Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5405 del 07/03/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 5405 Anno 2018
Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI
Relatore: IZZO FAUSTO

ORDINANZA

sul ricorso 4439-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente contro

SCOLERI FRANCESCO;
– intimato –

Nonché da:
SCOLERI FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA
VIA I. GOIRAN 23, presso lo studio dell’avvocato
GIANCARLO CONTENTO, rappresentato e difeso
dall’avvocato MICHELE BIANCO;

Data pubblicazione: 07/03/2018

- controricorrente incidentale contro
AGENZIA DELLE ENTRATE;
– intimata avverso la sentenza n. 61/2010 della COMM.TRIB.REG. di
TORINO, depositata il 19/10/2010;

consiglio del 25/09/2017 dal Consigliere Dott. FAUSTO
IZZO;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in
persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa
LUISA DE RENZIS che ha chiesto l’accoglimento del
ricorso incidentale condizionato.

udita la relazione della causa svolta nella camera di

SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con tempestivo ricorso Scoleri Francesco impugnava la cartella di nr.
11020070033133859, emessa ai sensi dell’art. 54 bis d.P.R. 633 del 1972 a
seguito di controllo automatizzato, con cui veniva richiesta la somma di C
42.141,00 a titolo di omesso pagamento IVA anno di imposta 2003.
Con sentenza depositata il 22\9\2008 la C.T.P di Torino rigettava il ricorso

mancato riconoscimento di un credito IVA pregresso, non essendo stata presentata
la dichiarazione 2002.

2. Avverso la sentenza proponeva appello il contribuente.
La C.T.R. Piemonte, con pronuncia del 22\9\2010, accoglieva l’appello.
Osservava la Commissione che dalla lettura della cartella non si evinceva in
alcun modo che la pretesa dell’Ufficio derivava dal mancato riconoscimento di un
credito di imposta di C 28.892,00 (riferito all’anno 2002), fatto questo di cui il
contribuente era venuto a conoscenza solo in sede di contenzioso.
Pertanto, rilevata l’assenza di un’adeguata motivazione dell’atto, accogliendo
l’appello, annullava la cartella impugnata.

3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’agenzia delle Entrate:
3.1. Con il primo motivo del ricorso viene lamentata, ai sensi dell’art. 360, n.
3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 36 bis del DPR n.
600 del 1973, 54 bis del DPR n. 633 del 1972 e 7 della legge n. 200 del 2012,
atteso che il contribuente nel motivo di appello si era limitato alla mera descrizione
dell’atto impositivo soltanto al fine di evidenziarne la carenza di motivazione, senza
peraltro dedurre, in termini causali, quanto e perché la testualità dello stesso atto
avesse compromesso il suo diritto di difesa. Peraltro il contribuente si era
compiutamente difeso nel merito, argomentando sia in fatto quanto in diritto e,
soprattutto, ammettendo di essere a conoscenza che la cartella esattoriale era

rilevando la correttezza del comportamento dell’Ufficio, anche in relazione al

stata emessa in ragione dell’omesso versamento.
3.2. Con il secondo motivo viene dedotto, ai sensi dell’art. 360, n. 5, cod.
proc. civ., il difetto di motivazione ribadendosi quanto argomentato nel precedente
motivo sulla situazione di conoscenza della cartella da parte del contribuente,
laddove il giudice di appello si era limitato a statuire l’esistenza di un asserito
difetto di motivazione, senza spiegare come ciò avesse pregiudicato

sostenere che l’appellante potesse ricordare la somma del credito non esposta in
una dichiarazione non redatta né presentata nel 2002.

4. Avverso la sentenza ha proposto ricorso incidentale condizionato lo Scoleri,
lamentando:
4.1. La violazione di legge ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ. laddove
la Commissione di primo grado aveva ritenuto che l’omessa presentazione della
dichiarazione Iva precludesse la possibilità di far valere documentazione a
dimostrazione dell’esistenza del credito di imposta.
4.2. La violazione di legge ove era stato ritenuto che l’Ufficio non potesse
attivarsi e procedere con accertamento induttivo alla verifica dell’esatto
ammontare del credito.
4.3. La violazione di legge laddove non era stato valutato che l’Ufficio non
aveva in alcun modo preso in considerazione la documentazione prodotta dal
contribuente, peraltro non contestandole l’attendibilità.
MOTIVI della DECISIONE
1.

