Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5407 del 07/03/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 5 Num. 5407 Anno 2018
Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI
Relatore: IZZO FAUSTO

ORDINANZA
sul ricorso 7132-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente contro

EREDI IMPERSONALMENTE E COLLETTIVAMENTE STURNIOLO
PIETRO;

intimati

avverso la sentenza n. 58/2009 della COMM.TRIB.REG. di
VENEZIA, depositata il 03/11/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 25/09/2017 dal Consigliere Dott. FAUSTO

Data pubblicazione: 07/03/2018

IZZO;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in
persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa
LUISA DE RENZIS che ha chiesto l’accoglimento del
ricorso.

SVOLGIMENTO del PROCESSO
1. Con tempestivo ricorso Sturniolo Pietro, titolare della omonima ditta
individuale edile, impugnava tre avvisi di accertamento inoltratigli dall’Agenzia
delle Entrate a seguito di accertamenti della G. di F. e relativi a rettifica Iva, Irpef
e Irap per gli anni di imposta 2000, 2001 e 2002.
Con sentenza del 16\8\2007 la C.T.P. di Treviso, dopo aver riunito i ricorsi,

costi di manodopera e per l’anno 2001 anche il costo della ristorazione.

2. Avverso la sentenza proponeva appello il contribuente.
La C.T.R. Veneto, con sentenza del 20\10\2009, accoglieva in parte l’appello.
In particolare rilevava che per le annualità 2000 e 2001 il contribuente aveva
documentato di avere presentato istanza di definizione ai sensi dell’art. 9 della
legge 289 del 2002 (condono tombale). Non fondata era la tesi dell’Ufficio, secondo
cui le dichiarazioni erano state presentate ai sensi dell’art. 8 (integrativa semplice)
della stessa legge n. 289/2002, considerata l’assenza di alcun elemento oggettivo
a sostegno di tale tesi.
Ne desumeva la Commissione che per tali annualità gli accertamenti, quindi,
non potevano essere effettuali. Per l’anno di imposta 2002, invece, il rigetto del
ricorso era stato congruamente motivato dalla C.T.P. l’assenza di prova dei costi
di ristorazione.
Conseguentemente annullava gli accertamenti per gli anni 2000 e 2001.

3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’Agenzia delle Entrate:
3.1. Con il primo motivo viene lamentata violazione degli art. 53 del d.lgs. n.
546 del 1992, 324 cod. proc. civ. , 2909 cod. civ., in relazione all’art. 360 n. 4 cod.
proc. civ. In particolare, la ricorrente Agenzia sostiene che lo Sturniolo – in sede di
appello – non aveva fatto oggetto di specifica censura la statuizione del giudice di
primo grado, con la quale veniva osservato che lo stesso ricorrente non aveva

accoglieva parzialmente le impugnazioni, deducendo per gli anni 2000 e 2001 i

confutato i rilievi mossi dall’Ufficio circa la mancata presentazione di istanza di
condono c.d. tombale ex art. 9 legge n. 289/2002.
3.2. Con il secondo motivo viene dedotta omessa od insufficiente motivazione,
in quanto l’impugnata decisione non ha indicato gli elementi sulla base dei quali
ha tratto la convinzione che il contribuente avesse aderito al condono ex art. 9
della legge n. 289/2002.

dell’art. 2697 Cod. Civ., per avere il giudice di appello fatto malgoverno delle regole
sull’onere della prova, avendo attribuito all’Ufficio la mancata dimostrazione della
presentazione della definizione ex art. 8 della legge n. 289 del 2002, laddove
l’esistenza del fatto impeditivo e/o estintivo dell’obbligazione tributaria avrebbe
dovuto essere provato dal contribuente.
4. Con memoria depositata il 4\9\2017 la Procura Generale ha chiesto
l’annullamento della sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il primo ed il terzo motivo di ricorso sono infondati.
Invero esplicitamente in sede di appello il contribuente ha riproposto
l’eccezione estintiva della pretesa tributaria, ovverosia la circostanza di avere
presentato istanze di condono “tombale” ai sensi dell’art. 9 della legge 289 del
2002. Pertanto sul punto non vi è stata alcuna acquiescenza e legittimamente,
pertanto, la C.T.R. si è pronunciata sulla questione.
Insussistente è, inoltre, la lamentata violazione dell’onere probatorio gravante
sul contribuente e non sull’Amministrazione di allegazione ed asseverazione delle
cause estintive. Infatti il giudice di appello ha ritento provata la presentazione delle
istanze di condono sulla base delle produzioni difensive, pertanto, senza violare le
regole di distribuzione del peso probatorio, ha solo ritenuto positivamente assolto
dal contribuente tale onere.
2.

Fondato, invece, è il secondo motivo di ricorso.

La sentenza della C.T.R. non motiva in ordine al suo convincimento

2

3.3. Con il terzo motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione

sull’avvenuta adesione al condono c.d. tombale, pur in assenza della produzione
delle ricevute di presentazione delle istanze di condono.
L’affermazione che il contribuente aveva presentato due distinte dichiarazioni
di definizione ai sensi della legge n. 289 del 2002 è apodittica e non suffragata da
specifici riferimenti documentali.
Si impone pertanto su tale punto la cassazione della sentenza con rinvio per

P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla C.T.R. Veneto, in
altra composizione, anche per le spese.
Così deciso il 25 settembre 2017

nuovo esame alla C.T.R. Veneto.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA