Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5411 del 07/03/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 5411 Anno 2014
Presidente: PETTI GIOVANNI BATTISTA
Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO

SENTENZA

sul ricorso 13449-2010 proposto da:
RICCI

MICHELE

RCCMHL66K07G1430,

elettivamente

domiciliato in ROMA, P.ZA G. MAZZINI 27, presso lo
studio dell’avvocato TAGLIAFERRO CHIARA,
rappresentato e difeso dall’avvocato ANTOGNETTI
ALBERTO giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013
2511

contro

ALLIANZ SPA 05032630963 (già RIUNIONE ADRIATICA DI
SICURTA’ S.P.A) in persona dei procuratori Dr. ANDREA
CERRETTI e Dott.ssa ANNA GENOVESE, elettivamente

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Data pubblicazione: 07/03/2014

domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 88, presso lo studio
dell’avvocato SPADAFORA GIORGIO, che la rappresenta e
difende giusta procura speciale;
– controricorrente nonchè contro

– intimato –

avverso la sentenza n. 666/2009 della CORTE D’APPELLO
di GENOVA, depositata il 09/06/2009, R.G.N.
1869/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/12/2013 dal Consigliere Dott. LUIGI
ALESSANDRO SCARANO;
udito l’Avvocato GIORGIO SPADAFORA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IGNAZIO PATRONE che ha concluso per
l’inammissibilità in subordine per il rigetto del
ricorso;

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LO NOSTRO MARIO;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 9/6/2009 la Corte d’Appello di Genova
respingeva il gravame interposto dal sig. Michele Ricci nei
confronti della pronunzia Trib. Chiavari 28/7/2003, di rigetto
della domanda da quest’ultimo proposta nei confronti del sig.

r.c.a. R.A.S. s.p.a. di risarcimento dei danni subiti all’esito
di sinistro stradale avvenuto il 20/9/1987 allorquando, mentre
partecipava alla gara ciclistica dilettantistica Milano
Rapallo nel tratto stradale Boasi Ferriere veniva a collisione
con l’autovettura che procedeva in direzione contraria da
quest’ultimo condotta.
Avverso la suindicata pronunzia del giudice dell’appello il
Ricci propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi,
illustrati da memoria.
Resiste con controricorso la società Allianz s.p.a ( già
R.A.S. s.p.a. ).
L’altro intimato non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il l ° motivo il ricorrente denunzia <>.
Lamenta che a tale stregua <>; e che la <>.
Con il 2 ° motivo il ricorrente denunzia <> motivazione su punto decisivo
della controversia, in riferimento all’art. 360, l ° co. n. 5,
c.p.c.
Si duole che la corte di merito abbia erroneamente valutato
le emergenze processuali e in particolare la prova testimoniale,
non motivando in ordine alla preferenza assegnata alla
deposizione del teste Wackerman rispetto a quella della teste
Carfagna, moglie del Lo Nostro e pertanto incapace di
testimoniare ex art. 246 c.p.c.

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tecnica riguardo al fatto che il Lo Nostro, alla guida della

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto
connessi, sono in parte inammissibili e in parte infondati.
Come questa Corte ha già avuto più volte modo di affermare,
i motivi posti a fondamento dell’invocata cassazione della
decisione impugnata debbono avere i caratteri della specificità,

con -fra l’altro- l’esposizione di argomentazioni intelligibili
ed esaurienti ad illustrazione delle dedotte violazioni di norme
o principi di diritto, essendo inammissibile il motivo nel quale
non venga precisato in qual modo e sotto quale profilo (se per
contrasto con la norma indicata, o con l’interpretazione della
stessa fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla
prevalente dottrina) abbia avuto luogo la violazione nella quale
si assume essere incorsa la pronuncia di merito.
Sebbene l’esposizione sommaria dei fatti di causa non deve
necessariamente costituire una premessa a sé stante ed autonoma
rispetto ai motivi di impugnazione, è tuttavia indispensabile,
per soddisfare la prescrizione di cui all’art. 366, 1 0 co. n. 4,
c.p.c., che il ricorso, almeno nella parte destinata alla
esposizione dei motivi, offra, sia pure in modo sommario, una
cognizione sufficientemente chiara e completa dei fatti che
hanno originato la controversia, nonché delle vicende del
processo e della posizione dei soggetti che vi hanno
partecipato, in modo che tali elementi possano essere conosciuti
soltanto mediante il ricorso, senza necessità di attingere ad
altre fonti, ivi compresi i propri scritti difensivi del

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della completezza, e della riferibilità alla decisione stessa,

giudizio di merito e la sentenza impugnata (v. Cass., 23/7/2004,
n. 13830; Cass., 17/4/2000, n. 4937; Cass., 22/5/1999, n. 4998).
È cioè indispensabile che dal solo contesto del ricorso sia
possibile desumere una conoscenza del “fatto”, sostanziale e
processuale, sufficiente per bene intendere il significato e la
a quo

