Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5406 del 07/03/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 5406 Anno 2018
Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI
Relatore: IZZO FAUSTO

ORDINANZA
sul ricorso 6068-2011 proposto da:
CALCESTRUZZI BELICE SRL, domiciliato in ROMA PIAZZA
CAVOUR

presso

CASSAZIONE,

la

cancelleria

rappresentato

e

della

difeso

CORTE

DI

dall’Avvocato

ROSARIO CALI’;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente nonchè contro
AGENZIA

DELLE

ENTRATE

UFFICIO

PROVINCIALE

DI

Data pubblicazione: 07/03/2018

AGRIGENTO;
– intimata avverso la decisione n. 29/2010 della COMM. TRIBUTARIA
CENTRALE di PALERMO, depositata il 14/01/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 25/09/2017 dal Consigliere Dott. FAUSTO

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in
persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa
LUISA DE RENZIS che ha chiesto l’accoglimento per
quanto di ragione del ricorso.

IZZO;

SVOLGIMENTO del PROCESSO
1. Con ricorso presentato presso la C.T. di Primo grado di Agrigento, la s.r.l.
Calcestruzzi Belice impugnava un’ingiunzione di pagamento dell’Ufficio IVA di
Agrigento, relativa a rettifica dichiarazione IVA per l’anno 1973, del 12\6\1983 n.
166/78, resa esecutiva dal locale Pretore. L’ingiunzione invitava al pagamento
della complessiva somma di £. 29.749.00=.

Osservava il ricorrente che l’Ufficio aveva errato ad emettere l’ingiunzione, in
quanto, dopo l’emissione dell’avviso di rettifica, era stata presentata istanza di
condono.
Con sentenza del 19\1\1987 la C.T. di Primo grado di Agrigento rigettava il
ricorso ritenendo la definitività dell’accertamento n. 166/78. Infatti il ricorso
proposto dalla società era stato dichiarato estinto con provvedimento del
21\10\1982 (nr. 4922) del Presidente della Commissione di Primo Grado.
Pertanto, in assenza di “controversia pendente”, era precluso l’accesso al
condono di cui alla legge 516 del 1982.

2. Avverso la sentenza proponeva appello la Calcestruzzi.
La C.T. di Secondo grado di Agrigento, con sentenza del 25\1\1994,
accoglieva l’appello. In particolare rilevava che l’istanza di condono era stata
presentata nei termini utili per un’opposizione al provvedimento di estinzione
presidenziale del 1982, pertanto la controversia era ancora pendente.

3. Con sentenza del 13\1\2010 la Commissione Tributaria Centrale di Palermo
accoglieva l’impugnazione dell’Ufficio. Osservava la Commissione che la tardività
del ricorso avverso l’ingiunzione aveva determinato che la lite non fosse pendente
ed inibiva l’accesso al condono.

4. Avverso la sentenza ha proposto ricorso la Calcestruzzo Belice:
4.1. Con il primo motivo ha dedotto, ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ.,

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la illegittimità della sentenza della C.T.C. per omessa e/o insufficiente motivazione
circa un fatto controverso per il giudizio; per erroneo rinvio per relationem alla
sentenza di primo grado; per erronea individuazione della materia del contendere.
In particolare la ricorrente osserva, quanto al primo e secondo profilo, che
l’impugnata decisione non soddisfa gli obblighi della motivazione, giacché rinvia
semplicemente per relationem alla sentenza di primo grado, senza confutare il

quindi non dà conto di avere valutato il provvedimento censurato e i motivi del
ricorso.
4.2. Quanto al secondo motivo, la ricorrente imputa alla Commissione
Centrale di avere errato, in modo macroscopico, l’individuazione della materia del
contendere, omettendo di motivare in merito alla questione giuridica affrontata sia
nella sentenza di secondo grado, sia nel ricorso dell’Ufficio, sia nella memoria della
società contribuente. La questione oggetto del giudizio di primo grado si era
incentrata sulla irritualità del ricorso in relazione alla mancata trasmissione di copia
in carta semplice di gravame all’Ufficio. Tale questione, precisa la ricorrente,
poteva ritenersi superata dopo l’emissione dell’ordinanza di estinzione e la
presentazione dell’istanza di condono ex art. 26 della legge n. 516 del 1982 e la
Commissione Centrale avrebbe dovuto comunque accertare se al momento della
presentazione del condono la controversia dovesse ritenersi o meno ancora
pendente, trattandosi di condizione imprescindibile per la sua validità e per la
conseguente estinzione del giudizio.

5. Con controricorso l’Avvocatura dello Stato ha chiesto il rigetto del ricorso
richiamando le argomentazioni della sentenza impugnata.

6.

Con memoria depositata il 4\9\2017 la Procura Generale ha chiesto

l’accoglimento del ricorso e la cassazione con rinvio della sentenza.

MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è infondato.

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percorso logico-giuridico contenuto nella decisione del giudice di secondo grado, e

2. Quanto alla prima doglianza formulata, va segnalata la non pertinenza della
censura rispetto alla violazione prevista dal n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ. Invero
dietro l’apparenza della doglianza di un vizio della motivazione, in realtà la
ricorrente invoca una rivalutazione del merito dei fatti che hanno indotto la C.T.C.
ad accogliere l’impugnazione dell’Ufficio.
Va osservato che nella sentenza non vi è un mero richiamo per relationem alla

ragionamento sulla decadenza in cui è incorsa la ricorrente per la tardiva
proposizione del ricorso ai sensi dell’art. 17 d.P.R. 636 del 1972, applicabile ratione
temporis, per il mancato adempimento dei richiamati oneri nei termini di legge.
Disponeva tale norma che «Il ricorso è proposto mediante consegna o
spedizione, in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento,
dell’originale alla segreteria della commissione tributaria e di una copia in carta
semplice all’ufficio tributario. Della consegna è rilasciata ricevuta. L’ufficio
tributario, se la copia ad esso assegnata o spedita è sostanzialmente difforme,
può richiedere fino all’udienza di discussione che il ricorso sia dichiarato
inammissibile».
Nell’interpretare la disposizione, questa Corte di legittimità ha statuito che:
«La proposizione di ricorso alla commissione tributaria, ai sensi dell’art. 17 del
d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, come sostituito dall’art. 8 del d.P.R. 3 novembre
1981 n. 739, richiede non soltanto la consegna o spedizione dell’originale alla
segreteria della commissione medesima, ma anche la consegna o spedizione di
una copia all’ufficio tributario. Pertanto, l’osservanza del termine perentorio di
sessanta giorni, a pena d’inammissibilità di detto ricorso, postula che entro il
termine stesso si provveda ad entrambi gli indicati adempimenti» (Sez. 1,
Sentenza n. 3497 del 24/07/1989, Rv. 463485).
Ha osservato la C.T.C., con coerente e logico ragionamento, che la violazione
di tale disposizione aveva determinato la tardività del ricorso avverso l’avviso di
rettifica 166/78, con la conseguente assenza di “lite pendente”, presupposto per

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sentenza di primo grado, ma viene sviluppato un autonomo e compiuto

la operatività del condono.

3. Quanto al secondo motivo formulato, deve ritenersi assorbito nel rigetto
della prima censura, considerato che le circostanze dedotte si sarebbero dovute
far valere in un eventuale giudizio di rinvio, inibito, come detto, dal rigetto del
primo motivo formulato.

spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che
liquida in C 2.200,00=, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso il 25 settembre 2017
Il Consi iere 2tensor

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Il Presidente
Ernestino Bruschetta

In considerazione di quanto esposto, si impone la reiezione del ricorso; le

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