Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5408 del 07/03/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 5408 Anno 2018
Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI
Relatore: IZZO FAUSTO

ORDINANZA
sul ricorso 5566-2014 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente contro

DRIVE IN SRL IN FALLIMENTO;

intimato

avverso la sentenza n. 106/2013 della COMM.TRIB.REG.
di MILANO, depositata il 09/07/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 25/09/2017 dal Consigliere Dott. FAUSTO
IZZO.

Data pubblicazione: 07/03/2018

SVOLGIMENTO del PROCESSO
1. Con tempestivo ricorso la s.r.l. “DRIVE IN” impugnava due avvisi di
accertamento ed un atto di contestazione sanzioni inoltratigli dall’Agenzia delle
Entrate e relativi a rettifica Iva, Irpef e Irap per gli anni di imposta 2005 e 2006,
per il complessivo importo di C 67.165,00.
La vicenda traeva origine da una verifica della G. di F. presso la società Garda

contabilità “in nero” ed acquisti non contabilizzati da parte della società Drive In.
Da qui l’accertamento di un maggior reddito ai fini Iva, Ires e Irap per gli anni di
imposta 2005 e 2006.
Con sentenza depositata il 18\4\2012 la C.T.P. di Milano accoglieva il ricorso
ritenendo assorbente, rispetto al merito, la questione preliminare della nullità degli
accertamenti per omessa attivazione del preventivo contraddittorio con il
contribuente.
2. Avverso la sentenza proponeva appello l’Agenzia delle Entrate.
La C.T.R. Lombardia, con sentenza del 20\6\2013, rigettava l’appello
confermando le argomentazioni del giudice di primo grado.
3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’agenzia delle Entrate affidandosi
ad un unico motivo: violazione di legge in quanto la C.T.R. non aveva preso atto
della consolidata giurisprudenza secondo la quale nel nostro ordinamento non è
previsto alcun obbligo di contraddittorio, invocando quindi l’annullamento della
sentenza impugnata.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2.

Va rammentato che le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito che

«In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali,
l’Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio
endoprocedimentale, la cui violazione comporta l’invalidità dell’atto purché il
contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe

Mode s.p.a.. Durante l’accesso veniva rinvenuta una pennetta con annotata

potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa,
esclusivamente per i tributi “armonizzati”, mentre, per quelli “non armonizzati”,
non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo,
sicché esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito» (Sez.
U, Sentenza n. 24823 del 09/12/2015, Rv. 637604).
Nel Caso in esame, sebbene l’Iva appartenga alla categoria di tributi

contribuente non ha esplicitato il nocumento derivato dall’omesso preventivo
contraddittorio, così venendo meno all’onere probatorio di allegare circostanze
rilevanti che avrebbe potuto far valere.
La stessa C.T.R. ha confermato la nullità degli accertamenti sulla mera base
di una violazione formale, senza rilevare il fallimento dell’onere probatorio
gravante sul contribuente.
La sentenza deve essere quindi cassata e rinviata alla C.T.R. competente, non
essendosi tale giudice pronunciato sul merito della controversia.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla C.T.R. Lombardia,
in altra composizione, anche per le spese.
Così deciso il 25 settembre 2017
Il Presidente
Ernestino Bruschetta

armonizzati (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 26472 del 17/12/2014, Rv. 634232), il

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