( v. Cass., 4/6/1999, n. 5492 ).
Orbene, i suindicati princìpi risultano non osservati
dall’odierno ricorrente.
Già sotto l’assorbente profilo dell’osservanza dell’art.
366, l ° co. n. 6, c.p.c., va posto in rilievo che il ricorrente
fa invero inammissibilmente richiamo ad atti e documenti del
giudizio di merito [ es., all’<>, alla comparsa di
costituzione e risposta del Lo Nostro e della compagnia
assicuratrice R.A.S. s.p.a., alle deposizioni dei testi
Scalabrini, Forti, Scrimitore, Wackerman, Carfagna, alla
sentenza del giudice di prime cure, agli atti di appello,
all’<> del Lo
Nostro, al <> 1, di cui lamenta la mancata o
erronea valutazione, limitandosi a meramente richiamarli, senza
invero debitamente -per la parte d’interesse in questa sederiprodurli nel ricorso ovvero puntualmente indicare in quale
sede processuale, pur individuati in ricorso, risultino
prodotti, laddove è al riguardo necessario che si provveda anche
alla relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello

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portata delle critiche rivolte alla pronuncia del giudice

svolgimento del processo inerente alla documentazione, come
pervenuta presso la Corte di Cassazione, al fine di renderne
possibile l’esame ( v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220 ),
con precisazione

(

anche ) dell’esatta collocazione nel

fascicolo d’ufficio o in quello di parte, rispettivamente

Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass.,
25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157 ),
la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il
ricorso inammissibile (cfr. Cass., 19/9/2011, n. 19069; Cass.,
23/9/2009, n. 20535; Cass., 3/7/2009, n. 15628; Cass.,
12/12/2008, n. 29279. E da ultimo, Cass., 3/11/2011, n. 22726;
Cass., 6/11/2012, n. 19157 ).
A tale stregua non deduce le formulate censure in modo da
renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del solo
ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere
al proprio compito istituzionale di verificare il relativo
fondamento ( v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n.
1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132;
Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass.,
12/5/1998 n. 4777 ) sulla base delle sole deduzioni contenute
nel medesimo, alle cui lacune non è possibile sopperire con
indagini integrative, non avendo la Corte di legittimità accesso
agli atti del giudizio di merito ( v. Cass., 24/3/2003, n. 3158;
Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1 ° /2/1995, n. 1161 ).

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acquisito o prodotto in sede di giudizio di legittimità ( v.

Non sono infatti sufficienti affermazioni -come nel casoapodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione, dovendo essere
questa Corte viceversa posta in grado di orientarsi fra le
argomentazioni in base alle quali si ritiene di censurare la
pronunzia impugnata (v. Cass., 21/8/1997, n. 7851).

risulta nel caso erroneamente censurata, atteso che giusta
principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità le
norme ( art. 2697 ss. ) poste dal Libro VI, Titolo II del Codice
civile regolano le materie a) dell’onere della prova, b)
dell’astratta idoneità di ciascuno dei mezzi in esse presi in
considerazione all’assolvimento di tale onere in relazione a
specifiche esigenze e c) della forma che ciascuno di essi deve
assumere; non anche la valutazione dei risultati ottenuti
mediante l’esperimento dei mezzi di prova invero oggetto delle
censure di cui all’odierno ricorso, che è viceversa disciplinata
dagli artt. 115 e 116 c.p.c., e la cui erroneità ridonda quale
vizio ex art. 360, l ° co. n. 5, c.p.c. e deve emergere
direttamente dalla lettura della sentenza, non già dal riesame
degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimità ( v.
Cass., 28/11/2007, n. 24755; Cass., 20/6/2006, n. 14267; Cass.,
12/2/2004, n. 2707 ). Valutazione che nella specie il ricorrente
lamenta invero come erronea laddove si duole delle fonti dai
giudici di merito poste a base del proprio convincimento, della
loro attendibilità e concludenza, della prevalenza attribuita
all’uno piuttosto che all’altro dei mezzi di prova acquisiti.

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Senza sottacersi che la norma di cui all’art. 2697 c.c.

Non può per altro verso sottacersi nemmeno che, come questa
Corte ha già avuto più volte modo di affermare, il giudice di
merito può invero utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto
di legge, anche prove raccolte in un diverso giudizio fra le
stesse anche altre parti, come qualsiasi altra produzione delle

sia come indizio che come prova esclusiva del proprio
convincimento, anche quando non vi abbiano partecipato le parti
del giudizio civile ( v. Cass., 2/7/2010, n. 15714; Cass.,
26/6/2007, n. 14766; Cass., 11/08/1999, n. 8585. V. anche Cass.,
21/06/2013, n. 15673 ).
Quanto al pure denunziato vizio di motivazione ex artt. 360,
1 0 co. n. 5, c.p.c. va invero ribadito che esso si configura
solamente quando dall’esame del ragionamento svolto dal giudice
del merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il
mancato o insufficiente esame di punti decisivi della
controversia prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio,
ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate,
tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico
giuridico posto a base della decisione ( in particolare cfr.
Cass., 25/2/2004, n. 3803 ).
Tale vizio non

consiste pertanto nella difformità

dell’apprezzamento dei fatti e delle prove preteso dalla parte
rispetto a quello operato dal giudice di merito ( v. Cass.,
14/3/2006, n. 5443; Cass., 20/10/2005, n. 20322 ).

