Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5405 del 07/03/2011

Cassazione civile sez. III, 07/03/2011, (ud. 03/02/2011, dep. 07/03/2011), n.5405

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

S.P. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DI RIPETTA 70, presso lo studio dell’avvocato LOTTI

MASSIMO, rappresentata e difesa dall’avvocato SCAGLIOLA GIUSEPPE

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AURORA ASSICURAZIONI SPA, C.V.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 440/2009 del TRIBUNALE di ASTI, depositata il

26/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/02/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO SEGRETO;

e’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. NICOLA

LETTIERI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerato:

che e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori: “Il relatore, cons. Antonio Segreto, letti gli atti depositati, osserva:

1. S.P. ha proposto ricorso per cassazione notificato a s.p.a. Aurora Assicurazioni avverso la sentenza del tribunale di Asti n. 440 depositata il 26.5.2009. L’intimata non ha svolto attivita’ difensiva.

2. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 330 c.p.c., in relazione al R.D. n. 37 del 1934, art. 82.

Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 156 c.p.c., comma 3.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per mancato rispetto del disposto dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile alla fattispecie per essere stata la sentenza impugnata pubblicata anteriormente all’entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69.

Secondo l’art. 366-bis c.p.c. – introdotto dall’art. 6 del decreto – i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilita’, nel modo descritto e, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., n. 1, 2, 3, 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea giustificare la decisione.

Nella fattispecie la formulazione dei motivi per cui e’ chiesta la cassazione della sentenza non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366 bis c.p.c., poiche’ non sono formulati i quesiti di diritto ne’ il motivo relativo ai vizi di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 contiene una specifica parte destinata alla chiara indicazione del fatto controverso ed all’illustrazione delle ragioni che rendono inidonea la motivazione (in quanto insufficiente, contraddittoria o omessa )a giustificare la decisione (cfr. Cass. S.U. 16.11.2007, n. 23730)”.

Ritenuto:

che il Collegio condivide i motivi in fatto e diritto esposti nella relazione, non modificati da quanto esposto nella memoria; che il ricorso deve, percio’, essere dichiarato inammissibile; Che nessuna statuizione vada emessa sulle spese processuali, non essendosi costituito l’intimato;

visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.

Cosi’ deciso in Roma, il 3 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2011

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