Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5404 del 03/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 03/03/2017, (ud. 24/10/2016, dep.03/03/2017),  n. 5404

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere ha pronunciato la seguente: –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12066-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.N., elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DI RIENZO

212, presso lo STUDIO CICONTE – CIARAMELLA & PARTENERS,

rappresentato e difeso dall’avvocato LUIGI GIUSEPPE DECOLLANZ giusta

delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 14/2010 della COMM.TRIB.REG. della Puglia,

depositata il 12/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/10/2016 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI;

udito per il ricorrente l’Avvocato GAROFOLI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO RITA che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nei confronti di C.N., titolare di un bar, venne emesso per l’anno 1999 avviso di accertamento a fini imposte dirette e IVA per costi non inerenti e ricavi non contabilizzati. Il ricorso del contribuente venne accolto dalla CTP. L’appello dell’Ufficio venne disatteso dalla Commissione Tributaria Regionale della Puglia sulla base della seguente motivazione.

Circa la presunzioni mediante le quali è stato rideterminato il reddito, “si ritiene che tali presunzioni non fossero confortate da elementi “gravi, precisi e concordanti”, come richiesto dalla norma del codice civile. Spesso nei calcoli effettuati dall’Ufficio le presunzioni sono avallate da altre presunzioni; non emergono infatti elementi di prova a supporto degli stessi calcoli. Nulla vieta che con l’avviso di accertamento l’Ufficio faccia proprie integralmente le risultanze di un processo verbale di constatazione, ma nella fattispecie l’Ufficio ha recepito in forma integrale anche considerazioni non corrette; la superficialità con cui l’Ufficio ha operato è effettivamente dimostrata dal rilievo mosso al contribuente in merito ai costi già oggetto di ripresa fiscale in sede di dichiarazione ed ignorati dall’Ufficio”.

Ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia dell’Entrate sulla base di due motivi, il primo articolato in due sub-motivi. Resiste con controricorso il contribuente.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Vanno preliminarmente disattese le eccezioni di rito sollevate dal contribuente. Ha eccepito quest’ultimo che la notifica del ricorso è stata effettuata da un avvocato dello Stato diverso da quello che ha sottoscritto il ricorso, e dunque sprovvisto della procura speciale ad litem. Di contro va osservato che è legittima la notifica del ricorso per cassazione effettuata da un avvocato dello Stato diverso da quello che ha sottoscritto il ricorso, atteso che la ripartizione del lavoro tra avvocati e procuratori dello Stato, i quali non necessitano di mandato e sono tra di loro fungibili e sostituibili in caso d’impedimento, è attività meramente interna (Cass. 28 ottobre 2015, n. 21985). E’ stato eccepito inoltre che, nonostante nella relata di notifica fosse richiamato la L. n. 53 del 1994, art. 4 che disciplina la notifica mediante la consegna nelle mani del destinatario, la notifica era stata effettuata a mezzo del servizio postale. L’indicazione dell’art. 4 rappresenta un mero errore materiale, posto che in base alla legge citata la notificazione a mezzo del servizio postale costituisce la forma ordinaria di notificazione da parte dell’avvocato.

Con il primo motivo si denuncia violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4 e dell’art. 111 Cost., ed in subordine omessa o comunque r insufficiente motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 e in subordine n. 5. Osserva la ricorrente che la motivazione è apparente, essendo costituita da affermazioni generiche e anapodittiche. Osserva in subordine la ricorrente che la motivazione è gravemente insufficiente per le seguenti ragioni: non si chiarisce perchè le presunzioni non siano state ritenute gravi, precise e concordanti, nè quali siano le presunzioni che sarebbero avallate da altre presunzioni; si tace su quali siano le “considerazioni non corrette” che l’Ufficio avrebbe recepito; nulla si spiega circa il “rilievo mosso al contribuente in merito ai costi già oggetto di ripresa fiscale in sede di dichiarazione ed ignorati dall’Ufficio”.

Il motivo è parzialmente fondato. Il motivo è in realtà costituito da due sub-motivi, il secondo proposto in via subordinata. Con il primo sub-motivo si denuncia il carattere apparente della motivazione. Quale requisito del modello legale di sentenza la motivazione deve ritenersi esistente. E’ invece fondata la censura in termini di insufficienza motivazionale. Come osservato nel motivo, non si chiarisce perchè le presunzioni non siano state ritenute gravi, precise e concordanti, nè quali siano le presunzioni che sarebbero avallate da altre presunzioni; si tace su quali siano le “considerazioni non corrette” che l’Ufficio avrebbe recepito. In mancanza delle necessarie specificazioni la motivazione acquista un carattere anapodittico ed autoreferenziale che non consente di ricostruire l’itinerario logico della decisione.

Con il secondo motivo si denuncia violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, artt. 2700, 2727 ss. e 2730 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Osserva la ricorrente che in un accertamento induttivo quale quello in esame sono sufficienti anche semplici indizi e che tutti gli elementi che non derivano direttamente dalla contabilità sono stati tratti dalle dichiarazioni del contribuente, aventi carattere confessorio e contenute in un processo verbale facente fede fino a querela di falso. Aggiunge che al complesso di tali elementi non poteva negarsi valore presuntivo.

L’accoglimento parziale del precedente motivo determina l’assorbimento del motivo.

PQM

La Corte accoglie il secondo sub-motivo del primo motivo del ricorso e rigetta il primo sub-motivo, con assorbimento del secondo motivo; cassa la sentenza impugnata, rinviando alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 24 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2017

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