Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5405 del 05/03/2010
Cassazione civile sez. lav., 05/03/2010, (ud. 16/12/2009, dep. 05/03/2010), n.5405
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –
Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
Dott. NAPOLETANO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 9341/2007 proposto da:
I.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALESSANDRO
III 6, presso lo studio dell’avvocato MANGAZZO FRANCESCO,
rappresentato e difeso dall’avvocato MONACO Pasquale, giusta mandato
a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 175, presso
lo studio dell’avvocato URSINO Anna Maria, che la rappresenta e
difende, giusta mandato a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 7529/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
depositata il 24/03/2006 r.g.n. 281/03;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
16/12/2009 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FUCCI Costantino, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Fatto
IN FATTO E DIRITTO
La Corte considerato che dal verbale di conciliazione depositato agli atti risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che – in caso di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale;
ad avviso del Collegio il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo; alla cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.U. 29 novembre 2006 n. 25278);
in definitiva il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per cessazione della materia del contendere;
avuto riguardo alla materia del contendere stimasi compensare integralmente tra le suddette parti le spese del giudizio di cassazione.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2010