Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5409 del 07/03/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 5409 Anno 2018
Presidente: VIRGILIO BIAGIO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 24781-2010 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro
MAESTRI PIETRO, elettivamente domiciliato in ROMA
PIAZZA DELLA CROCE ROSSA 2/C, presso lo studio
dell’avvocato RICCARDO TROIANO, rappresentato e difeso
dall’avvocato ALESSANDRO GINO MAINARDI;
– controricorrente nonchè contro
MAESTRI PAOLO FULVIO, elettivamente domiciliato in

Data pubblicazione: 07/03/2018

ROMA P.ZA CROCE ROSSA 2/B,

presso lo studio

dell’avvocato RICCARDO TROIANO, rappresentato e difeso
dall’avvocato ALESSANDRO GINO MAINARDI;
– interveniente volontario –

avverso la sentenza n. 90/2009 della COMM.TRIB.REG.
della LOMBARDIA, depositata il 16/07/2009;

consiglio del 28/09/2017 dal Consigliere Dott.
GIUSEPPE LOCATELLI.

udita la relazione della causa svolta nella camera di

N.R.G.24781/2010

FATTI DI CAUSA
A norma dell’art.36 bis d.P.R. 29 settembre 1973 n.600 l’Agenzia
delle Entrate procedeva al controllo automatizzato della dichiarazione dei
redditi, relativa all’anno 2002, presentata da Maestri Pietro,
disconoscendo il credito di imposta indicato in dichiarazione, relativo agli
utili percepiti dal contribuente in qualità di socio al 75% del capitale
sociale della Immobiliare Sapada s.r.I., liquidando conseguentemente la

Contro la cartella esattoriale Maestri Pietro proponeva ricorso alla
Commissione tributaria provinciale di Milano che lo accoglieva con
sentenza n.474 del 2007.
L’Agenzia delle Entrate proponeva appello alla Commissione tributaria
regionale che lo rigettava con sentenza del 16.7.2009, sul rilievo che
l’errore commesso dal contribuente nella compilazione della dichiarazione
era di natura meramente formale e che aveva utilizzato il credito di
imposta “nella giusta spettanza”.
Contro la sentenza di appello l’Agenzia delle Entrate ricorre per
cassazione sulla base di sei motivi.
Maestri Pietro ha resistito con controricorso.
A seguito del successivo decesso di Maestri Pietro, è intervenuto
volontariamente nel giudizio Maestri Paolo Fulvio in qualità di erede
universale.

RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre rilevare che, secondo la costante
giurisprudenza di questa Corte, in caso di morte della parte durante il
giudizio di legittimità avvenuta dopo la sua costituzione in giudizio, il
successore ha facoltà di intervenire nel giudizio con un atto avente natura
sostanziale di atto di intervento che deve essere notificato alla
controparte, non potendo detto intervento aver luogo con il mero
deposito dell’atto nella cancelleria della Corte (Sez. 3, Sentenza n. 7441
del 31/03/2011; Sez. 6 – L, n. 3471 del 22/02/2016). Poiché nel caso in
esame l’atto di intervento volontario non risulta notificato alla
controparte, esso deve ritenersi inammissibile.

maggiore Irpef. Seguiva la notifica della cartella di pagamento.

Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.
1.Primo motivo: “violazione e falsa applicazione

dell’art.2697

cod.civ. comma 1 in combinato disposto con l’art.36 bis d.P.R. 29
settembre 1973 n.600 in relazione all’art.360 comma primo n.3
cod. proc. civ. “.
2. Secondo motivo:”insufficiente motivazione circa un fatto decisivo e
fatto controverso per il giudizio in relazione all’art.360 n.5 cod.proc.civ. ”

Cost. comma 6, 132 cod.proc.civ. comma secondo n.4 e 36 comma
secondo n.4 perché priva di motivazione o con motivazione solo per
relationem, in relazione all’art.360 comma primo n,.4 cod.proc.civ. “,
nella parte in cui si è limitata ad un acritico rinvio alla decisione adottata
dal giudice di primo grado.
4..Quarto motivo:” nullità della sentenza per violazione dell’art.112
cod.proc.civ. in relazione all’art.360 n.4 cod.proc.civ. , nella parte in cui
ha omesso di esaminare il motivo di appello della Agenzia delle Entrate
5.Quinto motivo:”nullità della sentenza sotto altro profilo per
violazione dell’art.112 cod.proc.civ. in relazione all’art.360 n.4
cod.proc.civ. “, nella parte in cui omette di esaminare il motivo di
gravame relativo alla inidoneità del documento presentato dal
contribuente.
6.Sesto motivo:”nullità della sentenza sotto altro ed ulteriore profilo
per violazione dell’art.112 cod.proc.civ. in relazione all’art.360 n.4
cod.proc.civ. “, per vizio di ultrapetizione.
I motivi quarto e quinto, da esaminare prioritariamente, sono fondati
ed assorbono i restanti motivi. Con il proprio atto di appello ( trascritto,
in parte qua, nel ricorso per cassazione), l’Ufficio aveva dedotto che il
contribuente non aveva dimostrato l’esistenza del credito di imposta in
quanto, dalle dichiarazioni fiscali presentate dalla Sapada srl ed estratte
dalla Anagrafe tributaria, non risultava che la società avesse sottoposto
gli utili distribuiti a tassazione con conseguente costituzione in capo al
socio percettore di un corrispondente credito di imposta (secondo il
sistema previgente di tassazione dei dividendi); l’Ufficio inoltre
contestava la rilevanza probatoria del certificato rilasciato dalla Sapada
poiché del tutto difforme rispetto alle dichiarazioni fiscali della società.

2

3.Terzo motivo: “nullità della sentenza per violazione degli artt.111

Sul punto la Commissione tributaria regionale ha omesso di pronunciarsi,
avendo ricondotto la questione ad un errore formale o materiale
commesso dal contribuente nella compilazione della dichiarazione ( con
indicazione dei dividendi in rigo errato ), mentre la censura svolta
dall’Agenzia delle Entrate atteneva al fatto sostanziale della mancanza di
prova circa l’effettiva esistenza del credito di imposta esposto in
dichiarazione dal contribuente.

deve essere cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale
della Lombardia in diversa composizione, alla quale è demandata anche
la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

Accoglie il quarto e quinto motivo, dichiara assorbiti gli altri; cassa
in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla
Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa
composizione.
Così deciso il 28.9.2017.

Presidente
Biagio Virgilio

In accoglimento del quarto e quinto motivo di ricorso la sentenza

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