Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5404 del 05/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 05/03/2010, (ud. 16/12/2009, dep. 05/03/2010), n.5404

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende,

giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

R.U., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RENO 21, presso lo

studio dell’avvocato RIZZO ROBERTO, che lo rappresenta e difende,

giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1616/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 19/04/2005 R.G.N. 5139/03;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

16/12/2009 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO;

udito l’Avvocato DE MARINIS NICOLA per delega FIORILLO LUIGI;

udito l’Avvocato RIZZO ROBERTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per

quanto di ragione.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO E DIRITTO

La Corte rilevato che:

la Corte d’appello di Roma ha, confermando la sentenza di primo grado, accolto il ricorso del lavoratore in epigrafe avente ad oggetto l’illegittimità del termine apposto ai contratti di lavoro stipulati fra detto lavoratore da una parte, e Poste Italiane s.p.a.

dall’altra;

per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la società affidato a due motivi; il lavoratore ha resistito con controricorso illustrato da memoria;

Considerato che:

il lavoratore è stato assunto: con tre contratti a termine stipulati, rispettivamente, per il periodo dal 7 febbraio 1998 al 30 aprile 1998 prorogato al 30 maggio 1998 e dal 27 ottobre 1998 al 30 gennaio 1999 prorogato al 30 aprile 1999 nonchè dal 1^ luglio 1998 al 30 settembre 1998, i primi due a norma dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994 ed in particolare in base alla previsione dell’accordo integrativo del 25 settembre 1997, che prevede, quale ipotesi legittimante la stipulazione di contratti a termine, la presenza di esigenze eccezionali, conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi e in attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane, ed il terzo, ex art. 8 c.c.n.l. 26.11.1994, in relazione alla necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno-settembre;

la Corte territoriale in relazione al primo di tali contratti stipulati a norma dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994 ed in particolare in base alla previsione dell’accordo integrativo del 25 settembre 1997 ossia per esigenze eccezionali ecc., sul presupposto che anche nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi a norma della L. n. 56 del 1987, art. 23, sia necessario che l’apposizione del termine sia giustificata da un’esigenza temporanea, specifica ed oggettiva concretamente riferibile alla singola assunzione; rilevato che nel caso di specie la società Poste Italiane non aveva provato la riconducibilità della singola assunzione alla ristrutturazione aziendale menzionata dalla contrattazione collettiva, ha concluso per l’illegittimità del termine benchè ricadente in un periodo precedente la data del 30 maggio 1998. la suddetta impostazione è stata ampiamente censurata dalla società ricorrente la quale assume che l’interpretazione data dalla Corte di merito si basa, in sostanza, sui principi elaborati in sede di applicazione della L. n. 230 del 1962, art. 1, inapplicabili al caso di specie;

la censura è fondata nel senso di seguito indicato;

secondo il costante insegnamento di questa Corte di Cassazione (cfr., in particolare, Cass. 26 luglio 2004 n. 14011; Cass. 7 marzo 2005 n. 4862), specificamente riferito ad assunzioni a termine di dipendenti postali previste dall’accordo integrativo 25 settembre 1997, l’attribuzione alla contrattazione collettiva, L. n. 56 del 1987, ex art. 56, del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla L. n. 230 del 1962, discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con l’unico limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo (indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessità di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori ovvero di fissare contrattualmente limiti temporali all’autorizzazione data al datore di lavoro di procedere ad assunzioni a tempo determinato;

la Corte di merito ha deciso in palese violazione del suddetto principio di diritto; alla base della motivazione della decisione è l’assunto secondo cui non sarebbe consentito autorizzare un datore di lavoro ad avvalersi liberamente del tipo contrattuale del lavoro a termine, senza l’individuazione di ipotesi specifiche di collegamento tra contratti ed esigenze aziendali cui sono strumentali; la sentenza, quindi, si muove pur sempre nella prospettiva che il legislatore non abbia conferito una delega in bianco ai soggetti collettivi, imponendo al potere di autonomia i limiti ricavabili dal sistema di cui alla L. n. 230 del 1962, art. 1; ciò in contrasto con quanto ripetutamente affermato da questa Corte Suprema e ribadito da ultimo dalle Sezioni Unite con sentenza 2 marzo 2006 n. 4588;

con riferimento, pertanto, al contratto a termine stipulato per il periodo dal 7 febbraio 1998 al 30 maggio 1998 la sentenza è errata e va, pertanto, cassata in parte qua, con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione;

tutte le altre eccezioni, obbiezioni o motivi devono considerarsi assorbiti.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2010

 

 

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