Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5411 del 03/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 03/03/2017, (ud. 13/12/2016, dep.03/03/2017),  n. 5411

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 24330/2011 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, entrambi

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

EDIL VA.MI. S.r.l.;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Emilia – Romagna, n. 64/15/10, depositata il 06/07/2010.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13

dicembre 2016 dal Relatore Cons. IANNELLO Emilio;

udito per la ricorrente l’Avvocato dello Stato Camassa Maria Pia;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa

Zeno Immacolata, la quale ha concluso per l’accoglimento.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza depositata in data 6/7/2010 la C.T.R. dell’Emilia – Romagna confermava la decisione di primo grado che – pronunciando sui ricorsi riuniti, proposti dalla EDIL VA.MI. S.r.l., avverso gli avvisi di accertamento con il quale l’ufficio aveva provveduto a rettificare il reddito imponibile, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d, a fini Irpeg e Ilor per l’anno 1997, irrogando le conseguenti sanzioni – li aveva accolti, preliminarmente rigettando l’eccezione opposta dall’amministrazione di inammissibilità dei ricorsi per decorrenza dei termini di impugnazione di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21.

2. Avverso tale decisione l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

L’intimata non ha svolto difese nella presente sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21 e falsa applicazione del L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 15, comma 8, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la C.T.R. rigettato la preliminare eccezione di tardività dei ricorsi ritenendo applicabile alla fattispecie la sospensione del termine di impugnazione prevista per le cause “condonabili”, dal L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 15, comma 8.

La censura è fondata.

E’ pacifico in causa che gli avvisi di accertamento per cui è causa riguardano l’anno d’imposta 1997 e sono stati notificati alla società contribuente il 16 gennaio 2003.

Ciò premesso, va rilevato come la L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 15, comma 1, nell’indicare, per quanto qui interessa, tra gli atti suscettibili di definizione secondo le modalità previste nello stesso articolo, “gli avvisi di accertamento per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sono ancora spirati i termini per la proposizione del ricorso”, non possa che riferirsi agli avvisi di accertamento notificati entro il 31 dicembre 2002, per i quali non fosse ancora decorso il termine di sessanta giorni dalla notifica per la proposizione del ricorso giurisdizionale (cfr. in tal senso già Cass. civ., Sez. 5, n. 26530 del 17/12/2014; Sez. 5, n. 15040 del 02/07/2014; Sez. 5, n. 11452 del 25/05/2011).

A sua volta, per quanto qui preme rilevare, la L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 2, comma 48, ha disposto che “relativamente al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2002, le disposizioni della legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 15, si applicano anche agli avvisi di accertamento… per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sono ancora spirati i termini per la proposizione del ricorso”. Ciò significa che potevano usufruire dell’ulteriore sospensione, per la definizione secondo le modalità previste dalla legge, i contribuenti che si trovassero nella condizione di dovere impugnare avvisi di accertamento relativi all’anno d’imposta 2002 e notificati nel 2003, per i quali, al 1 gennaio 2004, data di entrata in vigore della L. n. 350 del 2003, fosse ancora pendente il termine di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, per la proposizione del ricorso giurisdizionale dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale.

Nella fattispecie in esame, come si è detto, la controversia è stata originata da avvisi di accertamento e di irrogazione di sanzioni relativi all’anno d’imposta 1997, non rientranti, poichè notificati nel 2003, nel regime di sospensione L. n. 289 del 2002, ex art. 15, del termine per la proposizione del ricorso giurisdizionale, anche quale estesa della successiva disposizione di cui alla L. n. 350 del 2003, art. 2, comma 48.

4. Il ricorso va dunque accolto, restando assorbito l’esame dei restanti motivi (con i quali l’amministrazione deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta infondatezza nel merito degli atti impositivi) e la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3, in quanto la causa non poteva essere proposta.

Avuto riguardo alla peculiarità della fattispecie si ravvisano i presupposti per l’integrale compensazione delle spese relative ad ambo i gradi del giudizio di merito.

Alla soccombenza segue la condanna della società contribuente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti rimanenti; cassa senza rinvio la sentenza impugnata in quanto la causa non poteva essere proposta.

Compensa le spese di ambo i gradi del giudizio di merito.

Condanna la società contribuente al pagamento delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.100, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2017

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