Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5409 del 07/03/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 5409 Anno 2014
Presidente: VITRONE UGO
Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO

SENTENZA

sul ricorso 3065-2013 proposto da:
SO.G.E.T. S.P.A. – SOCIETA’ GESTIONE ENTRATE E
TRIBUTI (C.F. 01807790686), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE ANGELICO 103, presso
l’avvocato VAGNOZZI DANIELE, rappresentata e difesa
2014
202

dall’avvocato DELLA ROCCA SERGIO, giusta procura a
margine del ricorso;
– ricorrente contro

Data pubblicazione: 07/03/2014

DE PADOVA FRANCESCO;
– intimato –

Nonché da:
DE

PADOVA

(c.f.

FRANCESCO

DPDFNC44B21A514Q),

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI

rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE
CAVALLO, VICCARI FRANCESCO, giusta procura a margine
del controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale contro

SO.G.E.T. S.P.A.;
– intimata –

avverso la sentenza n. 107/2012 del TRIBUNALE DI
TARANTO – SEDE DISTACCATA DI MANDURIA, depositata il
28/05/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 23/01/2014 dal Consigliere Dott. ANTONIO
PIETRO LAMORGESE;

SCIPIONI 232, presso l’avvocato CUGINI ANGELO,

udito, per la ricorrente, l’Avvocato S. DELLA ROCCA
che si riporta;
udito,

per

incidentale,

il

controricorrente

l’Avvocato A. CUGINI,

e

ricorrente
con delega

verbale, che si riporta;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore

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Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso principale, rigetto
•-■•

del ricorso incidentale.

e

3

Svolgimento del processo
.

Il giudizio nasce da un’ingiunzione di pagamento di

#

contributi associativi emessa dalla Soget spa, per conto
del Consorzio di Difesa della Produzione Intensive di

Taranto (Codita), a norma del r.d. 14 aprile 1910 n. 639,
alla quale il sig. Francesco De Padova fece opposizione,
deducendo: la insussistenza e inesigibilità della pretesa
creditoria, stante la cancellazione del Codita dal
Registro delle Imprese; l’inesistenza di un valido
contratto associativo; la nullità dello strumento
utilizzato per l’accertamento del credito.
La Soget si costituì, deducendo il proprio difetto di
. legittimazione passiva in favore del Consorzio e
l’infondatezza della domanda nel merito, stante la
propria estraneità al rapporto debitorio di cui era parte
l’ente creditore.
Il Giudice di Pace di Manduria accolse l’opposizione,
affermando la nullità dell’ingiunzione in quanto emessa
per conto di un soggetto (il Consorzio) di natura
privatistica e avente ad oggetto un credito associativo e
non un tributo.
La Soget propose appello deducendo, per quanto ancora
interessa, la nullità della sentenza impugnata per
mancata

risposta

all’eccezione

di

difetto

di

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legittimazione passiva e alla richiesta di integrazione
del contraddittorio nei confronti del Consorzio.
Il Tribunale di Taranto, con sentenza 28 maggio 2012, lo
ha rigettato, osservando che l’appellante Soget non aveva

formulato istanza di chiamata in causa dell’ente
creditore, la cui cancellazione dal Registro delle
Imprese aveva provocato la nullità di tutti gli atti
successivi, compresi il mandato alla riscossione, gli
avvisi e le ingiunzioni di pagamento.
La Soget ricorre per cassazione a mezzo di quattro
motivi, cui resiste l’intimato che propone ricorso
incidentale nel quale deduce, tra l’altro, che la Soget
avrebbe presentato rinuncia all’impugnazione della
sentenza del Giudice di Pace e chiesto di dichiarare
l’estinzione del giudizio per intervenuta cessazione
della materia del contendere, con conseguente nullità
della sentenza emessa in grado di appello.
Motivi della decisione
Il ricorso incidentale pone una questione di rilevanza
pregiudiziale e dev’essere quindi esaminato in via
prioritaria. Esso è fondato.
Come risulta dal verbale di udienza dinanzi al Tribunale
di Taranto del 24 aprile 2012, che questa Corte può
esaminare al fine di valutare la sussistenza del dedotto
error in procedendo,

l’appellante Soget rinunciò
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all’impugnazione e chiese di dichiarare estinto il
giudizio. Detta rinuncia era valida, in quanto espressa
dal procuratore della Soget, munito di procura speciale,
con facoltà di rinuncia agli atti, apposta a margine

della citazione in appello (la rinuncia all’impugnazione,
costituendo un atto di disposizione del diritto
controverso, richiede infatti che il procuratore ad litem
sia munito di procura speciale, v. Cass. n. 4253/1980).
Questa Corte ha ritenuto, con giurisprudenza costante,
che la rinuncia agli atti del giudizio (ammissibile anche
in appello ex artt. 359 e 306 c.p.c.) va tenuta distinta
dalla rinuncia all’impugnazione se interviene dopo il
giudizio di primo grado, la quale è rinunzia di merito ed
è immediatamente efficace anche senza l’accettazione
della controparte (v. Cass. n. 20191/2011, n. 18255/2004,
n. 8387/99, n. 2268/99). E’ stato precisato che la
rinuncia all’impugnazione determina, come la rinuncia
agli atti del giudizio di appello, il passaggio in
giudicato della sentenza di primo grado; l’identità degli
effetti, tuttavia, non comporta la piena corrispondenza
dei due istituti poiché, mentre la rinuncia agli atti del
giudizio di appello è efficace in quanto accettata o in
quanto non richieda accettazione, la rinuncia
all’impugnazione fa venir meno il potere-dovere del
giudice di pronunciare con efficacia immediata, senza
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bisogno di accettazione (v. anche Cass. n. 4499/96,
. secondo cui la rinuncia all’impugnazione provoca il
passaggio in giudicato della sentenza impugnata,
determinando la cessazione della materia del contendere

sull’oggetto del gravame indipendentemente
dall’accettazione della controparte).
Il Tribunale di Taranto avrebbe dovuto limitarsi a
registrare l’avvenuta rinuncia all’impugnazione della
Soget e dichiarare cessata la materia del contendere
sull’oggetto del gravame, stante il giudicato formatosi
sulla sentenza del Giudice di Pace. Non averlo fatto
costituisce un errore (avendo il tribunale deciso
sull’appello nel merito), cui questa Corte può rimediare,
cassando senza rinvio la sentenza del tribunale, essendo
venuto meno l’interesse alla prosecuzione del giudizio
(v. Cass. n. 19160/2007, n. 3530/1977), con conseguente
consolidamento della sentenza di primo grado, verso la
quale non possono essere veicolate le doglianze che la
Soget ha in sede di legittimità rivolto (necessariamente)
alla sentenza resa in grado di appello.
Le spese dei giudizi di legittimità e di appello seguono
la soccombenza sostanziale e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte cassa senza rinvio la sentenza impugnata;
condanna la Soget alle spese del giudizio di cassazione,
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liquidate in C 1700,00, di cui e 1500,00 per compensi,
nonché alle spese del giudizio di appello, liquidate in
complessivi e 1100,00, oltre accessori di legge.
Roma, 23 gennaio 2014.

I

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