Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5407 del 27/02/2020

Cassazione civile sez. lav., 27/02/2020, (ud. 12/11/2019, dep. 27/02/2020), n.5407

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24262-2014 proposto da:

C.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI

134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, rappresentata e

difesa dall’avvocato MARCELLO D’APONTE;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso

dall’avvocato PAOLA MASSAFRA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1280/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 25/03/2014 r.g.n. 7097/2010.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Con sentenza in data 11 febbraio-25 marzo 2014 n. 1280 la Corte d’Appello di Napoli riformava la sentenza del Tribunale della stessa sede e, per l’effetto, respingeva la domanda proposta da C.E., dipendente dell’INPDAP – poi INPS – per l’accertamento del proprio diritto a percepire nel periodo dal 9 ottobre 2002 al 30 novembre 2006 – la indennità di posizione organizzativa o, comunque, del diritto al risarcimento del danno per perdita di chanches.

2.La Corte territoriale riteneva fondato l’appello dell’INPDAP avverso la sentenza di primo grado che, pur respingendo la domanda di pagamento della indennità, aveva accolto quella di risarcimento del danno.

3.Osservava che il Tribunale nel respingere la domanda di pagamento della indennità di posizione organizzativa aveva accertato che non vi era stata alcuna violazione da parte della amministrazione della normativa contrattuale; mancava, dunque, l’inadempimento da cui potesse discendere l’obbligo risarcitorio.

4.Dalle disposizioni del CCNL invocate dalla lavoratrice – artt. 17, 18, e 19 CCNL 1998-2001 per il comparto ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI- si evinceva che la istituzione delle posizioni organizzative non configurava un obbligo dell’ente, come già ritenuto dalla Corte di Cassazione in relazione alle analoghe previsioni degli artt. 20 e 21 CCNL del comparto SANITA’.

5.Era dunque rilevante soltanto il successivo atto istitutivo delle posizioni organizzative e non gli eventuali atti endoprocedimentali.

6.Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza C.E., articolato in un unico motivo, cui l’INPS ha opposto difese con controricorso.

7.L’INPS ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.Con l’unico motivo la parte ricorrente ha denunciato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – falsa applicazione degli artt. 17, 18 e 19 CCNL 1998/2001 ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI, degli artt. 2, 3, 4, 5 CCNL MINISTERI 1998/2001, degli artt. 115 e 116 c.p.c., contraddittorietà della pronuncia.

2.Ha censurato la sentenza impugnata per essersi limitata a sancire la assenza di un obbligo della amministrazione di istituire le posizioni organizzative – mediante il richiamo agli artt. 17, 18 e 19 CCNL comparto ENTI LOCALI ed il loro confronto con le previsioni del CCNL SANITA’ – senza considerare l’obbligo della amministrazione di dare tempestiva esecuzione agli accordi collettivi.

3. Il ritardo dell’ente nella istituzione delle posizioni organizzative aveva determinato la perdita delle chanches – concretamente esistenti in ragione dello svolgimento, in virtù di atti formali, di compiti di responsabile – di conseguire un vantaggio economico.

4. Il ricorso è infondato.

5.Questa Corte si è già pronunciata su fattispecie sovrapponibili alla presente (Cass. sez. lav. 15 ottobre 2013, n. 23366; 25.11.2015 n. 24056, 18.12.2015 n. 25550) ritenendo che per il periodo anteriore al giorno 1 dicembre 2006 i dipendenti dell’INPDAP non posso vantare nè un diritto alla liquidazione della indennità di posizione organizzativa nè un diritto al risarcimento del danno.

6.Si è ivi osservato che in base all’art. 17 del CCNL 16 febbraio 1999 per Enti pubblici non economici, relativo al periodo 1998-2001, il conferimento degli incarichi che comportano l’attribuzione di una specifica indennità di posizione organizzativa è subordinato ad una valutazione dei singoli Enti, che “possono” conferirli “sulla base dei propri ordinamenti ed in relazione alle esigenze di servizio”.

7.1 successivi artt. 18 e 19 dello stesso CCNL stabiliscono l’iter procedimentale da seguire per individuare le posizioni organizzative.

8.Le clausole di cui agli artt. 17 e 18 hanno dunque un contenuto meramente obbligatorio, in quanto impegnano l’ente ad attivarsi, all’esito delle previste procedure di consultazione e concertazione sindacali, a creare le condizioni necessarie per istituire le posizioni organizzative, onde procedere al legittimo conferimento dei relativi incarichi, dal quale soltanto può sorgere il diritto alla relativa indennità.

9.In riferimento alla domanda risarcitoria, unica in discussione in questa sede, si è ritenuto che, essendosi stabilito in sede di contrattazione collettiva che per l’istituzione delle posizioni organizzative di responsabilità si dovesse seguire una procedura concertata – (concertazione, in sede di contrattazione decentrata, dei criteri generali di conferimento e revoca degli incarichi, della relativa procedura, della graduazione degli incarichi, dei criteri e delle procedure di valutazione della attività svolta) – la lunghezza del relativo iter non appare imputabile all’inerzia dell’Ente, visto che la complessità del procedimento non prevede un obbligo di attivazione soltanto da parte dell’Istituto.

10. Il carattere concertato della procedura porta ad escludere che al datore di lavoro sia imputabile alcuna violazione degli obblighi di correttezza e buona fede nè per l’attivazione delle concertazioni nè per il sollecito dell’avvio delle procedure interne.

11.A tali principi si è conformata la sentenza impugnata.

12.Parte ricorrente neppure indica le ragioni per le quali sarebbe ravvisabile un comportamento illecito della pubblica amministrazione, che vorrebbe far discendere dal mero dato temporale della istituzione delle posizioni organizzative in data 1 dicembre 2006.

13. Il ricorso deve essere conclusivamente respinto.

14.Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

15.Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (che ha aggiunto al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater) – della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 200 per spese ed Euro 5.000 per compensi professionali oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 12 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2020

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