Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5410 del 07/03/2014
Civile Sent. Sez. 3 Num. 5410 Anno 2014
Presidente: PETTI GIOVANNI BATTISTA
Relatore: AMATUCCI ALFONSO
SENTENZA
sul ricorso 9917-2008 proposto da:
ALLIATA
VITTORIA
LLTVTR5063Z133N,
condiderata
domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA
DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall’avvocato ROCCELLA MICHELE con studio in 90133
PALERMO, PIAZZA MARINA 19 giusta mandato speciale in
:2013
calce;
– ricorrente –
2507
contro
FALSETTI GIUSEPPA FLSGPP25T59F158J, GATTO ROSARIA
GTTRSR53B46F158C, GATTO GABRIELLA GTTGRL55A49F158Q,
1
Data pubblicazione: 07/03/2014
GATTO
ANTONIO
GTTNTN56D06F158C,
GATTO
PAOLO
GTTPLA58M03F158M, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA S. TOMMASO D’AQUINO 119, presso lo studio
dell’avvocato FAMIANI SALVATORE, rappresentati e
difesi dagli avvocati GATTO ANTONIO, GATTO PAOLO
– controricorrenti
–
avverso la sentenza n. 92/2007 della CORTE D’APPELLO
di MESSINA, depositata il 27/02/2007, R.G.N. 945/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/12/2013 dal Consigliere Dott. ALFONSO
AMATUCCI;
udito l’Avvocato ANTONIO GATTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IGNAZIO PATRONE che ha concluso per
l’accoglimento del l ° motivo di ricorso assorbiti gli
I
altri;
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difensori di sè medesimi giusta procura a margine;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
l.-
Per prestazioni professionali non pagate l’avv. Letterio
Gatto notificò a Vittoria Alliata di Villafranca decreto
ingiuntivo di pagamento della somma di lire 52.138.540, emesso
nel novembre del 1991 dal presidente del Tribunale di Messina
dell’ordine degli avvocati.
La Alliata vi si oppose, sostenendo che l’avv. Gatto non era
stato diligente nel curarne gli interessi nei giudizi in corso
tra la proprietaria Alliata e la conduttrice o occupante Arcosan
s.r.l. (che aveva adibito l’immobile a sala giochi) e che aveva
anzi procurato notevoli danni economici alla cliente, per il
risarcimento dei quali agì in riconvenzione.
L’avv. Gatto resistette ed ottenne,
soddisfazione
del
il
credito,
a garanzia della
sequestro
conservativo
dell’immobile della Alliata in Messina.
In esito alla prova per interpello dell’opposto ed alla
escussione dei testi indotti dalla opponente, con sentenza n.
1459/03, depositata il 31.5.2003, il Tribunale dichiarò la
nullità del decreto ingiuntivo (per essere stato notificato a
Catania anziché a Lugano, dove la Alliata risiedeva), liquidò il
credito del Gatto nella minor somma di
e
23.250,75 (pari a lire
45.019.800) e rigettò ogni ulteriore domanda della Alliata.
2.- Con sentenza n. 92/07, pubblicata il 27.2.2007, la Corte
d’appello di Messina ha respinto l’appello principale della
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sulla base della liquidazione operata dal locale Consiglio
Alliata e quello incidentale degli eredi di Letterio Gatto,
condannando la ricorrente principale alle spese del grado.
3.-
Avverso la sentenza ricorre per cassazione Vittoria
Alliata affidandosi a cinque motivi, cui resistono con
controricorso i suddetti eredi.
l.- La sentenza è censurata:
a) col primo motivo, per vizio della motivazione in ordine
alla correttezza e diligenza dell’avv. Gatto nell’espletamento
del mandato;
b) col secondo, per violazione dell’art. 2697 c.c. per non
avere l’avv. Gatto provato, come sarebbe stato suo onere a
seguito
dell’opposizione
al
decreto
ingiuntivo
proposta
dall’Alliata, che egli aveva redatto la bozza del contratto
preliminare di compravendita per il quale aveva chiesto un
compenso di L. 32.700.000, essendo per contro emerso che la
relativa scrittura privata era stata predisposta dall’avv.
Rizzotti (legale della Arcosan) come egli stesso aveva affermato
in sede testimoniale;
c) col terzo motivo,
per violazione e falsa applicazione
dell’art. 1326 c.c., per la ragione ulteriore che un contratto
preliminare non era stato mai concluso,
che l’affermata
collaborazione dell’avv. Gatto aveva riguardato solo il prezzo,
che in una collegata bozza di scrittura privata (neanche questa
mai sottoscritta) era contenuta una controdichiarazione dalla
quale risultava che il prezzo era simulato e che era stato
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MOTIVI DELLA DECISIONE
indicato in una somma maggiore “al fine di agevolare la pratica
di mutuo in corso e le relative anticipazioni bancarie all’uopo
previste” (a favore della conduttrice potenziale acquirente),
sicché in definitiva alla Alliata (locatrice e potenziale
venditrice) era stato proposto di assecondare un raggiro;
acconti ulteriori che la Alliata aveva versato (lire 1.500.000
tramite due assegni e lire 3.500.000 o 3.000.000 per il canone
relativo al settembre del 1990, pagato in udienza dalla
conduttrice e trattenuto dall’avv. Gatto);
e) col quinto, per violazione e falsa applicazione degli artt.