I motivi di ricorso principale possono essere esaminati congiuntamente e

sono fondati.

2. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito che «In caso di omessa
presentazione della dichiarazione annuale IVA, è consentita l’iscrizione a ruolo
dell’imposta detratta e la consequenziale emissione di cartella di pagamento,

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concretamente il diritto di difesa. A dire dei giudici di appello, non si poteva

potendo il fisco operare, con procedure automatizzate, un controllo formale che
non tocchi la posizione sostanziale della parte contribuente e sia scevro da profili
valutativi e/o estimativi nonché da atti di indagine diversi dal mero raffronto con
dati ed elementi dell’anagrafe tributaria, ai sensi degli artt. 54-bis e 60 del d.P.R.
n. 633 del 1972, fatta salva, nel successivo giudizio di impugnazione della cartella,
l’eventuale dimostrazione, a cura del contribuente, che la deduzione d’imposta,

al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, riguardi acquisti fatti
da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni
imponibili» (Sez. U, Sentenza n. 17758 del 08/09/2016, Rv. 640942).
Nel caso in esame, pertanto, legittimamente l’Ufficio nell’emettere la cartella
di pagamento a seguito di controllo automatizzato, non ha tenuto conto di un
credito di imposta non risultante da precedente dichiarazione. In tali casi, infatti,
la cartella di pagamento emessa all’esito di un procedimento di controllo cd.
formale o automatizzato, a cui l’Amministrazione finanziaria ha potuto procedere
attingendo i dati necessari direttamente dalla dichiarazione, può essere motivata
con il mero richiamo a tale atto, atteso che il contribuente è già in grado di
conoscere i presupposti della pretesa, anche qualora si richiedano somme maggiori
di quelle risultanti dalla dichiarazione (cfr. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 15564 del
27/07/2016, Rv. 640655).
L’accoglimento del primo motivo di ricorso consente di ritenere assorbito nelle,
decisione il secondo, con conseguente cassazione della sentenza impugnata con
rinvio per nuovo esame alla C.T.R. Piemonte in diversa composizione.
Va infatti rammentato che, sebbene la cartella impugnata non presenti i vizi
lamentati con l’originario ricorso, questa Corte ha statuito che «In tema di
detrazione del credito IVA, maturato con riferimento ad un anno di imposta in cui
iI contribuente abbia omesso di presentare la dichiarazione, la prova dei relativi
requisiti sostanziali del diritto può essere fornita mediante la produzione delle

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eseguita entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa

fatture o di altra documentazione contabile…» (Sez. 5, Sentenza n. 22747 del
09/11/2016, Rv. 641544).
Provvederà pertanto il giudice di rinvio ad accertare la sussistenza o meno del
diritto alla detrazione IVA invocata con l’impugnazione della cartella.
Dall’accoglimento del ricorso principale e dalla cassazione con rinvio della
sentenza di appello, consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso

Invero sul merito della vicenda (sussistenza del credito di imposta) la C.T.R.
non si è pronunciata ritenendo tale domanda di accertamento assorbita
dall’accoglimento dell’appello del contribuente per il vizio formale dell’atto
impositivo.
Va pertanto fatta applicazione della giurisprudenza di questa Corte di
legittimità, secondo la quale «È inammissibile il ricorso incidentale, sia pure
condizionato, con il quale la parte vittoriosa in sede di merito riproponga questioni
su cui i giudici di appello non si sono pronunciati, avendole ritenute assorbite dalla
statuizione adottata, in quanto tali questioni, nel caso di cassazione della sentenza,
rimangono impregiudicate e possono essere dedotte davanti al giudice di rinvio»
(Sez. 5, Sentenza n. 574 del 15/01/2016, Rv. 638333).

P.Q.M.
Accoglie il ricorso principale, cassa la sentenza impugnata in relazione al
profilo accolto, rinvia per nuovo esame e per le spese alla C.T.R. Piemonte;
dichiara inammissibile il ricorso incidentale.

Così deciso il 25 settembre 2017
Il Cons liere estensor
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Il Presidente
Ernestino Bruschetta

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incidentale condizionato presentato dallo Scoleri.

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