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parti stesse, e anche le risultanze di un procedimento penale,

La deduzione di un vizio di motivazione della sentenza
impugnata con ricorso per cassazione conferisce infatti al
giudice di legittimità non già il potere di riesaminare il
merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio,
bensì la mera facoltà di controllo, sotto il profilo della

argomentazioni svolte dal giudice del merito, cui in via
esclusiva spetta il compito di individuare le fonti del proprio
convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne
l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le
complessive risultanze del processo, quelle ritenute
maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse
sottesi, di dare ( salvo i casi tassativamente previsti dalla
legge ) prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova
acquisiti ( v. Cass., 7/3/2006, n. 4842;. Cass., 27/4/2005, n.
8718 ).
Orbene, i suindicati principi risultano non osservati
dall’odierno ricorrente.
Va al riguardo sottolineato, (anche) a completamento di
quanto già più sopra indicato, che il vizio di motivazione non
può essere invero utilizzato per far valere la non rispondenza
della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al
diverso convincimento soggettivo della parte, non valendo esso a
proporre in particolare un pretesamente migliore e più appagante
coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali
aspetti del giudizio, interni all’ambito della discrezionalità

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correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle

di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei
fatti attengono al libero convincimento del giudice (v. Cass.,
9/5/2003, n. 7058).
Secondo risalente orientamento di questa Corte, al giudice
di merito non può d’altro canto imputarsi di avere omesso

particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non
ritenuti significativi, giacché né l’una né l’altra gli sono
richieste, mentre soddisfa l’esigenza di adeguata motivazione
che il raggiunto convincimento come nella specie risulti da un
esame logico e coerente, non di tutte le prospettazioni delle
parti e le emergenze istruttorie, bensì di quelle ritenute di
per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo ( cfr. Cass.,
9/5/2003, n. 7058 ).
In altri termini, non si richiede al giudice del merito di
dar conto dell’esito dell’avvenuto esame di tutte le prove
prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli,
ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell’adottata
decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a
suffragarla, ovvero la carenza di esse ( v. Cass., 9/3/2011, n.
5586 ).
Il motivo di ricorso per cassazione viene altrimenti a
risolversi in un’inammissibile istanza di revisione delle
valutazioni e dei convincimenti del giudice del merito,

id est

di nuova pronunzia sul fatto, estranea alla natura ed alle
finalità del giudizio di legittimità.

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l’esplicita confutazione delle tesi non accolte o la

Orbene dei suindicati principi la corte di merito ha
nell’impugnata sentenza fatto invero sostanzialmente corretta
applicazione.
In particolare là dove, dopo aver premesso che <>, alla
stregua delle emergenze processuali essa ha ritenuto <>
l’assunto <>,
non constando <>.
Ancora, laddove ha ravvisato <> [circostanza dalla corte desunta
«de plano dalle dichiarazioni rese nella immediatezza ( dinanzi
ai CC il 25/11/1987 Ricci affermava di avere proceduto tenendo
la propria destra ma di avere, nel curvare “allargato la curva”
per prenderla meglio)>>, al riguardo osservando come << il predetto nelle medesime circostanze ebbe a dichiarare che l'automobilista procedeva nella propria corsia di marcia, e al 12 snodava la corsa non venne chiusa al traffico, sì che i momento dell'impatto era prossimo alla mezzeria ( ma interno alla stessa )>>, ed altresì sottolineando che pur avendo
<> il Ricci dichiarato <>, la
<>].
Ancora, nella parte in cui ha ritenuto rivestire <> al riguardo <>.

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credibile di quella effettuata dopo il decorso di un decennio

Alla stregua dei suesposti rilievi emerge allora evidente
come, lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti
sotto i ricordati profili, le deduzioni dell’odierno ricorrente,
oltre a risultare formulate secondo un modello difforme da
quello delineato all’art. 366, n. 4, c.p.c., in realtà si

attribuzione da parte del giudice del merito agli elementi
valutati di un valore ed un significato difformi dalle sue
aspettative ( v. Cass., 20/10/2005, n. 20322 ), e
nell’inammissibile pretesa di una lettura dell’asserto
probatorio diversa da quella nel caso operata dai giudici di
merito (cfr. Cass., 18/4/2006, n. 8932).
Per tale via il ricorrente in realtà sollecita,

contra ius e

risolvono nella mera doglianza circa l’asseritamente erronea

cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di V
legittimità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il
fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di
legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale
possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte di
Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del
merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei
medesimi ( cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443 ).
All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il
rigetto del ricorso.
Le spese, liquidate come in dispositivo in favore della
controricorrente società Allianz s.p.a (già R.A.S. s.p.a.),
seguono la soccombenza.

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Non è viceversa a farsi luogo a pronunzia in ordine alle
spese del giudizio di cassazione in favore dell’altro intimato,
non avendo il medesimo svolto attività difensiva.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento

complessivi euro 3.200,00, di cui euro 3.000,00 per onorari,
oltre ad accessori come per legge, in favore della
controricorrente società Allianz s.p.a. ( già R.A.S. s.p.a.

Roma, 19/12/2013

delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in

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