Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 541 del 15/01/2010

Cassazione civile sez. II, 15/01/2010, (ud. 12/11/2009, dep. 15/01/2010), n.541

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.S., elettivamente domiciliata in Roma, via Crescenzio

n. 2, scala B, int. 3, presso lo studio dell’Avv. Bonanni Ezio, gia’

rappresentata e difesa dall’Avv. Manchisi Michele, giusta procura

speciale a margine del ricorso, e, a seguito di revoca del mandato,

dall’Avv. Ezio Bonanni, giusta procura speciale per notaio Giuseppe

Coppola del 2 novembre 2009, rep. n. 56318;

– ricorrente –

contro

C.A., M.I., C.T., P.

A., M.E.;

– intimati –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 3485/07,

depositata il 4 settembre 2007;

Udita, la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12 novembre 2009 dal Consigliere relatore Dott. PETITTI Stefano;

sentito il pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso in senso conforme

alla relazione.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che M.S. ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma depositata il 4 settembre 2007, pronunciata sull’appello dalla medesima avanzato nei confronti di C.A., M.I., C.T., P. A. e M.E., in relazione alla sentenza del Tribunale di Frosinone che aveva rigettato la domanda di annullamento del contratto di vitalizio alimentare per violazione dell’art. 428 c.c. e, in subordina, di simulazione relativa;

che gli intimati non hanno svolto attivita’ difensiva;

che, essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c., e’ stata redatta relazione ai sensi di tale norma, che e’ stata notificata alle parti e comunicata al pubblico ministero.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il relatore designato, nella relazione depositata il 23 giugno 2009, ha formulato la seguente proposta di definizione:

“… il ricorrente non ha depositato l’avviso di ricevimento relativo alla notificazione avvenuta a mezzo posta del ricorso nei confronti di M.E.: tale documento, fornendo la prova della avvenuta ricezione del plico da parte del destinatario, costituisce elemento necessario per il perfezionamento della notifica che in mancanza deve considerarsi inesistente. Pertanto, deve essere fissata l’adunanza in Camera di consiglio perche’ sa ordinata, ai sensi dell’art. 331 c.p.c., l’integrazione del contraddittorio nei confronti del predetto M.E., salvo che ai sensi dell’art. 372 c.p.c. il ricorrente non depositi l’avviso di ricevimento”;

che la ricorrente ha depositato l’avviso di ricevimento della notificazione del ricorso a M.E.;

che pertanto, esclusa la necessita’ della integrazione del contraddittorio, la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo, disponendosi la trattazione del ricorso in pubblica udienza presso la seconda sezione.

P.Q.M.

LA CORTE Dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo e la trattazione del ricorso in pubblica udienza presso la seconda sezione.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda civile della Corte suprema di Cassazione, il 12 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2010

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