91 e 97 c.p.c. per essere state poste le spese del secondo grado
a carico della Alliata, appellante principale, benché fosse
stato rigettato anche l’appello incidentale della controparte.
2.
–
Il primo motivo è fondato.
La Corte d’appello, dopo aver letteralmente riprodotto nella
sentenza impugnata (alle pagine da 7 a 11) l’intera motivazione
della sentenza di primo grado, ha disatteso il gravame della
Alliata (con la quale ella aveva lamentato l’omessa valutazione
delle prove documentali e testimoniali), osservando
esclusivamente quanto segue:
<< Né può l'avv Gatto essere ritenuto responsabile dei rinvii
giudiziari essendo a tutti notorio che tali rinvii sono sempre
fisiologici e dovuti alle enormi pendenze giudiziarie che non
consentono le trattazioni dei processi in corso di una od al più
di due udienze. Né può dirsi che l'avv. Gatto ha avuto 5 d) col quarto, per non essersi la sentenza pronunciata sugli trattative per sua colpa con soggetti assolutamente inaffidabili, come voluto dall'appellante, perché, ancorché non
dimostrata, dalla mancata richiesta all'IRFIS di finanziamento
alla Arcosan per l'acquisto del locali della Alliata, non
dipendeva per le trattative tra le parti intercorso l'acquisto >>.
Al di là della non agevole comprensione del secondo periodo,
testualmente riprodotto così come scritto, che pure
completamente prescinde dalla assai inquietante prospettazione
dell’intera vicenda da parte della Alliata, dalle sue scansioni
temporali e dalla circostanza che molte delle sue affermazioni
trovavano un obiettivo riscontro addirittura documentale, sta il
fatto che in appello (riportato alle pagine da 9 a 12 del
ricorso) la Alliata aveva tra l’altro dedotto:
l) che del tutto impropriamente la sentenza di primo grado
aveva escluso una “consapevole negligenza” da parte dell’avv.
Gatto, quasi che una negligenza inconsapevole non sia
altrettanto ingiustamente pregiudizievole per il cliente;
2) che il 16.2.1991 l’avv. Gatto, su sollecitazione della
stessa Alliata in tal senso consigliata da altro legale, aveva
promosso un giudizio di nuova opera per ottenere la sospensione
dei lavori di manutenzione straordinaria illegittimamente
intrapresi dalla Arcosan ma che l’avv. Gatto, benché l’azione
fosse stata promossa proprio per ottenere l’immediata difesa del
diritto di proprietà suscettibile di essere leso col passare del
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dal detto finanziamento né tampoco da attività dell’avv. Gatto
tempo, aveva tuttavia concesso numerosi
rinvii all’insaputa
della propria cliente, prospettando alla cliente una possibile
responsabilità contrattuale in relazione alle trattative in
corso per l’eventuale vendita dell’immobile alla conduttrice;
3)
che era invece del tutto evidente che la sospensione
potere
contrattuale per
l’eventuale vendita,
mentre
il
consentire il completamento dei lavori da parte della
conduttrice aveva indebolito la posizione contrattuale della
proprietaria, addirittura facendo perdere alla occupante, ormai
consolidatasi nel locale, il sostanziale interesse all’acquisto,
con conseguente vanificazione degli scopi per i quali l’azione
nunciatoria era stata intrapresa;
4) che il completamento dei lavori di ristrutturazione avrebbe
invece consentito alla Arcosan di eccepire ipotetici crediti per
le apportate migliorie, com’era infatti puntualmente accaduto a
seguito delle numerose azioni di sfratto intentate anche
successivamente da altro legale;
5) che tanto non integrava “qualche lieve leggerezza”, come
ritenuto dal COA, e che appariva paradossale l’argomentazione
secondo la quale “le cause a Messina, per mancanza di giudici,
subivano lunghi rinvii”, perché nella specie il giudice
cautelare c’era e teneva regolari udienze, che però venivano
sprecate dall’avv. Gatto con arbitrarie richieste di rinvio
(alle udienze del 26.2.1991, 5.3.1991, 14.3.1991, 11.4.1991 (i
cui processi verbali sono riprodotti in ricorso, a pagina 12);
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giudiziale dei lavori abusivi avrebbe dato alla Alliata maggior
6) che il 13.5.2002 l’avv. Rizzotti aveva affermato in sede
testimoniale che l’avv. Gatto aveva stretto un accordo con la
controparte Arcosan, che le garantiva la conservazione del
possesso dell’immobile nel corso della trattativa e che,
inoltre, aveva egli stesso (avv. Rizzotti) redatto la bozza del
Nulla di tutto ciò, benché si tratti di considerazioni
certamente pertinenti ed in larga misura ovvie, risulta in
alcun modo delibato dalla Corte d’appello. V’è solo un
inconferente riferimento all’assenza di responsabilità
dell’avvocato in relazione alla gravosità dei carichi giudiziari
dei giudici, ma per rinvii che aveva invece egli stesso
domandato.
3.-
La sentenza è cassata, con assorbimento degli altri
motivi, per le gravissime lacune che ne connotano la
motivazione, che si rivela in definitiva del tutto apodittica.
Il giudice del rinvio, che si designa nella Corte d’appello di
Catania, regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli
altri, cassa e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello
di Catania.
111-Z PC Re,
Roma,
litqrre5Urg
2013
preliminare di compravendita da Alliata ad Arcosan.