Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5409 del 27/02/2020

Cassazione civile sez. lav., 27/02/2020, (ud. 13/11/2019, dep. 27/02/2020), n.5409

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15206-2014 proposto da:

COMUNE DI STREMBO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato

e difeso ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui

Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI N. 12;

– ricorrente –

contro

M.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 22, presso lo studio dell’avvocato ROCCO LUIGI GIROLAMO,

rappresentata e difesa dall’avvocato ANDREA PIZZINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 18/2014 della CORTE D’APPELLO di TRENTO,

depositata il 13/03/2014 R.G.N. 58/2013.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. M.E., dopo essere stata licenziata in via disciplinare dal Comune di Strembo, ha ottenuto, nei riguardi del medesimo, decreto ingiuntivo per il pagamento del trattamento di fine servizio, pacificamente passato in giudicato;

nel medesimo contesto temporale, il predetto Comune, procedendo a revisione dell’inquadramento della M., emetteva nota di determinazione di somme corrisposte in eccedenza alla stessa nel corso del rapporto di lavoro;

la M. ha quindi agito al fine di far accertare l’infondatezza della pretesa dell’ente pubblico, il quale ha insistito in via riconvenzionale per la condanna della lavoratrice al pagamento delle somme di cui sopra;

2. il Tribunale ha accolto parzialmente la predetta domanda riconvenzionale, per Euro 21.536,77, disattendendo l’eccezione di giudicato sollevata dalla M. con riferimento al menzionato decreto ingiuntivo, che riteneva fondata limitatamente all’importo di Euro 1.533,94, pari alla quota del maggior importo di trattamento di fine servizio imputabile al migliore inquadramento poi contestato dall’ente;

3. la Corte d’Appello di Trento, raggiunta dal gravame della M., valutava come integralmente fondata l’eccezione di giudicato da essa dispiegata, sul presupposto che la pronuncia definitiva rispetto al trattamento di fine rapporto o di fine servizio avesse come antecedente logico necessario la misura delle retribuzioni dovuta ed impedisse quindi di ridiscutere di essa;

4. avverso la sentenza il Comune di Strembo ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, resistiti da controricorso della M..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. con il primo motivo è dedotta (art. 360 c.p.c., n. 3) la violazione dell’art. 2909 c.c. e art. 647 c.p.c., sul presupposto che il giudicato riveniente da un decreto ingiuntivo definitivo non sarebbe pienamente assimilabile a quello derivante da un giudizio di cognizione ordinario e riguarderebbe solo la sussistenza dei presupposti probatori sufficienti a giustificare l’ingiunzione;

con il secondo motivo è affermata sempre la violazione dell’art. 2909 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3) per erroneità della pronuncia impugnata nella parte in cui essa aveva affermato che per la pronuncia del decreto ingiuntivo avesse avuto rilevanza la questione inerente l’inquadramento della ricorrente, come doveva ritenersi necessario affinchè potesse dispiegarsi l’effetto di giudicato e dovendosi considerare come nell’ambito della pretesa azionata in via monitoria fosse in discussione soltanto l’opportunità di attendere l’esito del licenziamento disciplinare prima di corrispondere il t.f.r.;

con il terzo motivo, rubricato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, il Comune sosteneva che la Corte territoriale avesse trascurato come, nella nota di revisione dell’inquadramento, non si fosse stabilito nulla rispetto alla liquidazione della buonuscita, che era invece l’oggetto del provvedimento monitorio;

2. il ricorso, i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione logica, è infondato;

3. è pacifico che il decreto ingiuntivo sia provvedimento giurisdizionale idoneo al giudicato, non diversamente dalla sentenza (da ultimo Cass. 18 luglio 2018, n. 19113; Cass. 28 novembre 2017, n. 28318; Cass. 28 agosto 2009, n. 18791);

3.1 si tratta però di valutare se il rapporto tra la situazione sostanziale ancora contenziosa nella presente causa (diritto alla retribuzione mensile, in una data misura) e la situazione sostanziale decisa con pronuncia in giudicato nell’altra causa (diritto al trattamento di fine rapporto o di fine servizio di cui al decreto ingiuntivo) sia tale per cui la decisione già definita dispieghi effetti preclusivi rispetto alla questione qui dibattuta;

3.2 è noto che, ai sensi dell’art. 34 c.p.c., solo su domanda di parte o per previsione di legge la decisione sulla questione dipendente comporta, oltre all’eventuale modificazione della competenza per materia o valore sull’intero processo, il formarsi del giudicato anche sulla questione pregiudiziale;

secondo l’opinione maggioritaria, tuttavia, la predetta disciplina opera soltanto rispetto a quella che è convenzionalmente detta pregiudizialità “in senso tecnico”, ovverosia quando non solo sussista una relazione di pregiudizialità-dipendenza tra una certa situazione giuridica ed un altro diritto che ha la prima tra i propri elementi costitutivi, ma anche a condizione che l’eventuale giudicato sul profilo pregiudicante sia idoneo a riverberarsi oltre il rapporto controverso, inteso nei termini di cui infra, e dunque su altri rapporti giuridici (Cass. 12 luglio 2005, n. 14578; Cass. 6 marzo 2001, n. 3248);

si ritiene invece che gli antecedenti logici necessari (c.d. pregiudizialità logica) di una data decisione possano avere effetto di giudicato, a prescindere da una domanda espressa sul profilo pregiudiziale, allorquando essi riguardino uno o più caratteri di un certo rapporto, per tale intendendosi la relazione che lega funzionalmente o in via di complementarietà due o più situazioni soggettive aventi una medesima base giuridica;

