Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 541 del 11/01/2017

Cassazione civile, sez. VI, 11/01/2017, (ud. 17/11/2016, dep.11/01/2017),  n. 541

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28527/2015 proposto da:

D.N., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ISABELLA

CASALES MANGANO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto n. 757/2014 RG. della CORTE D’APPELLO di CATANIA

del 15/04/2015, depositato il 30/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che:

– la Corte di Appello di Catania ha respinto l’opposizione proposta da D.N., avverso il decreto del consigliere designato della stessa Corte che ha rigettato il ricorso col quale la opponente aveva chiesto la condanna del Ministero della Giustizia alla corresponsione dell’equo indennizzo per il danno non patrimoniale derivato dalla irragionevole durata del giudizio di equa riparazione svoltosi dinanzi alla Corte di Appello di Caltanissetta, definito con decreto del 20.6.2013;

– per la cassazione del decreto che ha deciso sull’opposizione ricorre D.N. sulla base di un unico motivo;

– il Ministero della Giustizia è rimasto intimato;

– il Collegio ha deliberato la redazione della motivazione della sentenza in forma semplificata;

Atteso che:

– l’unico motivo di ricorso (col quale si deduce la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto, nonchè l’omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio e il vizio della motivazione, per avere la Corte di Appello ritenuto che dovesse essere detratto dalla durata del giudizio di equa riparazione il tempo necessario per la risoluzione della questione di costituzionalità sollevata in altro giudizio – e refluente nella decisione di quello promosso dalla ricorrente – relativa alla competenza per territorio) è inammissibile in quanto non autosufficiente, non avendo parte ricorrente adempiuto l’onere di allegare che la questione di competenza era preclusa (cfr. Sez. 1, Ordinanza n. 27040 del 18/12/2006, Rv. 593783) e che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale non era influente nel caso di specie;

– il ricorso va, pertanto, rigettato;

– non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non avendo l’intimato svolto attività difensiva in questa sede.

PQM

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 17 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2017

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