Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5410 del 07/03/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 5 Num. 5410 Anno 2018
Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

ORDINANZA
sul ricorso 849-2010 proposto da:
IAPINO BRUNO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
GAVINANA 2, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO
OLIVA, rappresentato e difeso dagli avvocati ROBERTO
MONTEMURRO, SANDRO IANNOTTA;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI ISCHIA in persona del ‘
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 165/2008 della COMM.TRIB.REG. di
NAPOLI, depositata il 28/10/2008;

Data pubblicazione: 07/03/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 23/10/2017 dal Consigliere Dott.

PIERLUIGI DI STEFANO.

R.G. 849/2010

MOTIVI DELLA DECISIONE
Iapino Bruno, in proprio e quale socio accomandatario della disciolta società
M. & B. s.a.s. di Iapino Bruno & C. in liquidazione, impugnava innanzi alla CTP di
Napoli l’avviso di accertamento a lui notificato, nella suddetta qualità, dalla
Agenzia delle Entrate che procedeva in via induttiva a rettificare la dichiarazione
dei redditi della società per l’anno 1998 determinando maggiore Iva ed Irap per
circa €28000 oltre sanzioni ed interessi. L’ente, che non aveva avuto risposta alla
richiesta di esibizione delle scritture contabili, considerato che l’ attività consisteva

differenza tra il valore iniziale delle immobilizzazioni materiali, videocassette da
noleggiare, di circa lire 237 milioni ed il valore finale, pari a zero.
La CTP rigettava il ricorso con sentenza del 3 ottobre 2006 avverso la quale il
contribuente presentava appello che notificava tramite servizio postale.
La CTR con la sentenza 165/23/2008, oggetto della odierna impugnazione,
dichiarava inammissibile l’impugnazione per assenza della prova della notifica alla
Agenzia delle Entrate, assente, in quanto l’avviso di ricevimento recava una firma
illeggibile.
La Commissione, comunque, disponeva anche il rigetto nel merito
dell’impugnazione osservando che:
– contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, l’invito a produrre la
documentazione risultava regolarmente trasmesso a mezzo di raccomandata con
ricevuta di ritorno risultando indirizzata a Iapino Bruno e consegnata a Iapino P.
definitosi “familiare convivente”.
– era corretto il metodo di accertamento induttivo ed il contribuente non
aveva offerto prova contraria limitandosi ad una difesa generica.
Iapino ricorre contro tale decisione con tre motivi:
1) vizio di cui all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., per la violazione dell’art. 16,
comma 3, Decreto Legislativo n° 546 del 31/12/1992 relativo alle modalità di
notifica del ricorso tributario. Il ricorrente ha chiesto la notifica tramite il servizio
postale, nel rispetto delle dovute regole, e la notifica è conforme al regolamento
postale.
2) Vizio di cui all’art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. per la violazione degli art.
136 e ss. cod. Proc. civ. nonché per la contraddittoria valutazione della deduzione
del ricorrente quanto alla impossibilità che la notifica della richiesta di esibizione
dei libri contabili fosse stata effettuata a persona convivente del contribuente, non
avendo Iapino alcun familiare convivente essendo egli l’unico componente del
nucleo familiare, come aveva dimostrato mediante produzione del certificato di
famiglia storico integrale. La procedura utilizzata era, quindi, nulla.

nel noleggio di videocassette, riteneva esservi una plusvalenza consistente nella

R.G. 849/2010

3) Vizio di cui all’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. per la violazione dell’articolo
39, comma 2, del D.P.R. n° 600/73, relativo alla metodologia induttiva
dell’accertamento, e dell’articolo 54 del D.P.R. 917/86 T.U.I.R., relativo alla
sottoposizione a tassazione delle plusvalenze, per insufficiente motivazione non
essendovi elementi univoci per determinare il maggior reddito in base al valore
delle immobilizzazioni non ancora ammortizzate.
Si è costituita l’Agenzia delle Entrate tramite l’Avvocatura dello Stato. Quanto
al primo motivo osserva che l’atto in questione non è mai effettivamente pervenuto

regolarità della notifica dell’atto al familiare dichiaratosi convivente. Quanto al
terzo, rileva che vengono riproposte questioni di merito sulle quali vi è stata idonea
motivazione del giudice di merito.
Il ricorso è fondato quanto al primo motivo, non dovendosi valutare gli altri
perché la sentenza impugnata non ha validamente deciso nel merito.
Difatti, pur se, dopo avere deciso nel senso della inammissibilità dell’appello
per difetto di notifica, nel corpo della motivazione vi è comunque motivazione sulla
infondatezza dell’appello e della originaria domanda, va rammentato che con la
pronuncia preliminare la CTR ha fatto venire meno la propria competenza a
giudicare, non avendo quindi alcuna efficacia la decisione nel merito (si veda Sez.
U, Sentenza n. 24469 del 30/10/2013, Rv. 627991 – 01) “Ora, è vero che la
medesima corte d’appello, dopo aver rilevato l’inammissibilità del mezzo di
gravame per la ragione sopra indicata, è ugualmente poi scesa ad esaminarlo nel
merito; ma sin dalla sentenza n. 3840 del 20 febbraio 2007 le sezioni unite di
questa corte hanno chiarito che il giudice il quale emetta una pronuncia
d’inammissibilità della domanda si spoglia della propria potestas iudicandi al
riguardo, e che se, ciò nondimeno, quel medesimo giudice sí soffertili anche a
motivare sul merito, tale motivazione è da considerarsi svolta ad abundantiam”).
il primo motivo è fondato per il chiaro errore della decisione in quanto la
notifica è stata effettuata in modo conforme al regolamento postale e la illeggibilità
della firma apposta sull’avviso di ricevimento non può essere ragione di nullità
rispetto alla procedura in cui il notificatore attesta di avere consegnato l’atto al
destinatario che ha apposto la data firma per accettazione e conferma della
ricezione.
Va anche rilevata di ufficio la nullità per non esservi stata integrazione del
contraddittorio in un caso di litisconsorzio necessario tra i soci e la società, in
conformità alla giurisprudenza di legittimità (per tutte si veda Sez. U, Sentenza n.

14815 del 04/06/2008 (Rv. 603330

01) secondo cui “In materia tributaria,

l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei
redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all’art. 5 d.P.R.

all’ufficio interessato. Quanto al secondo rileva la inarnmissibilità e, comunque, la

R.G. 849/2010

22/12/1986 n. 917 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica
imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di
partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi,
comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di
rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che
tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicchè tutti
questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia
non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta

ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione
dedotta nell’atto auto ritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un
caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto
anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del
contraddittorio ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 546/92 (salva la possibilità di riunione ai
sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti
i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado
del procedimento, anche di ufficio”.
In definitiva, la sentenza deve essere cassata con rinvio per l’integrazione del
contraddittorio alla commissione di primo grado, che procederà altresì alla
regolamentazione delle spese anche per questa fase del giudizio
P. Q. M.
Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla CTP per
l’integrazione delt contraddittorio.
Roma, così ciso nella icamera
i
di consiglio del 23 ottobre 2017
Il CorOlier estensor
Pierluig Di; tefano
1

il Presidente
Ernestino Bruschetta

controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA