Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5406 del 03/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 03/03/2017, (ud. 24/10/2016, dep.03/03/2017),  n. 5406

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28280-2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

VACANZANDO DI S.P. & C. SAS in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G.

PISANELLI 2, presso lo studio dell’avvocato STEFANO DI MEO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARLO BULLERI giusta

delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 67/2009 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

LIVORNO, depositata il 12/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/10/2016 dal Consigliere Dott. MARULLI MARCO;

udito per il ricorrente l’Avvocato GAROFOLI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato DI MEO che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO RITA che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. L’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione avverso la sentenza in atti della CTR Toscana, che, rigettandone l’appello, ha confermato la decisione che in primo grado, pronunciandosi su un’istanza di rimborso, aveva riconosciuto la detraibilità dell’IVA assolta dalla parte sulle opere di ristrutturazione afferenti ad un immobile da destinarsi all’attività di affittacamere.

La CTR, motivando il rigetto, ha giudicato corretta la decisione di prime cure, non essendovi “dubbio alcuno” sulla natura imprenditoriale dell’attività di affittacamere esercitata dalla parte e sulla sussistenza nella specie dei requisiti di inerenza e di strumentalità delle opere effettuate rispetto alla detta attività imprenditoriale, a nulla rilevando in contrario il richiamo dell’ufficio al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19 bis, lett. i), in quanto la richiesta di rimborso aveva ad oggetto “non tanto la detrazione dell’imposta relativa all’acquisto dell’immobile…. quanto piuttosto la detrazione dell’imposta assolta in occasione degli interventi di ristrutturazione di detto immobile”.

Il mezzo proposto dall’erario si vale di un solo motivo, al quale ha replicato la parte con controricorso.

Il collegio ha autorizzato l’adozione della motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.1. Con l’unico motivo del proprio ricorso l’Agenzia delle Entrate assume la contrarietà dell’impugnata decisione al D.P.R. 633 del 1972, artt. 19 e 19 bis, in ragione del fatto che, diversamente da quanto con essa statuito, l’ipotesi di indetraibilità oggettiva di cui alla seconda delle norme richiamate “non si applica, per legge, soltanto alle immobiliari di rivendita e a quelle di ricostruzione e ripristino che abbiano acquistato, costruito o ristrutturato l’immobile per la successiva rivendita”, mentre trova applicazione “nei confronti dei soggetti IVA che svolgano attività di tipo diverso” e riguarda espressamente “anche i contratti relativi alla locazione o alla manutenzione recupero e gestione” degli immobili posseduti, sicchè è conseguentemente errata la pronuncia che nella specie ha riconosciuto la detraibilità dell’IVA versata in relazione a contratti di ristrutturazione di immobile pacificamente accatastato ad uso abitativo.

2.2. Il motivo è infondato.

2.3. Come questa Corte ha da ultimo osservato (8628/15), in relazione ad una fattispecie esattamente identica a quella qui in discorso, l’assunto erariale secondo cui l’IVA, ancorchè afferente nella specie ad opere di ristrutturazione, non sarebbe detraibile non svolgendo la parte attività immobiliare ed avendo l’immobile interessato destinazione abitativa, non trova giustificazione, sul filo della centralità che nel funzionamento dell’imposta riveste il principio di detraibilità, nè nella giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale il meccanismo della detrazione IVA postula una necessaria correlazione fra i beni e i servizi acquistati e l’attività esercitata, nel senso che essi devono inerire all’impresa, anche se si tratti di beni non strumentali in senso proprio, purchè risultino in concreto destinati alla finalità della produzione o dello scambio nell’ambito dell’attività dell’impresa stessa, con la precisazione che “il nesso oggettivo che deve sussistere tra acquisto e impiego di beni e servizi… non è quello di diretta e meccanica utilizzazione, ma… si riassume in una necessaria relazione di inerenza tra la singola operazione di acquisto e l’esercizio dell’attività economica del soggetto passivo IVA” (3458/14, 6785/09, 9452/97); nè in quella unionale avendo la Corte di Giustizia CE ritenuto, per un verso, che accertare “se un soggetto passivo, in un caso specifico, abbia acquistato beni per le esigenze delle sue attività economiche ai sensi dell’art. 4 della sesta direttiva costituisce una questione di fatto, che va valutata tenendo conto di tutti i dati della fattispecie, fra i quali figurano la natura dei beni considerati e il periodo di tempo intercorso tra l’acquisto degli stessi e il loro uso ai fini delle attività economiche del soggetto passivo”; per altro verso, che “una norma o una prassi amministrativa nazionale che imponga una restrizione generale del diritto alla deduzione in caso di uso professionale limitato, ma pur sempre effettivo, costituisce una deroga all’art. 17 della sesta direttiva ed è valida solo se sono soddisfatte le condizioni prescritte dall’art. 27, n. 1, o dall’art. 27, n. 5, della sesta direttiva” (Corte giust. 11 luglio 1991, causa C-97/90, Lennartz contro Finanzamt Munchen).

2.4. Essendosi il giudice d’appello conformato a questi principi, in ragione dei quali la valutazione della strumentalità di un acquisto rispetto all’attività imprenditoriale va effettuata in concreto – come qui è stato fatto rilevando la natura imprenditoriale dell’attività di affittacamere esercitata dalla parte e la sussistenza nella specie dei requisiti di inerenza e di strumentalità delle opere effettuate – tenendo conto dell’effettiva natura del bene in correlazione agli scopi dell’impresa, non già in termini puramente astratti, la decisione impugnata non risulta meritevole di censure in punto di riconoscimento della detraibilità dell’IVA ed il ricorso va per questo conseguentemente rigettato.

3. Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione.

Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 3500,00 per compensi, oltre il 15% per spese generali ed accessori di legge.

Cosi deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 5 sezione civile a seguito di riconvocazione, il 14 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2017

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