Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5408 del 07/03/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 5408 Anno 2014
Presidente: VITRONE UGO
Relatore: RAGONESI VITTORIO

SENTENZA

sul ricorso 29321-2006 proposto da:
GALLI TASSI SOCIETA’ CONSORTILE A R.L.

(C.F.

0133910461), in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

Data pubblicazione: 07/03/2014

PIAZZA G. MAllINI 27, presso l’avvocato NICOLAIS
LUCIO, che la rappresenta e difende unitamente agli
2014
175

avvocati CECCHELLA CLAUDIO, CINTOLESI ALBERTO,
giusta procura in calce all’atto di appello;
– ricorrente contro

1

COMUNE DI LUCCA (C.F. 00378210462), in persona del
Commissario

Straordinario

elettivamente

domiciliato

MARESCIALLO

118,

PILSUDSKI

tempore,

pro
in

ROMA,

VIALE

l’avvocato

presso

PAOLETTI FABRIZIO, rappresentato e difeso

calce al controricorso;
– controricorrentecontro

GEMIGNANI S.R.L. IN CONCORDATO PREVENTIVO;

intimata-

avverso la sentenza n. 1268/2005 della CORTE
D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 08/09/2005;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 23/01/2014 dal Consigliere
Dott. VITTORIO RAGONESI;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato L. NICOLAIS
che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito, per il controricorrente,

l’Avvocato F.

dall’avvocato DEL CARLO ALBERTO, giusta procura in

PAOLETTI, con delega, che ha chiesto il rigetto del
ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Lucca, con sentenza 24.01/14.02.01, nel revocare il
decreto ingiuntivo dalla Srl Gemignani nel confronti del Comune

prima, della somma di £.65.091.312,quale importo degl’interessi per
ritardato pagamento del saldo avanzamento lavori ( s.a.1.) relativi al
contratto di appalto stipulato dalle parti.
Con la stessa decisione, il primo Giudice dichiarava inammissibile
l’intervento volontario spiegato nel processo dalla Soc. Consortile a
r.l. Galli Tassi rilevando che, per effetto dell’art.23 bis L.584/77,1e
imprese riunite in ATI partecipanti all’appalto dell’ opera pubblica
possono costituire tra di loro una società anche consortile, ma
soltanto per l’esecuzione unitaria del lavori e con l’effetto, previsto
dal secondo comma della disposizione, di subentrare nell’esecuzione
totale o parziale del contratto, esclusa la cessione del contratto;
mentre l’interveniente non aveva dimostrato di essere subentrata
nell’esecuzione delle opere, essendo dunque carente della titolarità
del rapporto dedotto in giudizio.
Avverso la decisione proponeva appello la società consortile,

di Lucca, condannava quest’ultimo al pagamento ,a favore della

lamentando che il Tribunale non aveva considerato che essa, con
significazione registrata al protocollo del Comune in data 04.02.98,
aveva comunicato la sua costituzione allo scopo dell’ esecuzione del
lavori; ed il Comune, a sua volta, aveva aderito alla sua indicazione

l’appellante, non avrebbe avuto pregio l’argomento sostenuto dal
Comune, per il quale il subentro non avrebbe potuto avere alcun
effetto, essendo stato comunicato allorché le opere erano terminate e
consegnate; e ciò in quanto, secondo un’interpretazione non
meramente letterale del citato art.23 bis, il subentro doveva avere
efficacia finché il rapporto contrattuale con l’Amm.ne non era
esaurito.
L’appellante sosteneva quindi la

sua piena legittimazione

dell’appellante a pretendere il saldo del corrispettivo dell’appalto.
Inoltre rilevava l’erroneità dell’indicazione della Gemignani quale
creditrice in proprio, avendo invece la medesima agito nella qualità
di mandataria di un gruppo di imprese, riunite in associazione
temporanea.
Infine l’appellante lamentava che la sentenza aveva erroneamente
ritenuto di applicare la norma dell’art.13 L.131/83 (escludente la

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di voler subentrare nell’esecuzione del contratto. Inoltre, secondo

decorrenza degl’interessi per ritardato pagamento per un determinato
periodo di tempo),che viceversa riguardava solo i contratti aventi ad
oggetto la fornitura di beni e servizi; di conseguenza il credito da
accordare ad essa (in luogo della srl Gemignani) avrebbe dovuto

capitolato generale delle oo.pp.
Si costituivano gli appellati.
Il Comune di Lucca eccepiva la novità, e quindi l’inammissibilità,
della domanda dell’appellante (che in primo grado aveva chiesto la
conferma del d.i. emesso in favore della soc.Gemignani) e instava, in
via d’appello incidentale, per l’ammissione del mezzi istruttori,
negati dal primo Giudice, diretti a dimostrare l’insussistenza del
colpevole ritardo nel pagamento dei SAL.
La Srl Gemignani in concordato preventivo, resisteva al gravame
incidentale.
La Corte d’appello di Firenze, con sentenza n. 1268/05, rigettava
entrambi gli appello.
La Galli Tassi Consortile srl ricorre per cassazione avverso la detta
sentenza sulla base di due motivi, cui resiste con controricorso il
Comune.

comprendere tutti gli interessi come stabiliti dagli artt.35 e 36 del

Entrambe le parti hanno depositato memorie

Motivi della decisione
Col primo motivo la ricorrente sostiene la nullità della sentenza e del

