravame dell’appellante che deduceva il vincolo di giudicato della sentenza

nuovamente la medesima cartella di pagamento con la indicazione del

R.G. 23924/2010

pronunciata lui, l’Inps e l’Inail, essendo espressamente impugnata tale parte dalla
Agenzia delle Entrate.
Quanto al quarto motivo, rileva che lo stesso è inammissibile in quanto la
sentenza è conforme alla giurisprudenza delle sezioni unite della Corte.
Con il ricorso incidentale chiede riformarsi la sentenza nella parte in cui ha
ritenuto che Equitalia abbia proceduto ad emettere una seconda cartella-titolo
esecutivo:
con primo motivo deduce la violazione e falsa applicazione di legge ex art.

162 e 182 c.p.c. La cartella di pagamento non è un titolo esecutivo, è un atto
assimilabile al precetto che nessuna norma impedisce di correggere e notificare
più di una volta. Ne vi è alcuna norma che impedisca di integrare o correggere gli
atti.
Con il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione di norme di
diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all’art. 100 c.p.c. Equitalia Sestri,
procedendo alla rinotifica della cartella di pagamento integrata con l’indicazione
del responsabile del procedimento, ha soddisfatto la pretesa sostanziale della
controparte di conoscere il nome del predetto responsabile facendo così venire
meno il suo interesse a coltivare il motivo di ricorso originariamente proposto. La
CTR avrebbe dovuto dare atto di ciò non decidendo nel merito.
L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso:
deduce la inammissibilità ed infondatezza del primo e del secondo motivo di
ricorso rilevando che la parte stessa richiesto la riunione, che il provvedimento di
riunione di cause non è sindacabile in sede di legittimità e che, comunque, era
possibile la riunione facoltativa ex articolo 274 c.p.c.
Quanto al terzo motivo, la sentenza aveva risposto ad uno specifico motivo di
appello della Agenzia delle Entrate.
Quanto al quarto motivo, rileva la inammissibilità della questione relativa alla
mancata indicazione del responsabile procedimento, non essendo prevista tra le
nullità della cartella dalla norma vigente ratione temporis.
Bosso ha poi presentato controricorso avverso il ricorso incidentale di
Equitalia.
In ordine al primo motivo, rileva che Equitalia aveva emesso due cartelle di
pagamento relative al medesimo ruolo in quanto nella formazione della cartella
annullava la prima. In ordine al secondo motivo rileva che permaneva l’interesse
al ricorso non essendo stata annullata la prima cartella.
Il ricorso principale è infondato, risultando privo di interesse il ricors
incidentale.

360 n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 49 del d.P.R. n. 29 settembre 1973, n. 602;

R.G. 23924/2010

I primi due motivi sono infondati. A prescindere da quale sia l’ effetto di una
erronea riunione di processi, in assenza di tempestiva eccezione di parte e di una
apposita previsione di nullità ex art. 156 cod. proc. civ., va considerato che nel
caso di specie è stata fatta corretta applicazione dell’art. 274 cod. proc. civ.
riferibile anche ad impugnazioni proposte contro sentenze pronunciate in giudizi
separati (Sez. 2, Sentenza n. 14607 del 22/06/2007 – Rv. 597814).
Il terzo motivo è infondato non essendovi stata alcuna ultra petizione, tale
non essendo la mera trattazione, nel corpo della motivazione, di questioni non

Il quarto motivo è infondato.
Secondo la norma vigente alla data di notifica della cartella, non era
necessaria la indicazione del responsabile del procedimento a pena di nullità (Sez.
5 , Ordinanza n. 11856 del 12/05/2017 (Rv. 644115): L’indicazione del
responsabile del procedimento negli atti dell’Amministrazione finanziaria non è
richiesta, dall’art. 7 della I. n. 212 del 2000, a pena di nullità, in quanto tale
sanzione è stata introdotta per le cartelle di pagamento dall’art. 36, comma 4-ter,
del d.l. n. 248 del 2007, conv., con modif., dalla I. n. 31 del 2008, applicabile
soltanto alle cartelle riferite ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a
decorrere dal 1 giugno 2008); è quindi corretta la decisione impugnata che ha
ritenuto valida la cartella, pur a fronte della omessa in questione.
Il rigetto del ricorso con conseguente piena validità della prima cartella fa
venire meno l’interesse alla decisione sul ricorso incidentale.
Le spese vanno compensate sussistendo giusti motivi, poiché la omissione
dell’indicazione del responsabile del procedimento da parte dell’agente della
riscossione ha creato una condizione di incertezza che giustificava il ricorso al
contenzioso.
D

P.Q.M.
UNO

Rige tta

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il ricor &é compensa le spese.

Rom così d iso nella camera di consiglio del 23 ottobre 2017
Il

1

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liete estensore
fano

il Presidente
Ernestino Bruschetta

rilevanti nel processo.

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