è dunque attorno alla nozione giuridica di rapporto, quale sopra delineata, che corre la distinzione tra quanto necessariamente è oggetto del processo e del giudicato (c.d. antecedente logico necessario, in una dinamica definita convenzionalmente come di pregiudizialità logica) e quanto, secondo il disposto dell’art. 34 c.p.c., è oggetto di mera cognizione incidentale, inidonea al giudicato a meno di espressa previsione di legge o di istanza di parte (c.d. pregiudizialità tecnica);

in altre parole, poichè il rapporto, come entità giuridica, è priva di autonomia rispetto alle situazioni che lo compongono, il giudizio su una di queste ultime necessariamente comporta la definizione, attraverso il processo, di uno o più caratteri di esso e dunque la formazione ipso iure del giudicato sui medesimi in quanto naturalmente rientranti, anche al di là di evidenti ragioni di economia e concludenza, nell’oggetto del processo;

ciò peraltro a condizione – da cui il carattere “necessario” dell’antecedente (v. anche Cass. 5 luglio 2013, n. 16824) – che il giudice nel decidere non abbia fruito di percorsi logici che abbiano consentito nel caso concreto, pur decidendo sul diritto astrattamente “dipendente”, di non affrontare, neppure per implicito, la questione relativa all’antecedente giuridico;

3.3 in questo senso è in sostanza anche il ragionamento della Corte territoriale che si conforma dunque alla prevalente giurisprudenza, secondo cui, appunto, “qualora due giudizi tra le stesse parti si riferiscano al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto accertato e risolto, senza che, ai fini della formazione del giudicato esterno sullo stesso, sia necessaria una domanda di parte volta ad ottenere la decisione di una questione pregiudiziale con efficacia di giudicato” (Cass. 15 maggio 2018, n. 11754; Cass. 10 maggio 2018, n. 11314; Cass. 9 dicembre 2016, n. 25269; Cass. 5 marzo 2013, n. 5478; Cass. 16 giugno 2006, n. 13916) o secondo cui, ancora, “costituisce oggetto di giudicato la situazione di fatto che si pone come antecedente logico necessario della pronuncia resa sulla domanda dell’attore o sull’eccezione del convenuto; l’autorità del giudicato copre il fatto accertato anche in relazione ad ogni altro effetto giuridico che da esso ne derivi nell’ambito del rapporto obbligatorio tra le stesse parti” (Cass. 28 novembre 2017, n. 28415);

4. venendo al caso di specie, è pacifico che il diritto alla percezione del t.f.s. (o del t.f.r., cui parimenti fa riferimento la Corte territoriale) dipendano, per quanto secondo meccanismi di calcolo diversi, dalla misura della retribuzione dovuta nel rapporto di lavoro considerato, come frutto degli accantonamenti dovuti anno per anno (t.f.r.) o in proporzione ad una misura della retribuzione dell’ultimo anno che è, come sottolinea la Corte territoriale, “determinata (…) in base alla qualifica ed alle progressioni riconosciute negli anni precedenti” (t.f.s.) a riprova dell’inevitabile inscindibilità, anche in questo caso, del nesso tra retribuzioni pagate nel corso del rapporto e trattamento di buonuscita;

così come non vi è dubbio che il diritto alla retribuzione mensile sia diritto diverso da quello al t.f.s. o al t.f.r., pur se entrambi sono riconnessi alla radice comune costituita dalla misura della retribuzione dovuta nel rapporto di lavoro;

la relazione tra le due situazioni giuridiche è dunque quella di diritti plurimi (retribuzione mensile, dovuta al ricorrere della prestazione di lavoro ed al maturare delle scadenze periodiche; t.f.s. o t.f.r., dovuti in misure calcolate sulle retribuzioni, ma con effetto dalla data di cessazione del contratto) dipendenti da uno stesso fenomeno giuridico pregiudiziale, consistente nella configurazione della retribuzione quale prevista per il contratto di lavoro;

si è dunque di fronte a diversi diritti che, all’interno di un medesimo rapporto, dipendono dalla configurazione giuridica di uno degli elementi di esso (la misura della retribuzione) e pertanto, secondo i principi sopra riepilogati, il giudicato sul t.f.r. (o t.f.s.) ha inevitabilmente effetto sulla misura delle retribuzioni in base alle quali tali trattamenti siano determinati, trattandosi di una modalità di essere del rapporto di lavoro tra le parti;

4.1 nè può ritenersi che il giudice, nel caso di specie, possa aver seguito un percorso logico tale da rendere non necessaria, neppure implicitamente, la definizione del profilo giuridicamente antecedente;

se infatti è vero che il decreto ingiuntivo risulta emesso sulla base di un documento del Comune ricognitivo del diritto, l’effetto di tale evenienza è solo quello di comportare una inversione dell’onere probatorio, ma non certo quello di creare un diverso titolo (principio pacifico, su cui v. Cass. 13 ottobre 2016, n. 20689; Cass. 13 giugno 2014, n. 13506);

pertanto, resta intatta la necessità logica che, nell’affermare dovuto il t.f.r. (o t.f.s.) in una certa misura, si sia fatto fondamento su una certa misura delle retribuzioni dovute in corso di rapporto;

4.2 non è dunque possibile, in un diverso giudizio, successivo alla formazione di quel giudicato, quale è il presente, rimettere in discussione la misura di quelle retribuzioni attraverso una pretesa di restituzione di importi corrisposti alle scadenze mensili, che si assumano eccedenti rispetto al dovuto e quindi indebitamente percepiti;

5. il ricorso va in definitiva rigettato e le spese del grado seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.550,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 13 novembre 2019 e il 18 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2020

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