C.p.c.
Assume che la Corte d’Appello di Firenze avrebbe errato “per aver
ritenuto irrituale la produzione nel corso del giudizio di appello degli
atti attestanti la cessione del credito dalla Gemignani S.r.l. alla Galli
Tassi” e per “non aver riformato di conseguenza la sentenza” di
primo grado nella parte in cui aveva condannato l’amministrazione
comunale a pagare la somma alla Gemignani S.r.l. in proprio,
anziché alla Gemignani S.r.l. nella sua qualità di rappresentante della
associazione temporanea di imprese e conseguentemente alla Galli
Tassi cessionaria del credito; con conseguente violazione delle
norme in tema di successione nel diritto controverso, in materia di
prova di fatti sopravvenuti e in ordine al principio della domanda, e
della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.
Col secondo motivo la ricorrente denunzia la nullità della sentenza e
del procedimento per violazione dell’art. 105, 111 c.p.c. e degli artt.

procedimento, per violazione degli art. 99, 101, 112, 184 e 184 bis

99 e 112 c.p.c.
Assume a tale proposito l’esistenza anche di un “diritto autonomo
rispetto alla Gemignani” per essere “subentrata per legge (art 23 bis
1. 584/77) e per accordo delle parti (presa d’atto con determinazione

dalla Gemignani S.r.l.”
Secondo la ricorrente la Corte di merito avrebbe errato nel ritenere
inammissibile il gravame perché proposto da interveniente adesivo
dipendente, con conseguente violazione delle norme relative
all’intervento di successore a titolo particolare nel diritto controverso
e/o comunque di quelle relative all’intervento volontario

ad

escludendum.
Preliminarmente va dichiarata l’infondatezza della eccezione di
inammissibilità del ricorso per difetto di procura, rinvenendosi in atti
procura speciale del 24.10.06.
Ciò posto, il primo motivo del ricorso è infondato.
La Corte d’appello ha ritenuto non provata la qualità della ricorrente
di cessionaria del credito della Gimignani in quanto la produzione
comprovante tale qualità sarebbe stata irritualmente prodotta in
ti
appello tramite 5:1-1g inserimento dei documenti nel fascicolo

n. 42 del 20/02/1998 del Comune di Lucca) nel diritto fatto valere

di parte senza alcuna rituale attestazione.
La ricorrente deduce che la produzione sarebbe avvenuta in
occasione dell’udienza del 22.6.04, ma di tale circostanza non si
rinviene traccia nel verbale.

produzione dei documenti sono stabilite dagli artt. 74 e 87 disp. att.
cod. proc. civ.. Ne consegue che, in mancanza di indicazione
nell’indice del fascicolo di parte di un documento che si assume
inserito nel medesimo all’atto della costituzione in giudizio, ovvero
di deposito in cancelleria del documento che si assume prodotto
dopo la costituzione in giudizio, e di comunicazione di esso alle altre
parti (art. 170, quarto comma, cod. proc. civ.) o, se esibito in
udienza, di menzione nel relativo verbale (art. 87 disp.att. cod. proc.
civ.), si presume che il documento non sia stato acquisito al
processo. È pertanto onere della parte dimostrare che, invece,
malgrado la mancanza di prova dell’osservanza di dette formalità, il
documento è stato prodotto – ancorché senza le modalità predette nei termini stabiliti dal codice di rito Cass . 15189105, Cass
24874/06.
Tale prova non risulta fornita dalla ricorrente che anche in questa

Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che le modalità di

sede si limita a ribadire apoditticamente l’avvenuta esibizione del
documento nella sovraindicata udienza limitandosi a richiedere un
potere di verifica di questa Corte che non può però supplire all’onere
probatorio ad essa incombente.

Anche il secondo motivo è infondato.
La Corte d’appello ha rilevato che la Galli Tassi aveva con le
conclusioni in primo grado chiesto solo la conferma del decreto
opposto che vedeva come creditrice la sola Gemignani srl ,con la
conseguenza che da tali conclusioni si rilevava che la stessa rivestiva
la qualità di interveniente adesivo dipendente e che pertanto la stessa
non poteva chiedere in sede di appello la condanna al pagamento in
suo favore della somma richiesta dalla Gemignani , oltretutto
maggiorata rispetto a quella riconosciuta dal giudice di primo grado
che non era stata oggetto di impugnazione da parte della Gemignani.
Tale motivazione appare del tutto corretta tenendo anche conto che
la stessa risulta basata su una attenta analisi ,sulla scorta anche della
sentenza di primo grado,dell’atto di intervento della ricorrente da cui
risultava che la stessa non intendeva esercitare un proprio diritto ma
aderire alla domanda della Gemignani .

Il motivo non può quindi trovare accoglimento.

Non avendo dunque la ricorrente provato la propria qualità di
cessionaria del credito della Gemignani ed essendosi la stessa
limitata a sostenere la domanda di quest’ultima, non è dubbio che la
stessa doveva considerarsi interveniente adesiva nel giudizio e ,come

pagamento in proprio favore delle somme riconosciute alla
Gemignani né conseguentemente chiedere il riconoscimento di una
maggior somma.
Il ricorso va in conclusione respinto. Segue alla soccombenza la
condanna al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da
dispositivo.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
di giudizio liquidate in favore del Comune di Lucca in euro
3500,00 oltre euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge.
Rom 23.1.14
Il C

est

tale, non poteva impugnare la sentenza di primo grado richiedendo il

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