Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5403 del 25/02/2019

Cassazione civile sez. II, 25/02/2019, (ud. 04/07/2018, dep. 25/02/2019), n.5403

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 17292/2015 R.G. proposto da:

S.G., già rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe

Diaco, e poi per procura in calce alla comparsa di costituzione di

nuovo difensore dall’avv. Antonio Aquilino, con domicilio eletto in

Roma, via dei Monti Tiburtini 518, presso lo studio del difensore;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ROMA, EQUITALIA SUD S.p.A.;

– intimati –

avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 3591 depositata il 16

febbraio 2015;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4

luglio 2018 dal Consigliere Giuseppe Tedesco;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale Dott. DEL CORE Sergio, che ha concluso per l’accoglimento

del ricorso;

udito l’avv. Antonio Aquilino per la ricorrente.

Fatto

FATTI DI CAUSA

S.G. ha proposto appello davanti al Tribunale di Roma contro la sentenza del giudice di pace che aveva dichiarato inammissibile l’opposizione proposta contro cartella di pagamento emessa a seguito del mancato pagamento di sanzione irrogata per violazione del codice della strada.

Secondo il primo giudice l’opposizione, giustificata con la mancata notificazione del verbale di contestazione della violazione, era stata proposta con citazione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., come opposizione all’esecuzione, mentre avrebbe dovuto essere proposta con le forme e i termini previsti dalla L. n. 689 del 1981, art. 22.

Il Tribunale di Roma è andato in contrario avviso, ritenendo che il difetto di notificazione poteva farsi valere, senza termini di decadenza, con l’opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c..

Ciò posto ha tuttavia rigettato nel merito l’opposizione, ritenendo infondata la ragione di censura proposta dalla ricorrente (illegittimità della maggiorazione L. n 689 del 1981, ex art. 27).

Per la cassazione della sentenza S.G. ha proposto ricorso, affidato a due motivi.

Roma Capitale e Equitalia Sud sono rimaste intimate.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 615 c.p., e delle disposizioni della L. n. 689 del 1981, come modificate dal D.Lgs. n. 150 del 2011.

La ricorrente sostiene che, una volta riconosciuta l’ammissibilità dell’opposizione ex art. 615 c.p.c., per far valere il difetto di notificazione del verbale di accertamento della violazione del codice della strada, il ricorso avrebbe dovuto essere, per ciò solo, accolto.

Infatti Roma Capitale, non costituita nel giudizio, non aveva provato che il verbale era stato notificato.

Il secondo motivo denuncia violazione della L. n. 689 del 1981, art. 27, e dell’art. 203 C.d.S. e segg., in ordine all’applicazione della maggiorazione per ritardato pagamento.

Il primo motivo è fondato.

La decisione resa dal Tribunale di Roma in grado d’appello, favorevole a parte ricorrente in ordine all’ammissibilità del mezzo prescelto per far valere il difetto di notificazione del verbale, non è stata impugnata dall’Amministrazione con ricorso incidentale.

Consegue da ciò che la verifica demandata alla Suprema Corte deve svolgersi nel quadro fatto proprio dal tribunale, il quale, una volta riconosciuta l’ammissibilità dell’opposizione ex art. 615 c.p.c., per far valere il difetto di notificazione del verbale, prima di passare all’esame dei motivi riguardanti il merito, avrebbe dovuto chiedersi se l’Amministrazione avesse data la prova della notificazione del verbale.

“In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada, ove il destinatario della stessa deduca la mancata notifica del verbale di accertamento dell’infrazione, l’onere della prova della notifica di detto verbale incombe sull’ente dal quale dipende l’organo accertatore, in quanto l’avvenuta notificazione del verbale, unitamente alla mancata opposizione nel termine di sessanta giorni dalla stessa, costituisce requisito indefettibile perchè il verbale acquisisca efficacia di titolo esecutivo, esigibile mediante cartella esattoriale” (Cass. n. 8267/2010).

La sentenza impugnata non è evidentemente in linea con tale principio, avendo omesso ogni verifica sulla esistenza della notificazione del verbale di accertamento della infrazione.

E’ assorbito il secondo motivo.

Si impone in relazione al primo motivo la cassazione della sentenza, con rinvio della causa al Tribunale di Roma, che la deciderà in persona di diverso magistrato tenuto conto di quanto sopra detto e regolerà le spese del giudizio di cassazione.

PQM

accoglie il primo motivo; dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia al Tribunale di Roma in persona di diverso magistrato anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 4 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA